TAR Venezia, sez. II, sentenza 2023-11-22, n. 202301693
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiIl giudice ha accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo l'inadempimento delle resistenti all'obbligo di cedere l'immobile, stabilendo che tale obbligo era valido e trasferito agli eredi del defunto U C. Tuttavia, ha rigettato le richieste di pagamento della penale e di risarcimento danni, ritenendo che la penale non fosse chiaramente destinata a coprire il danno da ritardo e che l'arricchimento senza causa non fosse applicabile, poiché derivava dall'accordo stesso. Infine, ha compensato le spese di giudizio, giustificando la decisione con la complessità della controversia e la sua lunga durata.
Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 22/11/2023
N. 01693/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01064/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1064 del 2014, proposto da
Comune di Riese Pio X in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Dal Pra', domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
contro
A C, in proprio e quale legale rappresentante di G C, A C, non costituite in giudizio;
per l'accertamento
dell’inadempimento agli obblighi derivanti dall’accordo pubblico-privato concluso con D.G.C. n. 49 in data 4.3.2005 tra il Comune di Riese Pio X e il defunto U C (coniuge di A C e padre di Giada e A C);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2023 il dott. Andrea Gana
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Comune di Riese Pio X ha domandato l’accertamento dell’inadempimento delle resistenti agli obblighi assunti dal loro dante causa, U C, mediante l’accordo pubblico-privato concluso con D.G.C. n. 49 in data 4.3.2005, nonché la loro condanna al trasferimento gratuito, in proprio favore e per la quota di rispettiva competenza, della proprietà dell’immobile sito nella Frazione di Poggiana, Fg. 8, mapp. 110, della superficie di mq 272 (rudere di fabbricato rurale) o, in via subordinata, a corrispondere al Comune un indennizzo per l’ingiustificato arricchimento conseguito per effetto della Variante urbanistica con la quale l’altra area di proprietà sita in Via Bernardi (parte del mapp. 85, Fg. 8) è stata trasformata da ZTO D (Insediamenti produttivi) a ZTO C/1 (Residenziale), e in ogni caso a pagare al Comune l’importo convenuto a titolo di penale e a risarcire i maggiori danni derivanti dall’inadempimento.
Più nel dettaglio, il Comune ricorrente ha esposto: - che, con atto del 27.2.2005, U C si era impegnato a cedere gratuitamente al Comune l’immobile sito nella Frazione di Poggiana, Fg. 8, mapp. 110, della superficie di mq 272 per consentire di realizzare un intervento pubblico per il miglioramento della sicurezza della viabilità, a condizione che fosse trasformata la destinazione urbanistica dell’altra area di sua proprietà sita in Via Bernardi (parte del mapp. 85, Fg. 8) da ZTO D (Insediamenti produttivi) a ZTO C/1 (Residenziale) con indice di fabbricazione 0,5:1; - che lo stesso Cabrele si era impegnato a far subentrare eventuali aventi causa negli obblighi assunti nei confronti del Comune; - che l’accordo in esame aveva anche