TAR Bari, sez. III, sentenza 2009-11-25, n. 200902910
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N. 02910/2009 REG.SEN.
N. 02680/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2680 del 2004, proposto da:
R C P, rappresentato e difeso dall’Avv. L P, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Quintino Sella, n. 120;
contro
Azienda Sanitaria Locale FG (già Azienda Unità Sanitaria Locale FG/3), in persona del Direttore Generale, legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. G N B, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. R D in Bari, via Putignani, n.75;
nei confronti di
F F, D G P, R A L, Grisorio Paolo Dante, L M G, D P G, C A, F C – non costituiti;
per l'annullamento, nei limiti dell’interesse del ricorrente,
“- della graduatoria della selezione interna per la copertura di n. 10 posti di Collaboratore Amministrativo professionale esperto (Cat. Ds) indetta dall’Azienda con deliberazione direttoriale n. 171 del 26.02.2004;
- della deliberazione direttoriale n. 170 del 26.02.2004;
- della deliberazione direttoriale n. 171 del 26.02.2004;
- del conseguente avviso di selezione interna, pubblicato all’Albo Pretorio dell’Azienda in data 27.02.2004, limitatamente all’interesse del ricorrente e alla parte riguardante la copertura di n. 10 posti di Collaboratore Amministrativo professionale esperto (Cat. Ds);
- della deliberazione direttoriale n. 497 del 10.05.2004;
- della deliberazione direttoriale n. 509 del 19.05.2004;
- della deliberazione direttoriale n. 866 del 16.09.2004;
- di tutti i verbali della Commissione esaminatrice;
- di ogni altro atto connesso, ancorchè ignoto, in quanto lesivo.”
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ Azienda Unità Sanitaria Locale FG/3;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2009 la Dott. ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, Avv.ti L P e Marco Lancieri, quest’ultimo su delega dell’ Avv. G N B;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Espone in fatto il Dott. Celestino Pompeo R, dipendente dell’Azienda Unità Sanitaria Locale FG/3 (ora Azienda Sanitaria Locale FG) con la qualifica di Collaboratore Amministrativo, categoria e posizione economica D2, che con deliberazione del Direttore Generale n. 171 del 26.02.2004, la suddetta Azienda indiceva la selezione interna per la copertura di n. 10 posti di Collaboratore Amministrativo professionale esperto (Cat. Ds).
Con ricorso ritualmente notificato il 22.11.2004 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 09.12.2004, il Dott. R ha chiesto l’annullamento della suddetta delibera direttoriale, unitamente agli altri atti della suddetta selezione interna specificati in epigrafe.
A sostegno del gravame il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di censura: a) violazione ed erronea applicazione dell’art. 16 del contratto collettivo nazionale dei lavoratori sanità 1998-2001 nonché del C.C.N.L. stipulato il 19.04.2004, eccesso di potere per assoluto difetto di istruttoria e di motivazione;b) violazione ed omessa applicazione dei principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione, violazione dell’avviso di selezione interna, eccesso di potere per totale difetto di istruttoria, illogicità, carente motivazione, ingiustizia manifesta;c) violazione ed omessa applicazione dei principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione, eccesso di potere per totale difetto di istruttoria, illogicità, carente motivazione, ingiustizia manifesta.
Si è costituita a resistere in giudizio l’Azienda Unità Sanitaria Locale FG/3 contestando l’infondatezza dei motivi del ricorso e concludendo per il rigetto del gravame.
Parte ricorrente ha prodotto documentazione e parte resistente ha presentato una memoria, depositata in data 3 ottobre 2009, nella quale ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
All’udienza pubblica del 14.10.2009 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Il Collegio deve innanzitutto esaminare l’eccezione del difetto di giurisdizione sollevata da parte resistente nella suddetta memoria.
L’eccezione è fondata e merita di essere accolta.
Il Collegio non ha motivo di discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale del Giudice della giurisdizione divenuto costante, avendolo le Sezioni Unite della Cassazione più volte riaffermato, orientamento peraltro ormai pacificamente recepito dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. ex multis Consiglio Stato, Sezione IV, 23 luglio 2009, n. 4668), alla luce del quale nel lavoro pubblico contrattualizzato, “per procedure concorsuali di assunzione” di cui all’art. 63 comma 4, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, ascritte al diritto pubblico e all'attività autoritativa dell’amministrazione, con conseguente attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo, si intendono quelle preordinate alla costituzione “ex novo” dei rapporti di lavoro e i procedimenti concorsuali “interni”, destinati, cioè, a consentire l’inquadramento di dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate, profilandosi, in tal caso una novazione oggettiva dei rapporti lavoro. Le progressioni all’interno di ciascuna area professionale o categoria, sia con acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, sia con il conferimento di qualifiche superiori sono affidate, invece, a procedure poste in essere, dall’amministrazione, con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato. Assume rilevanza determinante, ai fini del riparto della giurisdizione, il contenuto della contrattazione collettiva: in presenza di progressioni, secondo disposizioni di legge o di contratto collettivo, all’interno di ciascuna area professionale o categoria, la procedura, estranea all’ambito delle attività amministrative autoritative, è retta dal diritto privato (cfr. da ultimo Cassazione civile , Sezioni Unite, 23 marzo 2009 , n. 6948 ed ex plurimis, SS.UU. Civili, 2288/2008, 23439/2007, 10374/2007, 220/2007)
Analizzando sulla base di tali principi la fattispecie oggetto di gravame, il Collegio deve rilevare che la procedura selettiva interna oggetto della controversia si sostanzia in una progressione all’interno della stessa categoria.
Tale procedura selettiva, infatti, è stata indetta per la copertura di n. 10 posti di Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto Categoria D livello s (D super) e riservata a dipendenti inquadrati nella stessa categoria D. In particolare l’accesso alla procedura è stata riservata, conformemente alle previsioni di cui al contratto collettivo nazionale di comparto ed al contratto integrativo, ai Collaboratori Amministrativi Professionali in possesso dei diplomi di laurea espressamente indicati nell’avviso di selezione interna, con esperienza lavorativa biennale maturata nel corrispondente profilo della Ctg. D iniziale (requisiti di partecipazione posseduti dal ricorrente, laureato in giurisprudenza e Collaboratore Amministrativo, categoria e posizione economica D2 con esperienza lavorativa ultrabiennale), ovvero, in mancanza , fatti salvi i diplomi professionali abilitativi per legge, in possesso del diploma di istruzione secondaria di 2° grado, unitamente ad esperienza lavorativa quinquennale maturata nel corrispondente profilo della Ctg. D iniziale. La procedura per cui è causa è, pertanto, estranea alle procedure di assunzione di cui all’art. 63, comma 4 del D. Lgs. n. 165 del 2001 e, quindi, la giurisdizione del presente ricorso appartiene al giudice ordinario.
Conclusivamente, il ricorso deve giudicarsi inammissibile per difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario.
La riproposizione della domanda è disciplinata dell’art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte ricorrente, nell’importo liquidato nel dispositivo.