TAR Brescia, sez. I, sentenza 2018-05-28, n. 201800511

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2018-05-28, n. 201800511
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201800511
Data del deposito : 28 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/05/2018

N. 00511/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01229/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

S

sul ricorso n. 1229 del 2017, proposto da:
- -OMISSIS-, nella qualità di Presidente provinciale nonché legale rappresentante pro tempore della -OMISSIS-
- e -OMISSIS-
entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti F B, P S D Z e F V, presso lo studio dei quali in Brescia, Contrada Soncin Rotto n. 6, sono elettivamente domiciliati

contro

la Provincia di Brescia, in persona del Presidente p.t. della Giunta Provinciale, rappresentata e difesa dagli avv.ti M P, G D e R R, elettivamente domiciliata presso la sede dell’Avvocatura Provinciale, in Brescia, Palazzo Broletto, alla Piazza Paolo VI n. 29

per la declaratoria di illegittimità

del silenzio serbato dalla Provincia di Brescia sull’istanza di rinnovo del decreto di nomina a guardia particolare giurata ittico-venatoria, presentata dall’-OMISSIS-, in favore del sig. -OMISSIS- in data 17 ottobre 2016 con protocollo n. 109706, con conseguenziale obbligo di emettere un provvedimento espresso, ex art. 2 L. n. 241/1990, che concluda il procedimento avviato con la predetta istanza

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione provinciale intimata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2018 il dott. R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con l’atto introduttivo del giudizio, espongono i ricorrenti di aver presentato alla Polizia Provinciale di Brescia, in data 17 ottobre 2016 istanza di rinnovo del decreto di nomina a guardia particolare giurata ittico-venatoria in favore del proprio associato sig. -OMISSIS-.

Quest’ultimo era già stato nominato guardia particolare giurata ittico-venatoria con decreto emesso dal Provincia di Brescia in data 29 ottobre 2014.

A seguito dei numerosi solleciti indirizzati da parte dell’associazione istante, solo in data 8 giugno 2017 la Provincia di Brescia inviava esclusivamente al sig. -OMISSIS- il preavviso di diniego ex art. 10- bis della 241/1990, informandolo della presunta sussistenza di elementi ostativi al rilascio del rinnovo del decreto di nomina a guardia particolare giurata, quale in particolare la presenza in capo a quest’ultimo di carichi pendenti.

Con comunicazione inviata a mezzo raccomandata a/r del 30 giugno 2017, il sig. -OMISSIS- presentava le osservazioni richieste, evidenziando l’insussistenza di elementi ostativi al rilascio del rinnovo del provvedimento per il riconoscimento della nomina a guardia particolare giurata;
a tale proposito, producendo certificato rilasciato dal Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, quale attestazione dell’assenza di carichi pendenti nei propri confronti.

La Provincia, peraltro, non ha provveduto all’emanazione di un provvedimento in merito all’istanza avanzata dall’Associazione ricorrente.

Questi i motivi dedotti avverso l’avversato contegno omissivo:

Violazione di legge: violazione dell’art. 2 della legge 241/1990 e degli artt. 11 e 12 del Regolamento della Provincia di Brescia per il rilascio e il rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione a svolgere attività di guardia ittico-venatoria volontaria approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38/2001, e successivamente modificato con le D.C.P. nn. 15/2007, 27/2008 e 13/2014.

Con motivi aggiunti notificati alla controparte e depositati in atti il 20 febbraio 2018, il solo sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento dirigenziale n. 21/2018, di diniego dell’istanza presentata dalla -OMISSIS- per il rinnovo del decreto di nomina a guardia particolare giurata per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza volontaria in materia ittico-venatoria, emesso dalla Provincia di Brescia, Settore Polizia Provinciale, in data 8 gennaio 2018 e notificato in pari data.

Tale determinazione è fondata sulla pretesa assenza del requisito della buona condotta morale, in ragione dei seguenti elementi:

- sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Brescia in data 20 marzo 1981 per il reato di porto illegale di armi continuato;

- contenuto delle sommarie informazioni testimoniali rilasciate da alcuni appartenenti dell’associazione -OMISSIS-. nelle date del 19 febbraio e 3 marzo 2016 nell’ambito del procedimento penale n. 7547/2016/21 R.G.N.R.;

- provvedimento di richiamo scritto notificato al Sig. -OMISSIS- in data 28 luglio 2015 da parte dell’Ispettore per la Regione Lombardia dell’-OMISSIS-.;

- lettera sottoscritta da tredici appartenenti all’-OMISSIS-. medesima del 12 agosto 2015;

- fotografia risalente al maggio 2014, che ritrarrebbe l’autovettura in dotazione al Sig. -OMISSIS- dotata di un lampeggiante mobile di colore blu e paletta segnaletica.

Queste le censure articolate con il mezzo di tutela all’esame:

1) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, nonché travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Violazione del principio del legittimo affidamento del privato e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Carenza di motivazione. Manifesta illogicità, irragionevolezza e arbitrarietà.

Nel provvedimento di diniego, fondato sulla ritenuta insussistenza del requisito della buona condotta, la Polizia Provinciale ha preso in considerazione unicamente la condanna risalente all’anno 1981, nonché atti e documenti relativi a menzionate vicende interne all’associazione -OMISSIS-., cui apparteneva il sig. -OMISSIS-, oltre ad una fotografia in cui sarebbe ritratto il Sig. -OMISSIS- durante l’espletamento del servizio di guardia particolare giurata.

In particolare:

- il provvedimento di richiamo dell’Ispettore regionale dell’-OMISSIS-. del 28 luglio 2015 e la successiva lettera del 12 agosto 2015 sottoscritta dai tredici volontari appartenenti alla medesima associazione, avrebbero dovuto necessariamente essere confrontati e ponderati alla luce della successiva lettera del 20 agosto 2015 sottoscritta da altri sette volontari dell’associazione;
e, soprattutto, delle risultanze dell’inchiesta interna effettuata dal Vice comandante regionale dell’associazione -OMISSIS-. in data 25 agosto 2015, da cui è emersa l’assoluta infondatezza degli addebiti mossi al ricorrente;

- il contenuto delle sommarie informazioni testimoniali assunte dai sigg.ri -OMISSIS- nelle date del 19 febbraio e 3 marzo 2016, nonché la fotografia in cui il sig. -OMISSIS- sarebbe ritratto mentre avrebbe illegittimamente utilizzato segni distintivi riservati alle Forze di Polizia, perderebbero rilevanza in virtù dei decreti di archiviazione emessi dal G.I.P. del Tribunale di Brescia nelle date del 30 marzo 2017 e 15 dicembre 2017, ove è stato accertato che il Sig. -OMISSIS- legittimamente utilizzava un lampeggiante di colore blu e la paletta segnaletica in forza di specifica convenzione stipulata con diversi Comuni della Provincia di Brescia.

Dall’affermato difetto di istruttoria conseguirebbe anche la carenza motivazionale dell’atto impugnato, in quanto non risultano essere stati esaminati fatti che, qualora acquisiti e sottoposti a valutazione, avrebbero diversamente orientato le scelte dell’Amministrazione.

Con riferimento, poi, alla sentenza della Corte d’Appello di Brescia emessa in data 20 marzo 1981 – assunta anch’essa a motivo ostativo al rilascio del provvedimento richiesto – la valutazione compiuta dalla Provincia di Brescia non ha tenuto conto dell’intervenuta riabilitazione, pronunciata in favore del ricorrente dalla Corte d’Appello con sentenza del 28 settembre 1987.

2) Violazione e/o falsa applicazione di legge: violazione dell’art. 10-bis della legge 241/1990.

L’odierno ricorrente non sarebbe stato in grado di fornire il proprio apporto partecipativo, posto che il preavviso di diniego ex art. 10- bis, notificato dalla Provincia, si limitava a rilevare la presunta sussistenza di carichi pendenti, in realtà inesistenti.

Con la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, l’Amministrazione non avrebbe invece reso noti al ricorrente tutte le contestate informazioni relative alle vicende interne all’associazione -OMISSIS-., impedendogli pertanto di svolgere un’adeguata attività difensiva.

L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 23 maggio 2018.

DIRITTO

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