TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-02-06, n. 202300361

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-02-06, n. 202300361
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202300361
Data del deposito : 6 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/02/2023

N. 00361/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02710/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2710 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A T, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, p.zza V. E. Orlando 6;

contro

Questura di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale 6;

per l'annullamento

del provvedimento CAT -OMISSIS- del 08.04.2016, con il quale il Questore di Palermo ha rigettato l'istanza presentata il 30.12.2014 volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per “motivi familiari”;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Palermo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 17 gennaio 2023 il dott. D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1- Con atto ritualmente notificato il 27.10.2017 e depositato il 18.11.2017 -OMISSIS- ha esposto:

-) nell’anno 2002 faceva ingresso nel territorio italiano insieme alla madre e a due fratelli giusta nulla-osta del Questore di Palermo al ricongiungimento familiare n°-OMISSIS- del 23.1.2002, emesso in favore del di lui padre, integrato nel tessuto sociale e produttivo del Paese;

-) dopo aver frequentato la scuola primaria e la secondaria, al secondo anno delle scuole superiori (-OMISSIS-) egli si ritirava dagli studi, iniziava frequentazioni poco commendevoli e si avviava all’assunzione di sostanze stupefacenti e alla dipendenza psicofisica dalle stesse;

-) nel 2016 veniva arrestato dalla Procura di Palermo e soggetto a ordine di carcerazione per effetto del provvedimento di cumulo delle pene e in carcere iniziava un processo di maturazione e di risocializzazione inframuraria su progetto dalle strutture socio-assistenziali del Ministero della Giustizia e sotto la guida degli operatori penitenziari (svolgendo attività professionale presso la cucina centrale dell’-OMISSIS-, quale inserviente, con rapporto di lavoro stabile e retribuito) dove tutt’ora presta servizio a tempo pieno.

2- Tanto premesso, con il presente ricorso -OMISSIS- impugna il provvedimento del Questore di Palermo dell’8.4.2016 con il quale gli è stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno, già rilasciato al ricorrente per “motivi familiari” dal 2002 al 2014, adducendo i seguenti motivi:

1) VIOLAZIONE, ERRONEA APPLICAZIONE E INOSSERVANZA DELL’ART. 7 DELLA L. 241/90. MANCANZA E MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE, CONTRADDITTORIETA’ E APPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DELL’ART. 10 BIS DELLA L. 241/90.

2) ECCESSO DI POTERE, CONTRADDITTORIETA’ E IRRAGIONEVOLEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA’ E TRASPARENZA.

Il ricorrente contesta la mancata comunicazione di avvio del procedimento e l’affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, per cui la comunicazione di avvio del procedimento del 21.1.2016, inviatagli per raccomandata a.r. sarebbe restituita al mittente risultando il destinatario sconosciuto, rilevando che, come emerge dallo stesso provvedimento impugnato, dal 24.1.2016 egli era trattenuto presso la locale Casa Circondariale “-OMISSIS-” per effetto di un intervento della stessa Questura resistente, ragion per cui, dalla data del 23.1.2016 egli era impossibilitato a ricevere atti a lui destinati se non presso il luogo di detenzione.

Tale impedimento non verrebbe meno, a suo avviso, per il fatto che la data della comunicazione, riportata nella nota della Questura, era di poco anteriore a quella del suo arresto stante che la raccomandata risulta evasa dall’ufficio di pubblica sicurezza circa un mese dopo la sua adozione.

Inoltre, il ricorrente deduce omessa comunicazione del preavviso di rigetto, non giustificabile stante che l’Ufficio di pubblica sicurezza possiede gli strumenti per accertare se un soggetto versa in stato di detenzione, viepiù qualora, come nel caso controverso, il provvedimento impugnato elenca gli arresti e le condanne per alcuni procedimenti penali e il decreto medesimo è stato notificato in carcere a mani del destinatario.

3) ERRONEA APPLICAZIONE DELL’ART. 1 L. 1423/56 COME SOSTITUITO DALL’ART. 1 DEL D.L.VO N° 159/11.

4) VIOLAZIONE E INOSSERVANZA DEGLI ARTT. 1 E 3 DELLA L. 241/90. MANCANZA E MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE. CONTRADDITTORIETA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE E CARENZA DI ISTRUTTORIA.

Il ricorrente contesta la deduzione del Questore in ordine alla sua pericolosità sociale, rilevando la mancanza di identità tra la commissione di azioni recidivanti da parte sua e l’appartenenza ad una delle categorie previste dagli artt. 1 e 4 del d.lgs. 159/11, unica circostanza che legittimerebbe il giudizio di pericolosità e la conseguente applicazione delle misure di contenimento.

5) VIOLAZIONE E OMESSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 29 DEL T.U. SULL’IMMIGRAZIONE. VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALL’UNITA’ FAMILIARE. (

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