TAR Brescia, sez. II, sentenza 2020-09-15, n. 202000642
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Testo completo
Pubblicato il 15/09/2020
N. 00642/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00482/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di BR (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 482 del 2018, proposto da
Azienda Agricola BE VA NG & C., Azienda Agricola LM GI E MI SOCIETÀ AGRICOLA, Azienda Agricola IN ER E ME SOCIETÀAGRICOLA, Azienda Agricola OS AN, Azienda Agricola DI AT, Azienda Agricola LI RO E AR SOCIETÀ AGRICOLA, Azienda Agricola TO IN ER E IO, Azienda Agricola NI VANI E EP SOCIETÀ AGRICOLA, Azienda Agricola IA BE E MA SOCIETÀ AGRICOLA, Azienda Agricola NI RA E RD SOCIETÀ AGRICOLA, Azienda Agricola SOCIETÀ AGRICOLA LA CAMPAGNETTA DI BOMBELL FRATELL, Azienda Agricola SOCIETÀ AGRICOLA NOVAGRICOLA DI BONETTA EP, GI & C., Azienda Agricola BR LI, Azienda Agricola CALZI ROSARIA, Azienda Agricola IN VA BATTISTA, Azienda Agricola FENILAZZO DI CAVALIERE TT E FIGLI, Azienda Agricola IA IO E RO SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA, Azienda Agricola NA DI IA TT & C. SOCIETÀ AGRICOLA, Azienda Agricola LI F.LL SOCIETÀ AGRICOLA, Azienda Agricola IO TO, Azienda Agricola COMUNE SRL AGRICOLA, Azienda Agricola TI EL E TI EP SOCIETÀ AGRICOLA, Azienda Agricola NZ LORENZO, Azienda Agricola COSTA F.LL DI NG & GI SOCIETÀ SEMPLICE, Azienda Agricola DONZELL F.LL SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA, AZIENDA AGRICOLA AP RI E AN SOCIETÀ AGRICOLA, Azienda Agricola FOGLIATA AC, Azienda Agricola OR AN E MB SOCIETÀ AGRICOLA, Azienda Agricola TI IO E NG SOCIETÀ AGRICOLA, Azienda Agricola GALLNA NO, Azienda Agricola SOCIETÀ AGRICOLA BOIANA DI LI RA & C., Azienda Agricola ON MA, IO E IM SOCIETÀ AGRICOLA, Azienda Agricola SOCIETÀ AGRICOLA AG NG E CESARE, Azienda Agricola LISIOLI F.LL SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA, Azienda Agricola LI GI E AC SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA, Azienda Agricola CINAGLIA DI MARTINELL GIOSUÈ EP E IO SOCIETÀ AGRICOLA, Azienda Agricola METELL NG E ER SOCIETÀ AGRICOLA, Azienda Agricola NODARI P.G. E ALGHISI L. SOCIETÀ AGRICOLA, Azienda Agricola SOCIETÀ AGRICOLA BUONPENSIERO DI OLDONI PIERGI, Azienda Agricola RI IO E IO SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA, Azienda Agricola SI VANI, Azienda Agricola SOCIETÀ AGRICOLA OL BR E ER, Azienda Agricola PRETI GIANGI SOCIETÀ AGRICOLA, Azienda Agricola NO NO & C. SOCIETÀ AGRICOLA, Azienda Agricola PIEVE DI ZO AR SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA, Azienda Agricola ZO OT E EP SOCIETÀ AGRICOLA, Azienda Agricola ZO MICHELNG, Azienda Agricola ZO EL E EP SOCIETÀ AGRICOLA, Azienda Agricola ZI BR, Azienda Agricola RU EP, Azienda Agricola TI RI E NU SOCIETÀ AGRICOLA, Azienda Agricola TA CA, Azienda Agricola TI LO, Azienda Agricola IL MONASTERO DI ET FRATELL SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA, rappresentate e difese dall'avv. Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il medesimo legale in BR, via Zima 5;
contro
AGEA, non costituitasi in giudizio;
FATTORIE PADANE SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA IN LIQUIDAZIONE, non costituitasi in giudizio;
COOPERATIVA PADANIA LATTE SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA ARL, non costituitasi in giudizio;
COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE DEI COLL STORICI SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA IN LIQUIDAZIONE, non costituitasi in giudizio;
REGIONE LOMBARDIA, rappresentata e difesa dagli avv. Maria Emilia Moretti e Marinella Orlandi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso l’avv. Diana Della Vedova in BR, via Cavallotti 7;
per l'annullamento
- delle intimazioni di pagamento inviate dalla Regione alle aziende agricole ricorrenti ai sensi dell’art. 1 comma 9 del DL 28 marzo 2003 n. 49, relative al prelievo supplementare per la campagna 2014-2015;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2020 il dott. Mauro Pedron;
Visto l’art. 84 del DL 17 marzo 2020 n. 18;
Considerato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Regione ha inviato alle aziende agricole ricorrenti, che svolgono attività di produzione di latte vaccino, le intimazioni di pagamento ai sensi dell’art. 1 comma 9 del DL 28 marzo 2003 n. 49, per il recupero del prelievo supplementare dovuto in relazione alla campagna 2014-2015.
2. Contro i suddetti provvedimenti le ricorrenti hanno presentato impugnazione, formulando censure che possono essere sintetizzate come segue:
(i) mancata comunicazione di avvio del procedimento;
(ii) difetto di motivazione, in quanto le intimazioni di pagamento non contengono alcun riferimento al titolo del debito, all’istruttoria svolta, e alle modalità di riparto del prelievo supplementare tra i produttori che hanno contribuito all’esubero della quota nazionale;
(iii) contrasto tra l’art. 2 del DL 5 maggio 2015 n. 51 e l’art. 16 par. 1 del Reg. CE 30 marzo 2004 n. 595/2004, in quanto quest’ultimo, nel fissare i criteri di riparto del prelievo supplementare, consente agli Stati di individuare criteri ulteriori, ma solo previa consultazione della Commissione. Tale confronto in sede comunitaria non è però stato effettuato, e dunque la norma nazionale dovrebbe essere disapplicata, con l’annullamento a cascata di tutti i provvedimenti diretti al recupero del prelievo supplementare;
(iv) incertezza sull’effettiva produzione di latte in IT, e sullo splafonamento della quota nazionale, essendovi gravi indizi che lascerebbero supporre una produzione reale inferiore alla quota nazionale, con illecita utilizzazione delle quote di aziende agricole inesistenti o inattive per commercializzare come italiano latte prodotto all’estero, o proveniente da aziende italiane ma al di fuori di qualsiasi autorizzazione e controllo (v. relazione conclusiva di data 26 gennaio 2010 della Commissione di indagine amministrativa istituita con DM 25 giugno 2009 n. 6501; relazione di approfondimento del Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari di data 15 aprile 2010; ordinanza del GIP di Roma del 14 novembre 2013 nel procedimento penale n. 33068/2010).
3. La Regione si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
4. Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni.
Sugli atti presupposti
5. Per quanto riguarda il diritto di difesa, si osserva che l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non è idonea a condurre in automatico all’annullamento dell’atto finale della sequenza procedimentale. In realtà, l’amministrazione dispone sempre della facoltà prevista dall’art. 21- octies comma 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e può quindi replicare in sede processuale alle censure di parte ricorrente, dimostrando che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
6. Nello specifico, la Regione ha replicato puntualmente, evidenziando che le intimazioni di pagamento sono atti consequenziali rispetto alle imputazioni di prelievo inviate dall’AGEA alle ricorrenti ancora nel 2015. Le suddette imputazioni (v. documentazione depositata in giudizio il 13 marzo 2020) indicavano esattamente il quantitativo consegnato da ogni produttore, l’esubero rispetto alla quota individuale, il superamento del livello produttivo del 2007-2008, il prelievo supplementare applicato, e l’assenza di versamenti o garanzie fideiussorie.
7. In seguito, l’AGEA, mediante la circolare di istruzioni operative n. 31 del 16 settembre 2016, ha chiarito che a livello nazionale il prelievo supplementare da riscuotere era pari a 32,06 milioni di euro, a fronte di un prelievo imputato ai produttori pari a 103,71 milioni di euro. Essendo la percentuale del prelievo