TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2024-09-30, n. 202416918

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2024-09-30, n. 202416918
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202416918
Data del deposito : 30 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/09/2024

N. 16918/2024 REG.PROV.COLL.

N. 07616/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 7616 del 2024, proposto da
-O-, rappresentata e difesa dall’Avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze e Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento,

previa adozione di misure cautelari,

- della determina del Comando Generale G.d.F. - I reparto Reclutamento ed Addestramento, comunicata in data -O-, di esclusione della ricorrente dalla procedura di selezione e reclutamento di n. 03 allievi finanzieri, riservata ai congiunti del personale delle Forze di Polizia, deceduto o reso invalido permanentemente al servizio;

- di ogni atto presupposto, conseguente e comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza - Comando Generale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2024 la dottoressa Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;

Rilevato che:

nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;

Rilevato che:

con il ricorso in epigrafe la ricorrente censura la propria esclusione dalla “procedura di selezione per il reclutamento di n. 3 allievi finanzieri del contingente ordinario della Guardia di finanza, riservata al coniuge e ai figli superstiti, nonché ai fratelli o alle sorelle del personale delle Forze di polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al servizio” ;

le intimate Amministrazioni si sono costituite in giudizio, successivamente depositando memoria difensiva e documentazione;

alla camera di consiglio del 29 agosto 2024, previo avviso di possibile definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, il ricorso stesso è stato trattenuto in decisione;

Considerato che:

secondo la espressa previsione dell’art. 1 del bando, la procedura de qua è “riservata al coniuge e ai figli superstiti, nonché ai fratelli o alle sorelle del personale delle Forze di polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidità non inferiore all’ottanta per cento della capacità lavorativa in conseguenza delle azioni criminose di cui all’articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e alle leggi ivi richiamate ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico” ;

la previsione del bando sopra citata non può che essere interpretata in senso stretto, limitando la stessa la riserva di che trattasi alle specifiche ipotesi ivi indicate, senza possibilità di applicazioni estensive ad altri casi ivi non espressamente individuate;

in proposito si rammenta che:

il richiamato art. 82 della l. n. 388/2000 sancisce che: “[...] Al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, nonché ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è assicurata, a decorrere dal 1° gennaio 1990, l'applicazione dei benefìci previsti dalla citata legge n. 302 del 1990 e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407 [...]” ;

l’art. 2 del bando prescrive, tra i requisiti da possedere, l’appartenenza “alle categorie di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni” ;

il citato art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 199/1995 prescrive: “[...] Possono inoltre essere ammessi al corso per la promozione a finanziere [...] il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli o le sorelle del personale delle Forze di polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidità superiore all’ottanta per cento della capacità lavorativa in conseguenza delle azioni criminose di cui all’articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate [...]” , il che è quanto specificamente indicato nel bando a fondamento della riserva;

l’art. 3 della L. n. 466/1980, recante “Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti

pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche”, stabilisce che: “[...] Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego, è concessa un'elargizione nella misura di lire 100 milioni” ;

le circostanze e condizioni di cui agli articoli 1 e 2, riguardano i “[…] deceduti in attività di servizio

per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso […]” ;

l’art. 1 della L. n. 302/1990, recante “Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”, dispone che “[...] a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico [...] è corrisposta una elargizione [...]” ;

Ritenuto, alla luce di quanto sinora rappresentato, che il bando richieda la verifica della sussistenza, in capo all’appartenente alle Forze di polizia, di una invalidità di servizio almeno pari all’80% che sia “diretta conseguenza” delle ferite o lesioni ricevute nell’adempimento del dovere a causa di

azioni criminose (vgs. art. 82 della L. n. 388/2000), ovvero riportate nell’espletamento di servizi

di polizia o di soccorso pubblico;

Tenuto conto che:

il padre dell’aspirante, -O- – Sovrintendente della Polizia Penitenziaria, è stato riconosciuto affetto da -O-che ne ha determinato la cessazione dal servizio per infermità con provvedimento del -O-;

rispetto al medesimo non può ravvisarsi il ricorrere di alcuna delle ipotesi annoverate dalle norme richiamate che danno luogo alla riserva, non risultando, in particolare, l’invalidità ascrivibile alle situazioni eccezionali e peculiari sopra riportate;

segnatamente non emerge il nesso eziologico tra l’invalidità riconosciuta e le azioni criminose di cui alla citata legge 388/2000, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico;

Ritenuto che:

in conclusione l’esclusione si poggi sulla corretta applicazione del bando della procedura di selezione e conseguentemente il ricorso sia infondato e debba essere respinto;

tuttavia le spese di giudizio possano compensarsi integralmente tra le parti, attesa la peculiarità della questione esaminata;

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