TAR Brescia, sez. II, sentenza 2020-09-15, n. 202000642
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Testo completo
Pubblicato il 15/09/2020
N. 00642/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00482/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 482 del 2018, proposto da
Azienda Agricola ALBERGATI GIOVAN ANGELO & C., Azienda Agricola ALMICI LUIGI E DAMIANO SOCIETÀ AGRICOLA, Azienda Agricola ALPINI ROBERTO E BARTOLOMEO SOCIETÀAGRICOLA, Azienda Agricola AMBROSETTI FRANCESCO, Azienda Agricola ARDIGÒ RENATO, Azienda Agricola BARONCHELLI ALESSANDRO E CARLO SOCIETÀ AGRICOLA, Azienda Agricola BERTOLI AGOSTINO VENIERO E FABIO, Azienda Agricola BETTONI GIOVANNI E GIUSEPPE SOCIETÀ AGRICOLA, Azienda Agricola BIANCHINI ALBERTO E MAURO SOCIETÀ AGRICOLA, Azienda Agricola BOLDINI FRANCO E BERNARDINO SOCIETÀ AGRICOLA, Azienda Agricola SOCIETÀ AGRICOLA LA CAMPAGNETTA DI BOMBELLI FRATELLI, Azienda Agricola SOCIETÀ AGRICOLA NOVAGRICOLA DI BONETTA GIUSEPPE, LUIGI & C., Azienda Agricola BRIGNANI ERSILIO, Azienda Agricola CALZI ROSARIA, Azienda Agricola CAMANINI GIOVAN BATTISTA, Azienda Agricola FENILAZZO DI CAVALIERE ATTILIO E FIGLI, Azienda Agricola CHIAPPINI DARIO E ALESSANDRO SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA, Azienda Agricola CORTINA DI CHIAPPINI ETTORE & C. SOCIETÀ AGRICOLA, Azienda Agricola CINELLI F.LLI SOCIETÀ AGRICOLA, Azienda Agricola CIOCCA ANTONIO, Azienda Agricola COMUNE SRL AGRICOLA, Azienda Agricola CONTI FELICE E CONTI GIUSEPPE SOCIETÀ AGRICOLA, Azienda Agricola CONZADORI LORENZO, Azienda Agricola COSTA F.LLI DI ANGELO & LUIGI SOCIETÀ SEMPLICE, Azienda Agricola DONZELLI F.LLI SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA, AZIENDA AGRICOLA FALAPPI SEVERINO E LUCIANO SOCIETÀ AGRICOLA, Azienda Agricola FOGLIATA GIACOMO, Azienda Agricola FORTI FRANCESCO E GIAMBATTISTA SOCIETÀ AGRICOLA, Azienda Agricola FOSCHETTI EUGENIO E ANGELO SOCIETÀ AGRICOLA, Azienda Agricola GALLINA BRUNO, Azienda Agricola SOCIETÀ AGRICOLA BOIANA DI GAVIOLI FRANCO & C., Azienda Agricola GIASSONI MAURO, DARIO E MASSIMO SOCIETÀ AGRICOLA, Azienda Agricola SOCIETÀ AGRICOLA GUZZAGO ANGELO E CESARE, Azienda Agricola LISIOLI F.LLI SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA, Azienda Agricola LISSIGNOLI LUIGI E GIACOMO SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA, Azienda Agricola CINAGLIA DI MARTINELLI GIOSUÈ GIUSEPPE E MAURIZIO SOCIETÀ AGRICOLA, Azienda Agricola METELLI ANGELO E VALTER SOCIETÀ AGRICOLA, Azienda Agricola NODARI P.G. E ALGHISI L. SOCIETÀ AGRICOLA, Azienda Agricola SOCIETÀ AGRICOLA BUONPENSIERO DI OLDONI PIERLUIGI, Azienda Agricola ORIZIO FABIO E ENNIO SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA, Azienda Agricola ORSINI GIOVANNI, Azienda Agricola SOCIETÀ AGRICOLA PEZZAIOLI GABRIELE E ROBERTO, Azienda Agricola PRETI GIANLUIGI SOCIETÀ AGRICOLA, Azienda Agricola RAGNOLI BRUNO & C. SOCIETÀ AGRICOLA, Azienda Agricola PIEVE DI REZZOLA MARTINO SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA, Azienda Agricola REZZOLA GOTTARDO E GIUSEPPE SOCIETÀ AGRICOLA, Azienda Agricola REZZOLA MICHELANGELO, Azienda Agricola REZZOLA MICHELE E GIUSEPPE SOCIETÀ AGRICOLA, Azienda Agricola RIZZINI GABRIELE, Azienda Agricola RUGGERI GIUSEPPE, Azienda Agricola SAETTI MARIO E MANUEL SOCIETÀ AGRICOLA, Azienda Agricola TADINI RICCARDO, Azienda Agricola VALOTTI LORELLA, Azienda Agricola IL MONASTERO DI ZICCHETTI FRATELLI SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA, rappresentate e difese dall'avv. Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il medesimo legale in Brescia, via Zima 5;
contro
AGEA, non costituitasi in giudizio;
FATTORIE PADANE SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA IN LIQUIDAZIONE, non costituitasi in giudizio;
COOPERATIVA PADANIA LATTE SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA ARL, non costituitasi in giudizio;
COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE DEI COLLI STORICI SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA IN LIQUIDAZIONE, non costituitasi in giudizio;
REGIONE LOMBARDIA, rappresentata e difesa dagli avv. M E M e M O, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso l’avv. Diana Della Vedova in Brescia, via Cavallotti 7;
per l'annullamento
- delle intimazioni di pagamento inviate dalla Regione alle aziende agricole ricorrenti ai sensi dell’art. 1 comma 9 del DL 28 marzo 2003 n. 49, relative al prelievo supplementare per la campagna 2014-2015;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2020 il dott. M P;
Visto l’art. 84 del DL 17 marzo 2020 n. 18;
Considerato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Regione ha inviato alle aziende agricole ricorrenti, che svolgono attività di produzione di latte vaccino, le intimazioni di pagamento ai sensi dell’art. 1 comma 9 del DL 28 marzo 2003 n. 49, per il recupero del prelievo supplementare dovuto in relazione alla campagna 2014-2015.
2. Contro i suddetti provvedimenti le ricorrenti hanno presentato impugnazione, formulando censure che possono essere sintetizzate come segue:
(i) mancata comunicazione di avvio del procedimento;
(ii) difetto di motivazione, in quanto le intimazioni di pagamento non contengono alcun riferimento al titolo del debito, all’istruttoria svolta, e alle modalità di riparto del prelievo supplementare tra i produttori che hanno contribuito all’esubero della quota nazionale;
(iii) contrasto tra l’art. 2 del DL 5 maggio 2015 n. 51 e l’art. 16 par. 1 del Reg. CE 30 marzo 2004 n. 595/2004, in quanto quest’ultimo, nel fissare i criteri di riparto del prelievo supplementare, consente agli Stati di individuare criteri ulteriori, ma solo previa consultazione della Commissione. Tale confronto in sede comunitaria non è però stato effettuato, e dunque la norma nazionale dovrebbe essere disapplicata, con l’annullamento a cascata di tutti i provvedimenti diretti al recupero del prelievo supplementare;
(iv) incertezza sull’effettiva produzione di latte in Italia, e sullo splafonamento della quota nazionale, essendovi gravi indizi che lascerebbero supporre una produzione reale inferiore alla quota nazionale, con illecita utilizzazione delle quote di aziende agricole inesistenti o inattive per commercializzare come italiano latte prodotto all’estero, o proveniente da aziende italiane ma al di fuori di qualsiasi autorizzazione e controllo (v. relazione conclusiva di data 26 gennaio 2010 della Commissione di indagine amministrativa istituita con DM 25 giugno 2009 n. 6501; relazione di approfondimento del Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari di data 15 aprile 2010; ordinanza del GIP di Roma del 14 novembre 2013 nel procedimento penale n. 33068/2010).
3. La Regione si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
4. Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni.
Sugli atti presupposti
5. Per quanto riguarda il diritto di difesa, si osserva che l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non è idonea a condurre in automatico all’annullamento dell’atto finale della sequenza procedimentale. In realtà, l’amministrazione dispone sempre della facoltà prevista dall’art. 21- octies comma 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e può quindi replicare in sede processuale alle censure di parte ricorrente, dimostrando che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
6. Nello specifico, la Regione ha replicato puntualmente, evidenziando che le intimazioni di pagamento sono atti consequenziali rispetto alle imputazioni di prelievo inviate dall’AGEA alle ricorrenti ancora nel 2015. Le suddette imputazioni (v. documentazione depositata in giudizio il 13 marzo 2020) indicavano esattamente il quantitativo consegnato da ogni produttore, l’esubero rispetto alla quota individuale, il superamento del livello produttivo del 2007-2008, il prelievo supplementare applicato, e l’assenza di versamenti o garanzie fideiussorie.
7. In seguito, l’AGEA, mediante la circolare di istruzioni operative n. 31 del 16 settembre 2016, ha chiarito che a livello nazionale il prelievo supplementare da riscuotere era pari a 32,06 milioni di euro, a fronte di un prelievo imputato ai produttori pari a 103,71 milioni di euro. Essendo la percentuale del prelievo