TAR Catania, sez. I, sentenza 2011-08-24, n. 201102103

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2011-08-24, n. 201102103
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201102103
Data del deposito : 24 agosto 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03061/2010 REG.RIC.

N. 02103/2011 REG.PROV.COLL.

N. 03061/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SNTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3061 del 2010, proposto da:
F M, F S, T P D C, M A T P, N P, I C, Michela Barna', S C, rappresentati e difesi dagli avv. M B, S D, con domicilio eletto presso Tar Catania Segreteria in Catania, via Milano 42a;

contro

Università degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , Ministero Università e Ricerca,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

nei confronti di

V M, rappresentato e difeso dall'avv. F C, con domicilio eletto presso F C in Catania, c/o Segreteria Tar;

per l'annullamento

- della graduatoria del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2010/2011, pubblicata il 16 settembre 2010, approvata dal Rettore dell’Università di Messina con D.R. n. 2719/2010, nella quale i ricorrenti risultano collocati oltre il 200° posto e, quindi, non ammessi al corso e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non considerano l’iscrizione dei ricorrenti;

- del bando di concorso dell’Ateneo di Messina anche nella parte in cui non prevede, così come espressamente previsto dall’art. 13, comma 7, del D.M. 11 giugno 2010, “che il modulo risposte prevede, in corrispondenza del numero progressivo di ciascun quesito, una figura circolare che lo studente deve barrare per dare certezza della volontà di non rispondere”;

-- del bando di concorso dell’Ateneo di Messina, anche ove venga interpretato nel senso di non consentire la ridistribuzione ai cittadini comunitari dei posti riservati ai cittadini extracomunitari cinesi, non residenti in Italia nell’ipotesi in cui tali posti non siano stati assegnati, in tutto o in parte, ai soggetti interessati;

- del bando di concorso dell’Ateneo di Messina nella parte in cui, richiamando la deliberazione del Senato Accademico del 14 giugno 2010 e la deliberazione del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia del 17 marzo 2010, decreta di bandire n. 200 posti per studenti comunitari oltre 25 per studenti extracomunitari di cui 5 cinesi;

- della deliberazione del Senato accademico del 20 settembre 2010 con la quale si è accolto l’invito del MIUR ad allargare il contingente dei posti banditi di venti unità poi accordato con D.M. 21 ottobre 2010.

- del verbale della Commissione del concorso del 2 settembre 2010, in particolare nella parte in cui viene disposto che "...i concorrenti sono stati invitati a porre il modulo di riposta nella busta con finestra verificando la leggibilità del codice a barra e rimanente materiale all'interno del plico rimanendo seduti al proprio posto. Successivamente in ordine alfabetico i candidati che non avevano già consegnato il compito sono stati chiamati per la consegna delle due buste”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Messina e di Ministero Università e Ricerca e di V M;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2011 il dott. A A B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti hanno partecipato alle selezioni indette dall’Università di Messina per l’ammissione a 225 posti per l’immatricolazione al corso di laurea in medicina e Chirurgia, di cui 25 riservati a extracomunitari (di cui 5 cinesi) collocandosi oltre il 200° posto, in particolare:

Ricorrente Punteggio Posizione

F M 37,75 277 (0,75 punti di differenza rispetto all’ultimo ammesso

F S 36,50 334 (2 punti differenza rispetto all’ultimo ammesso)

T.P. Di Certo 36,25 338 (2,25 punti differenza rispetto all’ultimo ammesso)

M.A.T. Perdichizzi 35,50 365 (3,00 punti differenza rispetto all’ultimo ammesso)

N P 35,25 378 (3,25 punti differenza rispetto all’ultimo ammesso)

I C 34,25 418 (4,25 punti differenza rispetto all’ultimo ammesso)

Michela Barnà 32,75 482 (5,75 punti differenza rispetto all’ultimo ammesso)

S C 32,50 494 (6,00 punti differenza rispetto all’ultimo ammesso)

Con ricorso introduttivo hanno impugnato gli atti della procedura concorsuale ricorso lamentando, sotto più profili, l’illegittimità dei provvedimenti e dei comportamenti relativi alla procedura di concorso in questa sede impugnata

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

I. Violazione del principio di segretezza della prova e della lex specialis di concorso. Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 7 del D.P.R. 3 maggio 1957 numero 686 e dell'articolo 14 del D.P.R. 9 maggio 1994 numero 487 - Violazione e/o falsa applicazione del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dell'11 giugno 2010 e dell'allegato 1 al decreto. Violazione degli articoli 3, 4, 34 e 97 della Costituzione - Violazione della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi e dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti - Eccesso di potere per difetto di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamento dalla causa tipica.

I candidati hanno consegnato gli elaborati in ordine alfabetico, compromettendo, così ogni garanzia di segretezza e anonimato del compito e sono stati identificati sia in ingresso sia al momento della consegna dei moduli compilati;
inoltre, i ricorrenti affermando esplicitamente la sussistenza di “gravi discriminazioni tra chi arriva al test dai ‘corsi organizzati’ e chi no” lamentano che i Commissari hanno chiamato i candidati presenti in ogni aula nell'ordine alfabetico risultante dai rispettivi registri, procedendo in quest'ordine preordinato al ritiro delle buste e alla loro collocazione all'interno degli appositi contenitori.

II. Violazione e/o falsa applicazione del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dell’11 giugno 2010. Violazione degli articoli 3, 4, 34 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per difetto di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamento dalla causa tipica.

Il bando e i relativi esiti del concorso sono evidentemente illegittimi per non aver reso edotti i partecipanti (come espressamente richiesto dal D.M. 11 giugno 2010, art. 13, comma 7) delle modalità di annullamento della risposta erroneamente contrassegnata.

E infatti, nonostante il MIUR, con D.M. 11 giugno 2010 avesse imposto agli Atenei il contenuto dei bandi da emanare in relazione alle modalità di svolgimento della prova e, in particolare, per quanto qui interessa, avesse ribadito agli Atenei di spiegare ai candidati il significato della c.d. sesta “casella circolare” nella griglia, il bando predisposto dall’Università di Messina non contiene alcun chiarimento per cui i candidati non sono stati resi edotti se fosse sufficiente annerire la casella erroneamente marcata o se si dovesse, obbligatoriamente o meno, contrassegnare tale casella circolare (che il bando non prevedeva), con conseguente rilevanza di questo fattore in termini di determinazione del tempo complessivo per il completamento della prova. Secondo i ricorrenti, quindi, la graduatoria, andrebbe rivista eliminando il valore della c.d. sesta casella circolare e aumentando o decurtando i punteggi dei candidati sulla base della lex specialis di concorso.

III. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6, D.L. 16 maggio 1994, n. 293.

I ricorrenti contestano le modalità di determinazione dell’offerta potenziale effettuata dall’Università di Messina rispetto alle dotazioni organiche e logistiche a disposizione dell’Ateneo e comparato all’analisi del potenziale formativo determinato dall’Università di Catania ;
contestano, inoltre, l’irregolare composizione del Senato accademico e del Consiglio di Facoltà intervenuti in sede d’istruttoria (terzo e quarto motivo di ricorso)

V . Violazione degli artt. 34 e 97 della Costituzione e della legge 2 agosto 1999 n. 264. Eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di motivazione e contraddittorietà tra provvedimenti provenienti dallo stesso ateneo in relazione alla mancata utilizzazione dei posti riservati agli studenti extracomunitari non coperti

VI. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 L. 2 agosto 1999 n. 264 e del D.M. 2 luglio 2010 in relazione alla pubblicazione del bando 55 giorni prima della celebrazione delle prove e non 60 come disposto dall’art. 4, comma 1° della legge n. 264/1999

L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio eccependo l’incompetenza territoriale del TAR adito e controdeducendo ai singoli motivi di ricorso.

Si è costituita in giudizio anche la controinteressata Manuri, già parte ricorrente nel ricorso recante n.rg. 2879/2010.

A seguito delle ordinanze cautelari n. 42/2011 e 514/2011 le ricorrenti F M e F S sono state ammesse con riserva al primo anno del corso di Laurea.

In accoglimento dell’istanza di anticipazione dell’udienza pubblica già fissata per il 17/11/2011, l’udienza pubblica è stata anticipata al 23 giugno 2011.

DIRITTO



1. La controversia in esame concerne la legittimità degli atti e delle procedure adottate dall’Università degli Studi di Messina nell’ambito delle selezioni per l’ammissione al primo anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2010-2011;
si tratta di atti e provvedimenti che dispiegano i loro effetti in ambito territoriale limitato, per cui sussiste la competenza territoriale di questo T.A.R. ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 104/2010.

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