TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-07-13, n. 202102266

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-07-13, n. 202102266
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202102266
Data del deposito : 13 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/07/2021

N. 02266/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01701/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA IALIANA

IN NOME DEL POPOLO IALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1701 del 2019, proposto da
L M A B, rappresentata e difesa dall'avvocato N P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di San Filippo del Mela, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall'avvocato A M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

a) della nota del Comune di San Filippo del Mela n. 10905 in data 31 luglio 2019, a firma congiunta del Comandante della Polizia Municipale e del Dirigente Tecnico dell’Area Gestione del Territorio, con cui l’Amministrazione ha ordinato di intervenire nell’immediatezza e con tutti i mezzi necessari per la messa in sicurezza del fabbricato sito in via Nazionale Archi;
b) del verbale di sopralluogo in data 25 giugno 2019.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Filippo del Mela;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il giorno 7 luglio 2021 il dott. Daniele Burzichelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITO

La ricorrente ha impugnato: a) la nota del Comune di San Filippo del Mela n. 10905 in data 31 luglio 2019, a firma congiunta del Comandante della Polizia Municipale e del Dirigente Tecnico dell’Area Gestione del Territorio, con cui l’Amministrazione ha ordinato di intervenire nell’immediatezza e con tutti i mezzi necessari per la messa in sicurezza del fabbricato sito in via Nazionale Archi;
b) il verbale di sopralluogo in data 25 giugno 2019.

Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) soltanto il Prefetto, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 285/1992, avrebbe potuto ordinare alla ricorrente la messa in sicurezza del fabbricato, sentito sul punto l’ente proprietario (nel caso di specie l’ANAS);
b) in alternativa, ai sensi del citato art. 30, secondo comma, il provvedimento in questione avrebbe potuto essere adottato dal Sindaco con i poteri e le attribuzioni di cui all’art. 54 del decreto legislativo n. 267/2000;
c) nel verbale di sopralluogo si osserva, inoltre, che il fabbricato presenta problemi statici, dovuti alla vetustà delle strutture in legno e all’ammaloramento di parti dell’orditura secondaria, che, oltre a rappresentare un pericolo di collasso di altre parti della struttura, avrebbe determinato in molti punti l’inefficacia della tenuta del manto di copertura, già evidenziatosi con il parziale crollo di una parte;
d) l’Amministrazione, tuttavia, non ha verificato dall’interno dell’immobile le condizioni delle strutture portanti, non risultando, pertanto, il desunto pericolo di rovina da alcun concreto elemento tecnico;
e) risulta, altresì, eloquente, quanto alla presunta urgenza di provvedere, la circostanza che il Comune abbia notificato l’ordine di messa in sicurezza a distanza di 42 giorni dal verbale di accertamento;
f) è stata, poi, omessa la prescritta comunicazione di avvio del procedimento.

Il Comune di San Filippo del Mela, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame, osservando, in sintesi, quanto segue: a) non sussiste alcun difetto di attribuzione in quanto l’art. 30 del decreto legislativo n. 285/1992 attribuisce al Sindaco la facoltà di adottare i necessari provvedimenti nei casi contingibili e urgenti;
b) inoltre, l’art. 88 del regolamento edilizio del Comune stabilisce che il Dirigente del Settore Area Gestione del Territorio, sentiti gli uffici competenti e dopo opportuni accertamenti, possa ingiungere al proprietario o a chi per esso i provvedimenti più urgenti da assumere a tutela della pubblica incolumità, fissando le modalità dei lavori da eseguire e assegnando un termine preciso per l’esecuzione degli stessi;
c) l’art. 107, secondo comma, del decreto legislativo n. 267/2000 prevede, inoltre, che ai dirigenti spettino tutti i compiti, compresa l’adozione di atti e di provvedimenti amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno e che siano stati loro attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti;
d) l’art. 54 del decreto legislativo n. 267/2000 si riferisce ad atti straordinari e residuali che possono essere adottati quando l’Amministrazione non sia in condizione di far ricorso a rimedi di carattere ordinario;
e) l’istruttoria espletata appare esaustiva, essendo stata eseguita da funzionari del Comune ed essendo intervenuti sui luoghi il Capo della Polizia Municipale e un tecnico dell’Area Gestione del Territorio, acquisendo anche documentazione fotografica da cui risulta visibilmente la fatiscenza del fabbricato;
f) il tempo trascorso dal verbale di accertamento sino alla notifica della diffida risulta congruo in relazione alla necessaria istruttoria amministrativa e al compimento degli atti propedeutici e necessari per l’emanazione del provvedimento;
g) la comunicazione di avvio del procedimento non risulta indispensabile nel caso in cui il contenuto dell’atto non avrebbe, comunque, potuto essere di differente tenore.

Con ulteriori memorie le parti hanno ribadito e ulteriormente illustrato le rispettive difese, anche alla luce delle deduzioni avversarie.

In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

A giudizio del Collegio il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

L’art. 30, secondo comma, del decreto legislativo n. 285/1992 stabilisce che, salvi i provvedimenti che nei casi contingibili e urgenti possono essere adottati dal Sindaco a tutela della pubblica incolumità, il Prefetto, sentito l'ente proprietario o concessionario, può ordinare la demolizione o il consolidamento a spese dello stesso proprietario dei fabbricati e dei muri che minacciano rovina, se il proprietario, nonostante la diffida, non abbia provveduto a compiere le opere necessarie.

I provvedimenti contingibili e urgenti del Sindaco sono, evidentemente, quelli di cui all’art. 54, quarto comma, del decreto legislativo n. 267/2000, secondo cui il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Come risulta dalla disposizione indicata (e dalla rubrica dell’art. 54: “Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale”), si tratta di atti che il Sindaco adotta, non nella sua qualità di organo di vertice dell’Amministrazione Municipale, ma come organo del governo nazionale.

Pertanto, le relative funzioni non sono delegabili ad altri funzionari dell’Amministrazione, né tali funzionari possono sostituirsi al Sindaco invocando l’art. 107, secondo comma, del decreto legislativo n. 267/2000, il quale, infatti, si riferisce ad atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’Amministrazione (Municipale - non il governo nazionale) verso l’esterno e che siano stati loro attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti.

Ne consegue che qualsiasi disposizione regolamentare che sul punto risulti con la normativa primaria risulta illegittima e va disapplicata.

Pertanto, non vale invocare quanto previsto dall’art. 88 del regolamento edilizio del Comune, il quale, se interpretato nel senso di consentire una surroga del Dirigente del Settore Area Gestione del Territorio nella funzioni del Sindaco quale ufficiale del Governo, appare certamente “contra legem”.

Nel caso di specie, con il provvedimento impugnato, sul rilievo che il fabbricato necessitasse di un “intervento di messa in sicurezza urgente a salvaguardia della pubblica e privata incolumità”, è stata ordinata l’esecuzione di “urgenti lavori di messa in sicurezza del fabbricato, nonché” di “tutte le opere a salvaguardia della privata e pubblica incolumità…”.

Pertanto, l’ipotesi rientra perfettamente nella previsione di cui all’art. 54, quarto comma, del decreto legislativo n. 267/2000, che attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, l’adozione di provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

La competenza a provvedere risulta, quindi, del Sindaco e non del Comandante della Polizia Municipale o del Dirigente Tecnico dell’Area Gestione del Territorio.

Il ricorso va, pertanto, accolto, con conseguente annullamento della nota del Comune di San Filippo del Mela n. 10905 in data 31 luglio 2019, mentre non occorre disporre l’nonostante, del verbale di sopralluogo in data 25 giugno 2019, avuto riguardo alla sua natura endoprocedimentale.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, anche tenendo conto della particolare semplicità della controversia in esame.

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