TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2019-02-14, n. 201902012
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Testo completo
Pubblicato il 14/02/2019
N. 02012/2019 REG.PROV.COLL.
N. 06606/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6606 del 2018, proposto da
M L, rappresentato e difeso dall'avvocato M L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Gregorio XI n. 13;
contro
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Roma - sez. Equa Riparazione, relativo al procedimento iscritto al n. 56061 del ruolo generale degli Affari diversi, depositato in data 3.6.2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2019 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il decreto in epigrafe, la Corte d’Appello di Roma condannava il Ministero della Giustizia a corrispondere la somma ivi prevista, a titolo di spese, all’odierno ricorrente nella qualità di procuratore antistatario nel giudizio per equa riparazione.
Rappresentato che, nonostante il carattere definitivo della pronunzia e l’avvenuta notifica della stessa in formula esecutiva, l’amministrazione non ha provveduto all’adempimento del comando promanante dal titolo giudiziario, ha domandato parte ricorrente che, in accoglimento del presente mezzo di tutela, proposto ai sensi dell’art. 112 c.p.a., l’adito giudice amministrativo:
- dichiari, in esecuzione della statuizione di cui sopra, l’obbligo del Ministero della giustizia di provvedere al pagamento in favore della parte ricorrente delle somme dovute in forza del titolo giudiziario, oltre interessi;
- disponga che a tanto provveda, pel caso di perdurante inadempimento, un commissario ad acta;
- disponga la condanna del Ministero al pagamento alla penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.;
- condanni l’amministrazione alle spese di lite del presente giudizio;
- provveda, altresì, a denunciare alla competente Procura della Corte dei Conti gli specifici comportamenti omissivi dell’Amministrazione intimata.
2. Il Ministero della giustizia non si è costituito nel presente giudizio.
3. Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla camera di consiglio del 6 febbraio 2019.
DIRITTO
1. Il Collegio, dato atto che la Corte Costituzionale, con sentenza 26 giugno 2018, n. 135, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tar per la Liguria sugli obblighi procedurali imposti al creditore e sul termine dilatorio, previsti dall’art. 5 sexies, commi 1, 4, 5, 7 e 11, della legge 24 marzo 2001, n. 89, introdotto dall’art. 1, comma 777, lettera l), della legge 28 dicembre 2015, n. 2018, rileva preliminarmente l’ammissibilità del ricorso ai sensi del citato art. 5 sexies, comma 7, l. n. 89/2001, sulla base alla documentazione depositata in giudizio dalla parte ricorrente, anche in assenza di contestazione sul punto da parte dell’Amministrazione, non costituita nel presente giudizio.
2. Premesso ciò, constatata la ritualità del gravame e la fondatezza della pretesa con esso fatta valere in giudizio dalla parte ricorrente – atteso che, sulla base delle depositate evidenze documentali, e in ragione del comportamento processuale serbato dall’Amministrazione della giustizia, la statuizione indicata in epigrafe non risulta, allo stato, aver ricevuto esecuzione – non può esimersi l’adito giudice amministrativo dal disporre l’accoglimento del mezzo di tutela all’esame nei termini e nei limiti di cui appresso.
In relazione alla domanda principale, ordina la Sezione che il Ministero della giustizia, nella persona del Ministro p.t., provveda a dare piena e integrale esecuzione al provvedimento giudiziale di cui in epigrafe e, per l’effetto, provveda alla corresponsione in favore della parte ricorrente di tutte le somme spettanti per effetto del titolo.
Per quel che riguarda la domanda di liquidazione di una somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Collegio richiama la giurisprudenza di questo Tribunale, confermata dal Consiglio di Stato, per la quale, in merito all’ordine giudiziale di pagamento delle spese legali in favore del legale dichiaratosi antistatario nel procedimento ex “legge Pinto”, non spetta la penalità di mora al difensore suddetto, nel caso di inottemperanza, perché l’obbligazione che viene in causa trova il suo unico titolo nel provvedimento del G.O., diversamente da quanto avviene per l’equa riparazione in senso stretto, ed è assistita da un complesso di specifiche tutele, a garanzia dell’adempimento (in questo senso T.A.R. Lazio, sez. I bis, 5 maggio 2015, n. 6426;23.3.17, n. 3861;I bis, 5.5.2016, nn. 6421 e 6426;Cons. Stato, sez. IV, n. 1442 del 2016).
Ne consegue che la domanda di liquidazione in tale senso non può trovare accoglimento nei confronti dell’odierno ricorrente.
3. In considerazione di quanto chiarito, il Collegio deve affermare l’obbligo del Ministero della giustizia di dare esecuzione al provvedimento giudiziale in epigrafe entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, previa decurtazione degli importi eventualmente già corrisposti.
4. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza alla scadenza del termine assegnato, si nomina sin d’ora quale Commissario ad acta per l’adozione degli atti di esecuzione necessari – così come previsto dall’art. 5 sexies, comma 8, 24 marzo 2001, n. 89, aggiunto dall’art. 1, comma 777, lett. l), l. 28 dicembre 2015, n. 208 – il Dirigente dell’Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali del Ministero della Giustizia o un funzionario da questi delegato.
Tali atti di esecuzione dovranno essere compiuti entro giorni 90 (novanta) dalla scadenza del termine in precedenza fissato. A detto Commissario l’Amministrazione dovrà tempestivamente comunicare l’avvenuto adempimento.
5. Le spese sono compensate, a motivo dell’accoglimento solo parziale del ricorso.
6. Non si ritiene di dare luogo all’invio dei fascicoli alla Procura della Corte dei Conti, in relazione all’entrata in vigore, nelle more, dell’art. 5 sexies l. n. 89/2001.