TAR Catania, sez. I, sentenza 2018-12-21, n. 201802501

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2018-12-21, n. 201802501
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201802501
Data del deposito : 21 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/12/2018

N. 02501/2018 REG.PROV.COLL.

N. 04998/1998 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4998 del 1998, proposto da
L F, rappresentato e difeso dall'avvocato M I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso gli uffici di questa, in Catania, alla via Vecchia Ognina, n. 149;

per l'annullamento

del decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 31 gennaio 1996, n. 1518, limitatamente alla parte in cui non è stata accolta la richiesta di equo indennizzo per l’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Pubblica Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza straordinaria per la definizione dell’arretrato del giorno 26 novembre 2018 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Francesco Lazzara ha notificato, in data 22 ottobre 1998, ricorso avverso il decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 31 gennaio 1996, n. 1518, notificato in data 18 marzo 1996, con cui non è stata accolta la richiesta, da lui avanzata, di equo indennizzo per l’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

2. – Costituitosi il Ministero intimato, le parti sono state chiamate a discutere all’udienza pubblica del 26 novembre 2018, nel corso della quale il Collegio ha evidenziato la possibile irricevibilità del ricorso per tardività e il difensore di parte ricorrente ha insistito affinché ne venisse disposta la cancellazione dal ruolo.

3. – Ve preliminarmente ricordato che nell'ordinamento giuridico processuale vigente non esiste norma giuridica o principio ordinamentale che attribuisca alle parti in causa il diritto al rinvio della discussione del ricorso, atteso che le stesse hanno solo la facoltà di illustrare le ragioni che potrebbero giustificare il differimento dell'udienza o la cancellazione della causa dal ruolo, ma la decisione finale in ordine ai concreti tempi della decisione spetta comunque al giudice;
e ciò in quanto la richiesta di cancellazione della causa dal ruolo ovvero di rinvio della trattazione di una causa deve trovare il suo fondamento giuridico in gravi ragioni idonee ad incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite, atteso che, pur non potendo dubitarsi che anche il processo amministrativo è regolato dal principio dispositivo, in esso non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti (Cons. Stato, Sez. V, 22 febbraio 2016, n. 700;
Cons. Stato, Sez. V, 29 dicembre 2014, n. 6414).

Nel caso di specie, l’istanza di cancellazione del ricorso dal ruolo è immotivata.

Pertanto, tenuta anche in considerazione l’anzianità di pendenza del ricorso, e considerato che è stata parte ricorrente ha sollecitarne la trattazione, essa va disattesa.

4. – Il ricorso è irricevibile perché notificato oltre il termine di decadenza di 60 giorni.

Il Collegio, in continuità della giurisprudenza formatasi in materia, deve affermare che i provvedimenti di concessione di equo indennizzo hanno natura autoritativa e non paritetica, con conseguente necessità di impugnazione nel termine di decadenza di atti sfavorevoli (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 13 novembre 2009, n. 7067, Cons. Stato, Sez. VI, 1 dicembre 2009, n. 7507;
Cons. Stato, Sez. VI, 15 dicembre 2010, n. 8916;
nella giurisprudenza di questo ufficio TAR Sicilia – Catania, Sez. II, 10 aprile 2014, n. 1048).

Infatti, detta concessione non si raccorda, per la presenza di apporti consultivi connotati da discrezionalità tecnica, all'esercizio di un'attività vincolata dell'amministrazione, da svilupparsi secondo un puntuale quadro regolamentare in relazione al quale possa emergere in un rapporto paritetico una situazione di diritto soggettivo del dipendente.

Piuttosto, la posizione giuridica da riconoscere al pubblico dipendente nelle suddette vicende contenziose è quella del titolare dell'interesse legittimo, disponendo l'amministrazione di poteri autoritativi e discrezionali proprio in ragione della particolare natura indennitaria dell'emolumento, e non del diritto soggettivo, che è consistenza che detta posizione assume solo allorché il relativo procedimento si sia positivamente concluso, e con riferimento quindi non all' an , ma alla corretta liquidazione del quantum effettivamente dovuto (Cons. Stato, Sez. IV, 10 luglio 2007 n. 3914;
Cons. Stato, Sez. IV, 27 giugno 2007 n. 3769).

5. – Le spese vanno regolate secondo il principio della soccombenza.

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