TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2015-01-16, n. 201500064
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Testo completo
N. 00064/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00649/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 649 del 2014, proposto da:
LONGO VEICOLI INDUSTRIALI Srl, con sede in Conversano, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli Avv.ti A G O, R G O e A F R, con elezione di domicilio come da procura in atti;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli Avv.ti M P e A S, dell'Area Legale dell'Ente, con elezione di domicilio presso il medesimo Ufficio in Cagliari, viale Trento n. 69;
Regione Autonoma della Sardegna, Presidenza, Direzione Generale della Protezione Civile, in persona del legale rappresentante in carica;
nei confronti di
AMATORI Srl, con sede in Nuoro, in persona del legale rappresentante in carica, in proprio, nonché in qualità di mandataria dell'A.T.I. costituenda con IVECO Acentro s.p.a., e di IVECO ACENTRO S.p.a., con sede in Cagliari, in persona del legale rappresentante in carica, in proprio, nonché in qualità di mandante dell'A.T.I. costituenda con Amatori s.r.l., controinteressate e ricorrenti incidentali, entrambe rappresentate e difese dagli Avv.ti Massimo Militerni e Innocenzo Militerni, con elezione di domicilio come da procura in atti;
per l'annullamento
- di tutti i provvedimenti e atti con i quali si è aggiudicato alla controinteressata Ati Amatori Srl/Iveco Acentro Spa, l'appalto per la fornitura di n. 10 autocarri polifunzionali utili allo svolgimento delle attività istituzionali di protezione civile bandito dall'amministrazione intimata, ivi compresi:
- la determinazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto n. 156 del 27.6.2014, e la nota prot. n. 4116 del 27.6.2014 di comunicazione di tale determinazione;
- la nota prot. 4633 del 18.7.2014 e la nota prot. 4608 del 16.7.2014;
- la determinazione n. 87 dell'8.4.2014, nonché la nota prot. n. 2393 dell'8.4.2014;
- tutti i verbali di gara (verbali nn. 1-12 e 13-14), nonché tutte le note, i provvedimenti e le tabelle allegate a tali verbali;
- il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice prot. n. 165 del 2.10.2013;
- ove ritenute lesive: la nota prot. n. 2738 del 17.4.2014, la determinazione prot. n. 101 del 22.4.2014 , la nota prot. n. 2777 del 22.4.2014, la nota prot. n. 2869 del 28.4.2014, la nota 2779 del 22.4.2014 e la nota prot. n. 3297 del 21.5.2014;
- infine, nella sola parte in cui lesivi, il bando di gara, il disciplinare di gara, gli allegati al disciplinare, la scheda tecnica descrittiva, nonché le determinazioni n. 124 del 29.7.2013 , n. 133 del 5.8.2013 e n. 147 dell'11.9.2013 con cui si è provveduto all'approvazione del disciplinare di gara, nonché all'approvazione ed alla rettifica della scheda tecnica descrittiva;
e per il risarcimento
di tutti i danni illegittimamente cagionati all'odierna ricorrente;
e per la declaratoria
di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra la controinteressata e la Stazione appaltante, e del diritto della Longo Veicoli Industriali Srl al subentro nello stesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Sardegna e di Amatori Srl e di Iveco Acentro Spa;
Visto il ricorso incidentale proposto dalle controinteressate Amatori Srl e Iveco Acentro Spa, col quale si chiede l'annullamento di tutti gli atti della Regione Sardegna e i verbali della commissione di gara, nell'ambito della procedura indetta dalla Regione Sardegna per la fornitura di n. 10 autocarri polifunzionali utili allo svolgimento delle attività istituzionali di protezione civile, nella parte in cui è stata disposta l'ammissione alla gara della Longo Veicoli Industriali Srl e ritenuta la validità dell'offerta tecnica ed economica della predetta, con particolare riferimento agli atti specificatamente indicati nell'epigrafe del ricorso incidentale; e, per l'effetto, si chiede la declaratoria dell'inammissibilità/improcedibilità del ricorso principale proposto dalla Longo Veicoli Industriali Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2014 il dott. Marco Lensi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Col ricorso in esame la parte ricorrente principale chiede l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, rappresentando quanto segue.
Con bando spedito per la pubblicazione in Guri in data 30 luglio 2013, l'Amministrazione regionale ha indetto una gara per la fornitura di n. 10 autocarri polifunzionali utili allo svolgimento delle attività istituzionali di protezione civile, da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Al termine della procedura, alla quale hanno preso parte tre operatori economici, è risultata aggiudicataria dell’appalto l’A.T.I. Amatori Srl/Iveco Acentro Spa.
L'odierna ricorrente principale ha quindi proposto preavviso di ricorso, chiedendo altresì l'accesso agli atti di gara e, a seguito dell'acquisizione dei documenti richiesti, ha presentato motivi aggiunti di preavviso di ricorso.
La Stazione appaltante ha provveduto, in un primo momento, ad annullare in autotutela l'aggiudicazione, mentre, successivamente, ha confermato l'aggiudicazione in favore dell’A.T.I. Amatori Srl/Iveco Acentro Spa.
Ritenendo che la procedura sia stata viziata da molteplici profili di illegittimità, la parte ricorrente principale Longo Veicoli Industriali Srl ha quindi proposto il ricorso in esame col quale si chiede l'annullamento di tutti i provvedimenti e atti con i quali si è aggiudicato alla controinteressata Ati Amatori Srl/Iveco Acentro Spa, l'appalto per