TAR Bari, sez. I, sentenza 2011-06-21, n. 201100924

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2011-06-21, n. 201100924
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201100924
Data del deposito : 21 giugno 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01380/2008 REG.RIC.

N. 00924/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01380/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1380 del 2008, proposto da Lomagri s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti E P e M V F, con domicilio eletto presso l’avv. Rosa Cerabino in Bari, via Melo 141;

contro

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. A L, con domicilio eletto in Bari, lungomare Nazario Sauro, 33;

nei confronti di

Daunia Wind s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti A M e Giuseppe Mescia, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni 210;

per l'annullamento

1) della determina del dirigente Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche energetiche della Re-gione Puglia - Assessorato all’Ecologia n. 295 del 19 maggio 2008;

2) della nota della Regione Puglia del 18 settembre 2008, prot n. 12793;

3) del regolamento regionale 4 ottobre 2006 n. 16, pubblicato nel B.U.R.P. n. 128 del 6 ottobre 2006;

4) e per la condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento del danno in favore della società ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 35, 84 e 85 cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 marzo 2011 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti M V F, A L, A M;

Visto l’atto depositato il 30 maggio 2011, con il quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso ed all’azione;

Considerato che non risulta in atti la prova dell’avvenuta notificazione della rinuncia a tutte le altre parti in causa;

Ritenuto, in assenza di rinuncia rituale, che l’atto suddetto costituisca evidente manifestazione di sopravvenuto difetto d’interesse e, pertanto, di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza d’interesse, con compensazione delle spese;

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