TAR Napoli, sez. II, ordinanza collegiale 2012-12-28, n. 201205375

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, ordinanza collegiale 2012-12-28, n. 201205375
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201205375
Data del deposito : 28 dicembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03118/2011 REG.RIC.

N. 05375/2012 REG.PROV.COLL.

N. 03118/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3118 del 2011, proposto da:


Costruzioni Carrella s.r.l., in persona dell’amministratore unico sig. M C, rappresentata e difesa dall'avv. D V, con domicilio eletto in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R.;


contro

Comune di San Gennaro Vesuviano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. F M, con domicilio eletto in Napoli, alla via dei Mille n.16;

per l'annullamento del provvedimento prot. n.160 del 25.3.2011, recante il rigetto della domanda di rilascio del permesso di costruire proposta dalla società ricorrente.


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Gennaro Vesuviano;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2012 il dott. P R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso in fatto che l’impugnato diniego di rilascio del permesso di costruire richiesto dalla società ricorrente si basa sul fatto che, ai sensi dell’art.12 del D.P.R. 380/2001, l’area d’intervento sarebbe priva delle necessarie opere di urbanizzazione primaria, essendo in particolare “ sprovvista di parcheggi pubblici previsti dal P.R.G. del 1994 in una zona immediatamente adiacente al lotto ” in questione e risultando “ largamente insufficiente ” il sistema stradale, “ a partire dalla strada principale, via Poggiomarino, che ha una sezione stradale di 5,00 mt. e in alcuni tratti è priva di marciapiedi ” oltre che di “ un sistema fognario completo ” (cfr. su quest’ultimo aspetto la relazione istruttoria depositata dal Comune resistente in data 20.6.2011).

Considerato che la società ricorrente ha contestato la suddetta ragione ostativa, allegando perizie giurate (del 17 e 19.5.2011), nelle quali si dà atto dell’esistenza di altri parcheggi pubblici (nella traversa via Poggiomarino – Cozzolino, nella piazza Margherita e nella via Sarno) nelle immediate vicinanze e di un sufficiente sistema viario (ove si consideri anche la vicina via Mandrile) nonché della possibilità di un agevole allaccio alla fognatura comunale (posta a 20 mt. di distanza).

Ritenuto necessario, al fine del decidere, disporre verificazione, ai sensi dell'art. 66 cod. proc. amm., a mezzo di tecnico nominato dal dirigente della Direzione Urbanistica della Provincia di Napoli, assegnando al funzionario incaricato i seguenti compiti:

- acquisire copia di tutta la documentazione esistente presso il Comune di San Gennaro Vesuviano riferita all’istanza edificatoria presentata dalla ricorrente, al fine di stabilire il carico urbanistico discendente dall’eventuale realizzazione dell’intervento progettato;

- effettuare un accurato sopralluogo del comparto di riferimento;

- descrivere le opere di urbanizzazione primaria esistenti, con specifico riferimento al sistema stradale, ai parcheggi ed alla rete fognaria (delle quali dovranno essere indicate caratteristiche, dimensioni, capacità, etc.), e rappresentarle graficamente;

- verificare conclusivamente se le opere di urbanizzazione indicate dal Comune e non ancora realizzate debbano ritenersi tuttora indispensabili per un corretto ed armonico assetto urbanistico della zona – alla stregua dei parametri di cui al d.m. 2 aprile 1968, n.1444, della strumentazione urbanistica vigente e degli attuali carichi antropici – e se, dunque, il provvedimento impugnato sia stato emesso sulla base di una corretta rappresentazione della situazione infrastrutturale e di una completa istruttoria;

Ritenuto di assegnare il termine complessivo di giorni centoventi dal conferimento dell’incarico per il deposito della relazione conclusiva nella Segreteria della Sezione e di fissare il prosieguo del giudizio all’udienza pubblica del 20 giugno 2013, rinviando ogni altra pronuncia in rito, nel merito e sulle spese alla decisione definitiva.

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