TAR Venezia, sez. II, sentenza 2023-11-22, n. 202301693

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi
Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Seconda, il 22 novembre 2023, riguarda un ricorso presentato dal Comune di Riese Pio X per accertare l'inadempimento di obblighi derivanti da un accordo pubblico-privato stipulato nel 2005. Il Comune ha richiesto il trasferimento gratuito di un immobile e, in subordine, un indennizzo per ingiustificato arricchimento, oltre al pagamento di una penale per inadempimento. Le resistenti, contumaci, non hanno contestato le pretese del Comune, ma hanno manifestato una volontà di rinegoziare le condizioni.

Il giudice ha accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo l'inadempimento delle resistenti all'obbligo di cedere l'immobile, stabilendo che tale obbligo era valido e trasferito agli eredi del defunto U C. Tuttavia, ha rigettato le richieste di pagamento della penale e di risarcimento danni, ritenendo che la penale non fosse chiaramente destinata a coprire il danno da ritardo e che l'arricchimento senza causa non fosse applicabile, poiché derivava dall'accordo stesso. Infine, ha compensato le spese di giudizio, giustificando la decisione con la complessità della controversia e la sua lunga durata.

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2023-11-22, n. 202301693
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202301693
Data del deposito : 22 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/11/2023

N. 01693/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01064/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1064 del 2014, proposto da
Comune di Riese Pio X in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Dal Pra', domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;

contro

A C, in proprio e quale legale rappresentante di G C, A C, non costituite in giudizio;

per l'accertamento

dell’inadempimento agli obblighi derivanti dall’accordo pubblico-privato concluso con D.G.C. n. 49 in data 4.3.2005 tra il Comune di Riese Pio X e il defunto U C (coniuge di A C e padre di Giada e A C);


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2023 il dott. Andrea Gana

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il Comune di Riese Pio X ha domandato l’accertamento dell’inadempimento delle resistenti agli obblighi assunti dal loro dante causa, U C, mediante l’accordo pubblico-privato concluso con D.G.C. n. 49 in data 4.3.2005, nonché la loro condanna al trasferimento gratuito, in proprio favore e per la quota di rispettiva competenza, della proprietà dell’immobile sito nella Frazione di Poggiana, Fg. 8, mapp. 110, della superficie di mq 272 (rudere di fabbricato rurale) o, in via subordinata, a corrispondere al Comune un indennizzo per l’ingiustificato arricchimento conseguito per effetto della Variante urbanistica con la quale l’altra area di proprietà sita in Via Bernardi (parte del mapp. 85, Fg. 8) è stata trasformata da ZTO D (Insediamenti produttivi) a ZTO C/1 (Residenziale), e in ogni caso a pagare al Comune l’importo convenuto a titolo di penale e a risarcire i maggiori danni derivanti dall’inadempimento.

Più nel dettaglio, il Comune ricorrente ha esposto: - che, con atto del 27.2.2005, U C si era impegnato a cedere gratuitamente al Comune l’immobile sito nella Frazione di Poggiana, Fg. 8, mapp. 110, della superficie di mq 272 per consentire di realizzare un intervento pubblico per il miglioramento della sicurezza della viabilità, a condizione che fosse trasformata la destinazione urbanistica dell’altra area di sua proprietà sita in Via Bernardi (parte del mapp. 85, Fg. 8) da ZTO D (Insediamenti produttivi) a ZTO C/1 (Residenziale) con indice di fabbricazione 0,5:1;
- che lo stesso Cabrele si era impegnato a far subentrare eventuali aventi causa negli obblighi assunti nei confronti del Comune;
- che l’accordo in esame aveva anche previsto che qualora il Cabrele non si fosse reso disponibile al trasferimento dell’immobile entro 90 giorni dalla scadenza prevista per il rogito di trasferimento (60 giorni dalla de-finitiva approvazione della variante), il medesimo avrebbe dovuto pagare una penale di euro 10.000,00;
mentre l’atto d’obbligo sarebbe divenuto inefficace nel caso in cui la variante non fosse stata adottata entro 6 mesi dal 27.2.2005;
- di avere definitivamente approvato la variante urbanistica, oggetto dell’accordo, con la D.C.C. n. 60 del 29.11.2005;
- che, a seguito del decesso di U C, aveva sollecitato A C, coniuge del defunto, ad adempiere agli obblighi assunti con l’accordo in esame e che quest’ultima aveva formulato proposte alternative, subordinando l’adempimento a nuove condizioni.

In ragione delle circostanze così esposte, il Comune ricorrente ha concluso domandando l’accertamento dell’inadempimento delle resistenti, la condanna delle medesime al trasferimento gratuito dell’immobile oggetto dell’accordo, con il pagamento della penale pattuita e il risarcimento del maggior danno patito dall’Amministrazione.

Non si sono costituite in giudizio A C, convenuta in proprio e quale legale rappresentante della propria figlia minorenne G C, e A C, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo.

In vista dell’udienza di merito, il Comune ricorrente ha ribadito la sua posizione con la memoria di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a.

All'udienza di smaltimento dell’arretrato del 14.11.2023, svolta con modalità da remoto, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.

Il ricorso è in parte fondato e deve essere accolto per quanto di ragione secondo le argomentazioni che saranno ora esposte.

Preliminarmente, appare opportuno osservare come all’atto d’obbligo, sottoscritto da U C, abbia fatto seguito l’espressa accettazione da parte del Comune ricorrente (si v. delibera della Giunta comunale del 4.3.2005), con la conclusione, quindi, di una convenzione urbanistica sussumibile nella categoria degli accordi tra privati e Pubblica Amministrazione, riconducibile all'art. 11 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 n. 241, e sottoposta, ove non diversamente previsto, ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Ebbene, nell’atto d’obbligo, accettato dal Comune ricorrente, Ugo Cabriele aveva stabilito il venir meno degli effetti qualora la variante urbanistica non fosse stata adottata dal Comune entro 6 mesi, decorrenti dal 27.2.2005. Nondimeno, proprio in data 27.2.2005, il Comune ricorrente ha adottato la variante urbanistica al vigente PRG modificando la destinazione d’uso della proprietà del Cabrele, come indicato nel suo atto d’obbligo.

Tale variante è stata approvata definitivamente in data 29.11.2005: ne deriva che U C al momento del decesso era obbligato al trasferimento gratuito della proprietà dell’area di cui al m.n 110, foglio 8, di mq 272, come da egli stesso stabilito nell’atto d’obbligo del 27.2.2005.

Siffatta posizione giuridica soggettiva è poi transitata nel patrimonio delle eredi, odierne resistenti (ma rimaste contumaci nel presente giudizio) le quali, in base alla documentazione in atti hanno manifestato, nelle interlocuzioni con il Comune, una generica volontà di dare esecuzione a tale obbligo, chiedendo tuttavia un corrispettivo più favorevole e rendendo comunque palese il loro inadempimento.

Ne deriva che è fondata la domanda di accertamento del Comune in ordine all’inadempimento delle resistenti all’obbligo di cedere gratuitamente la proprietà dell’area sopra indicata, con la conseguente condanna delle stesse a provvedere in tal senso.

Quanto alle ulteriori domande formulate dal Comune ricorrente, si ricorda che “l'art. 1383 c.c. vieta il cumulo tra la domanda di condanna all'adempimento della prestazione principale e quella di condanna al pagamento della penale per inadempimento della stessa prestazione, ma non esclude che la parte possa domandare cumulativamente l'adempimento della prestazione principale e la corresponsione della penale se questa è stata stipulata per il danno da ritardo nell'adempimento della medesima” (si v. Cass. civ. Sez. II, 12/07/2004, n. 12826). Nel caso di specie, non appare fondata la domanda del Comune volta ad ottenere il pagamento della penale prevista dall’art. 8 dell’atto d’obbligo del Cabrele: dal suo tenore letterale, non appare chiaramente pattuita al fine di ristorare il pregiudizio conseguente al solo ritardo nell’adempimento da parte dell’obbligato, né tale profilo (dirimente ai fini dell’accoglimento della domanda del Comune) è stato adeguatamente comprovato nel presente giudizio.

Ne consegue, pertanto, il rigetto della domanda volta ad ottenere il pagamento della penale da parte delle resistenti e anche della domanda risarcitoria, in tesi relativa ad un maggior danno, di cui non era stata prevista dalle parti la risarcibilità, e peraltro allegato in termini assolutamente generici.

Infine, deve essere rigettata anche la domanda di arricchimento senza causa, proposta dal Comune in subordine al mancato accoglimento della domanda risarcitoria e di pagamento della penale. Sul punto, ci si limita ad osservare che non si può applicare, nel caso di specie, l’istituto in parola, posto che l’arricchimento delle resistenti ha il proprio fondamento nell’accordo raggiunto dal Cabrele con il Comune, rispetto al quale quest’ultimo otterrà in corrispettivo il trasferimento gratuito dell’area di cui al m.n 110, foglio 8, di mq 272.

In questa logica, il ricorso è in parte fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.

Le peculiarità della controversia e la risalenza dei fatti che vi hanno dato origine giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi