TAR Salerno, sez. II, sentenza 2023-04-27, n. 202300986

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2023-04-27, n. 202300986
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202300986
Data del deposito : 27 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/04/2023

N. 00986/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00362/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 362 del 2018, proposto da M G, M D F, S D F e F D F, rappresentati e difesi dagli avvocati F I ed E R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco De Colibus in Salerno, via Luigi Paolillo n. 5;

contro

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno e Avellino e Comune di Casal Velino, in persona dei rappresentati pro tempore, non costituiti in giudizio;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza B.A.A.A.S Salerno, in persona dei rappresentati pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

per l'annullamento

a) della nota prot. n. 1042 del 6.02.2018 a firma del Responsabile Area Tecnica dell'Ufficio Urbanistica del Comune di Casal Velino, Arch. Angelo Gregorio, recapitata ai ricorrenti in data 19.02.2018, avente ad oggetto “Richiesta di Permesso di Costruire prot. 7751 del 10.08.2015. Comunicazione Diniego Definitivo”;
b) della nota prot. n. 500 del 19.01.2018 a firma del Responsabile Area Tecnica dell'Ufficio Urbanistica del Comune di Casal Velino, Arch. Angelo Gregorio, recapitata ai ricorrenti in data 24.01.2018, avente ad oggetto “Richiesta di Permesso di Costruire prot. 7751 del 10.08.2015. Comunicazione Avviso di diniego (art. 10-bis, Legge 7 agosto 1990, n. 241)”;
c) della nota prot. n. 298 del 4.01.2018 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, trasmessa a mezzo p.e.c. in data 5.01.2018 al sig. D F F, avente ad oggetto “Ditta G M, D F M, D F S e D F F. Comune di Casal Velino (SA) – Via Piani – N.C.T. Fg. 31, p.lla 124. Istanza di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs N. 42 del 22.01.2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e s.m.i. per Ampliamento fabbricato L.R. 19/2009 e s.m.i. Pratica pervenuta in data 16.05.2017 prot. N. 12932 – PARERE CONTRARIO”;
d) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi, tra cui la nota prot. n. 9544 del 10.11.2017 a firma del Responsabile del procedimento dell'Ufficio Urbanistica del Comune di Casal Velino avente ad oggetto “Comunicazione Avviso di diniego (art. 10-bis, Legge 7 agosto 1990, n. 241). Ampliamento fabbricato prot. 7751 del 10.08.2015”, in uno con l'allegata nota prot. n. 26940 del 31.10.2017 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino avente ad oggetto “Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. – art. 10 bis”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo e di Soprintendenza B.A.A.A.S Salerno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 21 aprile 2023 il dott. M D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

I ricorrenti, i sig.ri G M, D F S, D F M e D F F, premesso di essere proprietari – giusta sentenza n. 574/2001, resa dal Tribunale di Vallo della Lucania in data 28.09.2001 - di un fabbricato residenziale sito in Casal Velino (SA), in Via Piani 23, località Dominella, riportato in catasto fabbricati al foglio n. 31, particella n. 124, hanno impugnato gli atti in epigrafe indicati, allegando e deducendo che:

il detto fabbricato è stato realizzato in virtù della concessione edilizia n. 216/88 prot. n. 7894, del 15.09.1989, regolarmente rilasciata dal Comune di Casal Velino alla Polito Vincenzo Costruzioni s.r.l., per la realizzazione di un più ampio complesso residenziale;

con istanza acquisita al protocollo comunale n. 7751, del 10.08.2015, essi hanno chiesto il permesso di costruire per la ristrutturazione edilizia e l’ampliamento del detto fabbricato, ai sensi della L.R. n. 19/09 e s.m.i. (cd. Piano Casa);

in riscontro alla detta richiesta, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Casal Velino, con nota prot. n. 8863 del 22.09.2015, ha chiesto alcuni chiarimenti in ordine alla portata degli interventi proposti;

di conseguenza, avendo riscontrato dal confronto tra la copia originaria del progetto del fabbricato e lo stato attuale dei luoghi, la presenza di alcune difformità risalenti all’epoca di costruzione del fabbricato, con nota dell’1.10.2015, hanno comunicato all’ufficio comunale competente la sospensione dell’iter volto al rilascio del titolo abilitativo richiesto per l’ampliamento del fabbricato al fine di sanare in via prioritaria le dette difformità;

con separata istanza, acquisita al protocollo comunale n. 11060, del 30.11.2015, è stato, dunque, richiesto l’accertamento di conformità e di compatibilità paesaggistica per le opere realizzate sul fabbricato controverso in difformità dei titoli autorizzativi precedentemente rilasciati;

con successiva nota prot. n. 13518, dell’8.06.2016, la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Salerno ed Avellino, chiamata a pronunciarsi ai sensi dell’art. 167, commi 4 e 5 del D.Lgs 42/2004, sulla richiesta di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica delle opere realizzate in difformità, ha espresso parere favorevole;

pertanto, il Comune di Casal Velino, una volta acquisito il detto parere favorevole della Soprintendenza e degli altri organi preposti, ha rilasciato, in data 14.10.2016, il permesso di costruire in sanatoria n. 85/2016;

con successiva nota, trasmessa, a mezzo p.e.c., in data 27.11.2016, hanno chiesto al Responsabile dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Casal Velino il riattivarsi dell’istruttoria della pratica edilizia n. 205/2015, inerente il progetto di riqualificazione ed ampliamento del fabbricato precedentemente sospesa;

nella seduta del 4.05.2017, la Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Casal Velino ha espresso parere favorevole in ordine al progetto presentato, rilevando nel verbale n. 4 che “l’intervento è migliorativo rispetto al preesistente per l’uso dei materiali, pietra locale, intonaco di calce e rivestimento in doghe di legno di castagno”;

ha fatto seguito, in data 10.05.2017, la relazione del Responsabile del procedimento della pratica in questione, nella quale quest’ultimo, dopo aver rilevato all’esito dell’istruttoria espletata che “l’intervento è compatibile con i criteri di gestione del bene e non incide sulla qualità del paesaggio”, ha proposto che venisse reso parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;

pertanto, con nota prot. n. 3943 dell’11.05.2017, il Comune di Casal Velino ha trasmesso l’intera documentazione alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, affinché l’organo ministeriale rendesse, ai sensi dell’art. 146, comma 5, del D.Lgs n. 42/2004, il parere preordinato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;

con nota n. 16166, del 22.06.2017 la Soprintendenza ha richiesto la trasmissione di documentazione integrativa ritenuta necessaria ai fini della definizione della pratica;

una volta acquisita la documentazione integrativa richiesta, la Soprintendenza, con nota prot. n. 26940 del 31.10.2017, ha comunicato, ai sensi dell’art. 10 bis, della L. n. 241/1990, i seguenti motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di autorizzazione paesaggistica: “1) la documentazione prodotta non attesta, né comprova la liceità ai fini paesistici del fabbricato interessato dagli ampliamenti volumetrici previsti. In particolare, dall’originario titolo edilizio risulta che il decreto sindacale N. 51 del 06/03/89 fu inviato al CO.RE.CO., organo che non ha mai ricoperto alcuna competenza in materia di tutela del paesaggio, mentre non risulta alcuna comunicazione della Soprintendenza per l’allora prescritto controllo di legittimità. Di conseguenza la costruzione del fabbricato è avvenuta in virtù di autorizzazione paesaggistica il cui iter non si è mai concluso in conformità alla normativa all’epoca vigente, per cui tale titolo paesistico non ha mai acquisito efficacia ed il fabbricato realizzato è da intendersi interamente abusivo (Cfr. in tal senso la sentenza del Consiglio di Stato N. 1059/2017), a nulla rilevando ulteriori titoli abilitativi eventualmente rilasciati, che risultano evidentemente illegittimi per carenza del presupposto necessario costituito dalla liceità del fabbricato originario. Le suddette motivazioni assumono carattere assorbente ai fini dell’espressione del presente parere, in quanto la mancanza del presupposto costituito dalla regolarità ed efficacia delle precedenti autorizzazioni paesaggistiche impedisce la possibilità di autorizzare ulteriori opere, a prescindere dal loro inserimento paesistico. 2) In via incidentale si rileva che non risulta adeguatamente dimostrata l’applicabilità della speciale normativa costituita dalla L.R. N. 19/2009 e s.m.i. (c.d. Piano Casa), poiché l’articolo 3, comma 1, lettera a) prevede esplicitamente l’impossibilità di realizzare gli interventi di cui agli articoli 4, 5, 6-bis e 7 su edifici che al momento della presentazione della DIA o del permesso a costruire risultano realizzati in assenza o in difformità al titolo abilitativo per i quali non sia stata rilasciata concessione in sanatoria”;

in riscontro alla nota prot. n. 9544, del 10.11.2017 con la quale l’Ufficio Urbanistica del Comune di Casal Velino gli ha comunicato i suddetti motivi ostativi alla favorevole conclusione della procedura attivata, il sig. D F F, attuale comproprietario dell’immobile oggetto dell’intervento di ampliamento, in data 23.11.2017, ha trasmesso, a mezzo p.e.c., le osservazioni volte a dimostrare che le argomentazioni formulate dall’organo soprintendentizio, nella indicata nota del 31.10.2017, risultavano infondate e comunque inadeguate a far scaturire il prospettato parere negativo in ordine alla richiesta di autorizzazione paesaggistica avanzata dagli istanti;

con successiva nota prot. n. 298, del 4.01.2018, impugnata in questa sede, trasmessa al sig. D F F in data 5.01.2018, a mezzo p.e.c., la Soprintendenza ha espresso il parere contrario al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, rilevando che le osservazioni prodotte ex art. 10-bis della L.n. 241/1990 non consentivano il superamento dei motivi ostativi precedentemente comunicati;

con successiva nota prot. n. 1042, del 6.02.2018, qui parimenti impugnata (preceduta dal preavviso di diniego prot. n. 500 del 19.01.2018), il Responsabile Area Tecnica Ufficio Urbanistica del Comune di Casal Velino, recependo il preventivo parere negativo reso dalla Soprintendenza nella indicata nota prot. n. 298 del 4.01.2018, gli ha comunicato il diniego definitivo in ordine alla richiesta di permesso di costruire prot. n. 7751, del 10.08.2015, presentata dagli stessi per il progettato intervento di ampiamento in sopraelevazione del fabbricato di proprietà.

I ricorrenti hanno lamentato l’illegittimità degli atti gravati, eccependo: 1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 146 DEL D.LGS. 22.01.2204 N. 42 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L.R. 23.02.1982 N. 10 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 82 DEL D.P.R. 24.07.1977 N. 616 - ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ E FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI, PER INSUFFICIENZA, INADEGUATEZZA E GENERICITA’ DELLA MOTIVAZIONE – ILLOGICITÀ – INGIUSTIZIA MANIFESTA – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETA’ – SVIAMENTO.

Col primo motivo di ricorso, i ricorrenti hanno denunciato l’illegittimità del parere negativo reso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino nella impugnata nota prot. n. 298 del 4.01.2018, laddove la stessa si fonda su delle motivazioni infondate e comunque del tutto inidonee a far scaturire la contestata determinazione negativa in ordine alla richiesta di autorizzazione paesaggistica formulata dai ricorrenti, preordinata al rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione del progettato intervento di ampliamento in sopraelevazione sul fabbricato di proprietà.

Ciò in quanto, contrariamente a quanto rilevato dalla Pubblica Amministrazione, il fabbricato de quo è stato realizzato in virtù della concessione edilizia n. 216/88 prot. n. 794, regolarmente rilasciata dal Comune di Casal Velino, in data 15.09.1989, in favore della ditta richiedente;
tale titolo, come emerge per tabulas, è stato preceduto dal prescritto nulla osta paesaggistico sottoposto al favorevole vaglio dell’organo di controllo (cfr. autorizzazione paesaggistica n. 51 del 6.03.1989).

Vi è più che l’autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata dal Sindaco del Comune di Casal Velino in conformità al parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia Comunale Integrata appositamente nominata e la detta determinazione positiva è stata poi inviata alla Sezione Provinciale di Salerno del CO.RE.CO. per il visto di legittimità in applicazione dell’art. 8 della L.R. n. 70 del 7.06.1975, invocato nella summenzionata L.R. n. 10/1982;
il tutto, dunque, in perfetta applicazione delle previsioni contenute nella richiamata disciplina regionale.

Ciò dimostra, quindi, che, contrariamente a quanto prospettato dalla Soprintendenza nel parere gravato, all’epoca di realizzazione del fabbricato interessato oggi dagli interventi di ampliamento richiesti, la verifica in ordine alla compatibilità paesaggistica del detto manufatto era stata adeguatamente espletata e positivamente definita dagli organi a ciò deputati secondo il procedimento disciplinato dalla L.R. n. 10/1982 all’epoca vigente.

I ricorrenti hanno, altresì, rappresentato che il mancato invio dell’autorizzazione paesaggistica all’Autorità statale per il prescritto controllo di legittimità non può minimamente incidere sulla validità della stessa autorizzazione regolarmente rilasciata e, comunque, l’omissione del detto adempimento, anche se previsto per legge, non può in alcun modo avere ripercussioni negative nella sfera giuridica del privato richiedente il titolo, atteso che, ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i., incombe sull’amministrazione comunale procedente, e non di certo sul privato interessato, l’onere di acquisire preventivamente tutti i pareri e/o nulla osta dalle autorità preposte, ritenuti necessari ai fini della definizione della pratica e del conseguente rilascio del titolo abilitativo.

Senza considerare, altresì, che l’Amministrazione statale intimata, pronunciandosi negativamente sul progetto presentato dai ricorrenti, ha completamente trascurato di valutare, come avrebbe dovuto, l’affidamento incolpevole ingeneratosi in capo al costruttore e poi a seguire in capo agli attuali proprietari sulla completezza dell’iter procedimentale e sulla perfetta liceità delle opere realizzate, trattandosi di titoli abilitativi rilasciati in epoca assai risalente (circa trenta anni fa) e per di più mai da alcuno censurati o contestati.

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 146 DEL D.LGS. 22.01.2204 N. 42 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L.R. 23.02.1982 N. 10 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 82 DEL D.P.R. 24.07.1977 N. 616 - ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ E FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI, PER INSUFFICIENZA, INADEGUATEZZA E GENERICITA’ DELLA MOTIVAZIONE – ILLOGICITÀ – INGIUSTIZIA MANIFESTA – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETA’ – SVIAMENTO.

Col secondo motivo di ricorso, i ricorrenti hanno lamentato che il provvedimento prot. n. 298, del 4.01.2018, con il quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino ha espresso parere contrario al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione dell’intervento progettato (e sul quale come visto si fonda il conseguente provvedimento comunale prot. n. 1042 del 6.02.2018, parimenti impugnato, di diniego definitivo sulla richiesta di permesso di costruire presentata dai ricorrenti), oltre ad essere illegittimo per tutte le ragioni innanzi esposte, risulta, altresì, viziato per evidente contraddittorietà rispetto ad una precedente determinazione adottata dalla stessa Amministrazione ministeriale.

Invero, come evidenziato dal sig. De Falco nelle osservazioni trasmesse in data 23.11.2016, ai sensi dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990, lo stesso immobile interessato dai controversi ampliamenti volumetrici è stato proprio oggetto di disamina da parte della Soprintendenza, laddove, con nota prot. n. 13518 dell’8.06.2016, il medesimo organo ministeriale ha espresso parere favorevole sull’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica prodotta dagli attuali proprietari per la sanatoria di alcune opere realizzate in difformità rispetto ai titoli autorizzativi in precedenza rilasciati (opere consistenti in: “1) diversa distribuzione ed ubicazione aperture esterne;
2) realizzazione balconi”, come emerge dal testo della relativa nota dell’8.06.2016).

Sulla scorta delle descritte causali, i ricorrenti hanno chiesto l’integrale accoglimento del gravame, con vittoria di spese e competenze di causa.

Si è costituito il Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, chiedendo il rigetto della domanda, in quanto infondata, in fatto e in diritto.

All’udienza pubblica di smaltimento, tenuta da remoto, in data 21.04.2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso non è fondato e merita di essere, conseguentemente, respinto.

In primo luogo, deve essere esaminata la doglianza con la quale i ricorrenti hanno lamentato che, contrariamente a quanto rilevato dalla Soprintendenza, l’omesso inoltro all’organo tutorio dell’autorizzazione paesaggistica comunale di cui all’art. 7 della legge n. 1497/1939 non comporterebbe alcuna conseguenza, in virtù dell’espressa previsione contenuta all’art. 82 del D.P.R. n. 616/1977, come novellato dalla legge n. 431/1985.

L’assunto non si rivela meritevole di condivisione, tenuto conto della necessità, anche nel previgente regime normativo, dell’inoltro dell’autorizzazione paesaggistica comunale alla competente Soprintendenza, come risulta dal testo dell’art. 82, comma 9, del D.P.R. 616/1977, aggiunto dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1: a mente del quale“…L'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29-6-1939, n. 1497, deve essere rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni. Le regioni danno immediata comunicazione al Ministro per i beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa documentazione. Decorso inutilmente il predetto termine, gli interessati, entro trenta giorni, possono richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il Ministro per i beni culturali e ambientali può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione…”.

Alla luce delle contestazioni sollevate, peraltro, non è inutile rilevare che la stessa giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che l’omesso invio all’organo tutorio dell’autorizzazione paesaggistica comunale rende gli atti inefficaci ed improduttivi di effetti giuridici, perché necessariamente soggetti ex lege alla fase integrativa dell’efficacia mediante il controllo, con la conseguenza che le opere realizzate in virtù di tali titoli paesistici devono considerarsi sine titulo (cfr., Consiglio di Stato, VI sez., n. 1059 del 6.3.2017;
Ad. Plen., n. 9 del 2001;
Sez. V, 26 maggio 1994, n. 541).

Al riguardo, può, quindi, ribadirsi il principio (già affermato da questo Tribunale) secondo cui l'autorizzazione paesaggistica può validamente costituire titolo abilitativo dei soli interventi di ampliamento (da eseguirsi o già eseguiti, se si tratti di titolo postumo) solo a condizione che il corpo originario del fabbricato sia già assentito sotto il profilo paesaggistico;
diversamente, ove difetti il titolo abilitativo del fabbricato originario, l'assenso dei successivi interventi di ampliamento non può prescindere dalla valutazione dell'intero edificio (T.A.R. Salerno, sez. I, sent. 418 del 21.2.2015;
da ultimo, nello stesso senso, sentenza 23.6.2020 n. 713;
18.11.2020 n. 1719 e 29.4.2021 n. 1087;
v. pure, Cons. Stato, VI sez., 11.9.2013 n. 4504).

Alla stregua di quanto sopra, la doglianza deve essere rigettata.

Parimenti, infondato è l’assunto, pure sostenuto dai ricorrenti, secondo il quale la Soprintendenza non avrebbe potuto rendere il parere contrario, bensì si sarebbe dovuta attivare presso il Comune per acquisire la documentazione afferente l’edificazione del fabbricato preesistente ed attivare, ora per allora, il suo potere di controllo.

Invero, la sentenza del Consiglio di Stato sopra richiamata ha chiarito che la sostituzione del potere di controllo ministeriale con l’emanazione di un parere di merito, a differenza di quanto sostenuto dalla parte ricorrente, rende impossibile l’esercizio, ora per allora, di un potere previsto da disposizioni ormai abrogate.

Ne deriva che il fatto che sia stato rilasciato il titolo edilizio, pur in assenza dell’autorizzazione paesaggistica, non può in alcun modo legittimare anche sotto il profilo paesaggistico il fabbricato. Del resto, tale esito si porrebbe in contrasto con il principio espresso dalla Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. 196/2004), secondo la quale l’interesse paesaggistico deve sempre essere valutato espressamente anche nell’ambito del bilanciamento con altri interessi pubblici, nonché con la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che, nelle materie che coinvolgono interessi sensibili, quale quello paesaggistico, limita l’istituto del silenzio assenso solo al ricorrere di previsioni normative specifiche e nel rispetto di tutti i vincoli ordinamentali (cfr. Cons. St. n. 6591/2008).

Risulta in sintonia con quanto appena ricordato il dato per cui esiste un principio di autonomia anche tra l’illecito urbanistico-edilizio e l’illecito paesaggistico, come anche un’autonomia tra i correlati procedimenti e regimi sanzionatori (cfr. Cons. St. 2150/2013).

Alla luce delle considerazioni che precedono, deve prendersi atto che, nel caso di specie, il fabbricato originario al quale accedono le opere di riqualificazione e di completamento non è mai stato sottoposto ad alcuna valutazione da parte della Soprintendenza.

Pertanto, non risulta censurabile quanto espresso nel parere impugnato, con il quale la Soprintendenza ha sostanzialmente espresso parere negativo in ordine ai lavori di riqualificazione e completamento, in assenza di una valutazione di compatibilità con il vincolo dell’originario fabbricato, a nulla rilevando ulteriori titoli abilitativi eventualmente rilasciati, che risultano evidentemente illegittimi per carenza del presupposto necessario costituito dalla liceità del fabbricato originario.

Le suddette motivazioni, dunque, assumono carattere assorbente ai fini dell’espressione dell’impugnato parere, in quanto la documentazione prodotta non attesta, né comprova la liceità ai fini paesistici del fabbricato interessato dagli ampliamenti volumetrici previsti.

Ne discende che la mancanza del presupposto, costituito dalla regolarità ed efficacia delle precedenti autorizzazioni paesaggistiche, impedisce la possibilità di autorizzare ulteriori opere, a prescindere dal loro inserimento paesistico.

Neanche meritevole di positiva valutazione si rivela il secondo motivo di gravame addotto dai ricorrenti, i quali hanno lamentato il vizio di contraddittorietà del provvedimento in questa sede impugnato rispetto alla precedente determinazione di cui alla nota soprintendentizia prot.n. 13518 dell’8.06.2016, resa in relazione ad un’istanza di accertamento di compatibilità presentata per lo stesso immobile, nella quale l’Ufficio avrebbe espresso un parere favorevole senza rilevare la criticità che ora l’ha indotto a rendere un parere contrario.

La doglianza in esame risulta smentita dalla stessa documentazione agli atti di causa.

Invero, come condivisibilmente rilevato dal resistente, dalla stessa lettura del provvedimento impugnato, emerge che “con il parere sull’accertamento di compatibilità paesaggistica n. 13518 in data 8.6.2016…si era espressamente richiesto al responsabile del procedimento comunale di procedere a verificare la liceità del fabbricato in questione prima del rilascio del titolo a sanatoria”.

Ne consegue che l’Ufficio, anche nella precedente occasione, non aveva affatto ignorato la problematica afferente la liceità della costruzione pregressa, ma si era determinato a condizionare il suo parere favorevole alla relativa positiva verifica demandata al competente organo comunale.

In questo caso - verificata l’inottemperanza di quest’ultimo rispetto alla precedente vicenda - ha proceduto motu proprio a richiedere la necessaria integrazione documentale e, una volta riscontrata la mancanza di un valido titolo autorizzatorio paesaggistico, afferente il manufatto originario, non ha potuto che adottare un parere contrario all’ampliamento dello stesso.

Il complesso delle esposte ragioni, che dà adeguato conto della resistenza del provvedimento impugnato alle valorizzate ragioni di critica, giustifica, di là da ogni altro rilievo, la complessiva reiezione del gravame.

L’obiettiva particolarità della fattispecie suggerisce di regolare il regime delle spese processuali nei sensi della loro integrale compensazione tra le parti costituite.

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