TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2024-09-30, n. 202416918

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2024-09-30, n. 202416918
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202416918
Data del deposito : 30 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/09/2024

N. 16918/2024 REG.PROV.COLL.

N. 07616/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7616 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avvocato Giuseppe Saya, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze e Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;



per l'annullamento,

previa adozione di misure cautelari,

- della determina del Comando Generale G.d.F. - I reparto Reclutamento ed Addestramento, comunicata in data -OMISSIS-, di esclusione della ricorrente dalla procedura di selezione e reclutamento di n. 03 allievi finanzieri, riservata ai congiunti del personale delle Forze di Polizia, deceduto o reso invalido permanentemente al servizio;

- di ogni atto presupposto, conseguente e comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza - Comando Generale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2024 la dottoressa Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;

Rilevato che:

nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;

Rilevato che:

con il ricorso in epigrafe la ricorrente censura la propria esclusione dalla “procedura di selezione per il reclutamento di n. 3 allievi finanzieri del contingente ordinario della Guardia di finanza, riservata al coniuge e ai figli superstiti, nonché ai fratelli o alle sorelle del personale delle Forze di polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al servizio” ;

le intimate Amministrazioni si sono costituite in giudizio, successivamente depositando memoria difensiva e documentazione;

alla camera di consiglio del 29 agosto 2024, previo avviso di possibile definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, il ricorso stesso è stato

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