TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2024-09-30, n. 202416918
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Testo completo
Pubblicato il 30/09/2024
N. 16918/2024 REG.PROV.COLL.
N. 07616/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7616 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avvocato Giuseppe Saya, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze e Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento,
previa adozione di misure cautelari,
- della determina del Comando Generale G.d.F. - I reparto Reclutamento ed Addestramento, comunicata in data -OMISSIS-, di esclusione della ricorrente dalla procedura di selezione e reclutamento di n. 03 allievi finanzieri, riservata ai congiunti del personale delle Forze di Polizia, deceduto o reso invalido permanentemente al servizio;
- di ogni atto presupposto, conseguente e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza - Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2024 la dottoressa Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Rilevato che:
nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;
sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;
Rilevato che:
con il ricorso in epigrafe la ricorrente censura la propria esclusione dalla “procedura di selezione per il reclutamento di n. 3 allievi finanzieri del contingente ordinario della Guardia di finanza, riservata al coniuge e ai figli superstiti, nonché ai fratelli o alle sorelle del personale delle Forze di polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al servizio” ;
le intimate Amministrazioni si sono costituite in giudizio, successivamente depositando memoria difensiva e documentazione;
alla camera di consiglio del 29 agosto 2024, previo avviso di possibile definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, il ricorso stesso è stato