TAR Catania, sez. IV, sentenza 2023-04-11, n. 202301218
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Pubblicato il 11/04/2023
N. 01218/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01992/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1992 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato R E L F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'interno e la -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento,
previa misura cautelare,
- del decreto della -OMISSIS- CAT -OMISSIS- del 1 luglio 2021, di rigetto della istanza di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo;
- di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno e della -OMISSIS-;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2023 il dott. D S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente impugna il diniego in epigrafe, affidando il ricorso ai seguenti motivi.
1. Eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e difetto di istruttoria. Il ricorrente avrebbe titolo per ottenere sia il richiesto permesso di soggiorno di lungo periodo, che un permesso di soggiorno ad altro titolo, atteso che, all'epoca dell'emissione del provvedimento sarebbe già stato abitante a -OMISSIS-, titolare di un contratto di locazione, idoneità alloggiativa e reddito;inoltre, sarebbe stato titolare di regolare soggiorno per più di cinque anni fin dal 2005, dovendo i periodi dei vari permessi di soggiorno essere sommati;inoltre, alla data della richiesta di integrazione documentale (2 gennaio 2020) il ricorrente si sarebbe trasferito da -OMISSIS-- ed, avendo inviato due PEC da parte di due diversi difensori, avrebbe ritenuto che la documentazione da presentare dovesse essere inoltrata alla Questura di -OMISSIS-, quando il procedimento fosse stato là trasferito dalla -OMISSIS-.
2. Eccesso di potere per carenza e difetto di motivazione;lesione del diritto di difesa;mancanza di contraddittorio. Il provvedimento impugnato sarebbe privo di motivazione in ordine alle richieste ricevute tramite PEC dai legali del ricorrente, non menzionando le richieste di trasferimento del fascicolo.
3. Annullamento del decreto per eccesso di potere e violazione del contraddittorio per mancata o errata comunicazione del preavviso di rigetto ex art.10 bis ;diritto ad altro titolo di permesso ai sensi dell'art. 5 del D. lgs. 286/1998. Il ricorrente sarebbe stato rappresentato da due legali che avrebbero effettuato istanze alla -OMISSIS-, chiedendo di essere informati nel caso occorresse ulteriore documentazione;inoltre, sarebbe stato titolare di un indirizzo PEC derivante dall'attività autonoma esercitata, che la -OMISSIS- avrebbe potuto trarre dal registro delle imprese, e non avrebbe potuto immaginare di non vedersi riconosciuto nemmeno un permesso di soggiorno semplice ad altro titolo ai sensi dell'art. 5 del D. lgs. 286/1998.
Le Amministrazioni intimate si sono costituite, spiegando difese così riassumibili: a) difetterebbe il presupposto della continuativa e regolare presenza in Italia per almeno cinque anni, posto che i titoli di soggiorno risulterebbero intervallati da periodi di assenza di permesso, mentre la norma richiederebbe la continua titolarità di un permesso di soggiorno da almeno cinque anni;b) alla data del 2 gennaio 2020 (data della richiesta di integrazione documentale consegnata a mani del ricorrente – sul punto, pag. 2 del ricorso), il ricorrente sarebbe risultato ancora residente nel -OMISSIS-, come documentato dall’estratto di residenza del -OMISSIS- datato 10 aprile 2020 (allegato alla memoria dell’amministrazione depositata il 7 gennaio 2022);inoltre, l’art. 6, comma 8, del D. lgs. 286/1998, stabilisce l’obbligo di comunicare le variazioni di residenza entro 15 giorni;c) non sarebbe stato revocato al ricorrente alcun titolo di soggiorno, essendogli stata invece negata la concessione dello status di soggiornante di lungo periodo;il ricorrente avrebbe quindi potuto presentare una nuova istanza di rinnovo del permesso di soggiorno piuttosto che impugnare il provvedimento di rigetto legittimamente emanato.
Con ordinanza 13 gennaio 2022, n. 14, è stata accolta l’istanza cautelare nei limiti dell’invito a lasciare il territorio nazionale e nelle more del riesame da effettuare a cura dell’Amministrazione.
In seguito a istanza presentata dallo stesso ricorrente in data 13 ottobre 2021 (anteriormente alla proposizione dell’odierno ricorso), è stato rilasciato permesso ad altro titolo (lavoro autonomo) da parte della Questura di -OMISSIS- (sul punto, nota della -OMISSIS- n. 84/2022/Imm/m.f., versata in atti in data 15 marzo 2022).
All’udienza pubblica del 12 gennaio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente, ritiene il Collegio che il rilascio di altro permesso di soggiorno per lavoro autonomo non renda improcedibile il presente ricorso, trattandosi di permesso di soggiorno a titolo diverso da quello oggetto del presente giudizio (in questo caso per soggiornanti di lungo periodo).
A seguire, il secondo motivo di ricorso, assorbiti ogni motivo o censura non espressamente delibati, è fondato sotto il profilo del difetto di motivazione.
Infatti, se pure è condivisibile la circostanza che il ricorrente non abbia attentamente seguito la pratica, non avendo adempiuto alla richiesta di integrazione documentale consegnatagli a mano il 2 gennaio 2020 (ricorso, pag. 2, e doc. 10), né avendo comunicato la variazione di residenza, è anche vero che il comma 7 dell’art. 6 del D. lgs. 286/1998 prevede che le variazioni anagrafiche sono comunicate d’ufficio alla Questura da parte dell’anagrafe;nel caso di specie, parte ricorrente ha versato in atti (allegato al ricorso sub 15) l’istanza di trasferimento di residenza presentata in data 10 febbraio 2021, dopo la data di emissione del preavviso di rigetto (10 aprile 2020), ma prima della emissione del provvedimento di diniego (1 luglio 2021);anche una delle due richieste dei difensori è anteriore alla emissione del provvedimento di diniego (le richieste dei due difensori sono state presentate il 12 febbraio 2021 ed il 4 agosto 2021).
Giova precisare, ai fini di tale decisione, che non risulta essersi verificata l’assenza del requisito dei cinque anni previsto dall’art. 9, comma 1, del D. lgs. 289/1998, asserita nelle difese dell’Amministrazione;al riguardo, ove tale assenza si fosse verificata, essa costituirebbe circostanza tale da imporre, ai sensi dell’art. 21 octies della legge 241/1990, il rigetto del ricorso.
Sul punto, sono stati depositati dalla difesa erariale permessi di soggiorno per i periodi: a) 16 giugno 2003 – 24 gennaio 2006;b) 24 gennaio 2006 – 15 febbraio 2007;c) 14 marzo 2007 – 14 maggio 2009;d) 14 maggio 2009 – 14 maggio 2011;e) permesso per soggiornanti di lunga durata rilasciato a seguito di istanza del 7 ottobre 2010, revocato con decreto 12 gennaio 2015;f) 30 giugno 2015 – 31 dicembre 2017;g) 8 novembre 2017 – 7 novembre 2019;nel caso di specie, anche a voler considerare solo i permessi anteriori alla revoca del 2015, essi assommano comunque a più di cinque anni, salvo uno iato di circa 1 mese fra il 15 febbraio 2007 ed il 14 marzo 2007, che potrebbe essere ricondotto ai tempi dell’istruttoria per il rinnovo (sul punto, TAR Sicilia – Catania, Sez. IV, 7 ottobre 2022, n. 2645).
Il Collegio è consapevole del fatto che, in tema di continuatività dei cinque anni di cui all’art. 9, comma 1, del TU stranieri, sussistono due diversi orientamenti giurisprudenziali: a) il primo richiede 5 anni senza interruzioni (CGARS, Sez. giurisdizionale, 8 luglio 2021, n. 656);b) il secondo richiede una valutazione più ampia circa la stabilità dell’insediamento in Italia (Cons. Stato, parere 22 luglio 2016, n. 1717, n. affare 1089/2016, richiamato dalla citata sentenza di questa Sezione IV 2645/2022).
Il Collegio, nel solco della giurisprudenza di questa Sezione, ritiene preferibile aderire a questo secondo orientamento.
Applicando tale insegnamento al caso di specie, ne discende che la situazione dell’odierno ricorrente sia caratterizzata da una quasi ventennale permanenza in Italia, e dal rilascio di numerosi permessi di soggiorno, così potendosi ritenere soddisfatto il requisito di cui si tratta.
Pertanto il ricorso va accolto ed il provvedimento di diniego impugnato va annullato, così derivando dall’effetto conformativo della presente sentenza l’obbligo per l’Amministrazione di riavviare il procedimento di cui si tratta.
Atteso il complesso – ed a tratti non del tutto attentamente seguito dal ricorrente – andamento della vicenda sottesa alla controversia, per come appena descritto, le spese di lite possono essere integralmente compensate fra le parti.
Sussistendo i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, occorre mandare alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.