TAR Genova, sez. I, sentenza 2011-04-22, n. 201100668

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2011-04-22, n. 201100668
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201100668
Data del deposito : 22 aprile 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01918/1997 REG.RIC.

N. 00668/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01918/1997 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1918 del 1997, proposto da:
R U, rappresentato e difeso dall’avv. L P, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, corso Saffi 7/2;

contro

Comune di Varazze, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento del comune di Varazze 8.10.1997, n. 33229, dichiarativo della improcedibilita' di una istanza accertamento di conformità.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2011 l’avv. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato in data 30.10.1997 il signor R U ha impugnato il provvedimento dell’assessore delegato all’edilizia privata del comune di Varazze 8.10.1997, n. 33229, che ha dichiarato improcedibile l’istanza ex art. 13 L. 47/1985 per l’accertamento di conformità di alcune opere abusivamente realizzate su terreno di sua proprietà, già sanzionate con ordinanza di demolizione 11.2.1997, n. 4784.

A sostegno del gravame deduce due motivi di ricorso, rubricati come segue.

1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 comma 1 L. n. 47/1985 – Difetto di presupposto procedimentale invocato – Travisamento di fatti – Difetto di istruttoria e di motivazione.

Il termine previsto dall’art. 13 L. n. 47/1985 per la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità non avrebbe natura decadenziale.

Inoltre, la sospensione cautelare della ingiunzione ripristinatoria (sospensione disposta con ordinanza del Tribunale 16.10.1997, n. 616 nell’ambito del giudizio R.G. n. 805/1997, cfr. doc. 10 delle produzioni 13.1.2011) priverebbe di presupposto il conseguente provvedimento impugnato.

2. Violazione degli artt. 7 e seguenti L. 241/1990. Violazione del principio del contraddittorio – Difetto di istruttoria.

Il provvedimento non è stato fatto precedere dalla comunicazione di avvio del procedimento.

Il comune di Varazze non si è costituito in giudizio.

Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2011 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. L’ordinanza di demolizione 11.2.1997, n. 4784 è stata notificata al ricorrente il 17.2.1997 (fatto non contestato e – dunque - pacifico), sicché il termine per presentare domanda di sanatoria scadeva il 18.5.1997.

Ritiene il collegio che il termine per la presentazione dell’istanza di sanatoria ex art. 13 L. 47/1985 abbia carattere perentorio a pena di decadenza (in tal senso T.A.R. Puglia, II, 15.12.1994, n. 1525).

Premesso che si tratta di un termine di decadenza sostanziale e non processuale (onde non è applicabile il principio generale di cui all’art. 152 comma 2 c.p.c.), si osserva che la relativa istanza introduce un accertamento incidentale nell’ambito del procedimento sanzionatorio che, per le opere eseguite in assenza di concessione, conduce indefettibilmente – ex art. 7 L. 47/1985 - alla loro demolizione a cura del responsabile dell’abuso o del comune (previa loro acquisizione al patrimonio indisponibile).

Pertanto, la perentorietà del termine risponde a superiori esigenze di interesse pubblico relative a diritti non disponibili per i privati, esigenze connesse all’efficace e sollecito esercizio dei poteri comunali di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia (art. 4 L. n. 47/1985), né il termine stabilito rende eccessivamente difficile per il responsabile l’esercizio del diritto di chiedere la sanatoria delle opere abusive.

Poiché l’istanza in questione è stata presentata in data 15.9.1997, ne discende la sua inammissibilità per decadenza.

Né rileva la concessione della sospensiva sull’ingiunzione di demolizione: anche a prescindere dalla circostanza che l’ordinanza cautelare ha sospeso soltanto gli effetti reali o ripristinatori dell’ordinanza di demolizione (gli unici suscettibili di arrecare un danno irreparabile) e che non sussiste un rapporto di presupposizione o di consequenzialità necessaria tra ordinanza di demolizione e provvedimento di definizione dell’istanza di sanatoria, è dirimente il rilievo che l’ordinanza 16.10.1997, n. 616 (resa nell’ambito del giudizio R.G. n. 805/1997, cfr. doc. 10 delle produzioni 13.1.2011) é successiva alla emissione del provvedimento impugnato, onde non può costituire parametro della sua legittimità.

2. Per costante giurisprudenza, la previa comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 L. 7 agosto 1990 n. 241 non è richiesta quando il procedimento è stato attivato – come nel caso di specie (doc. 3 delle produzioni 13.1.2011) - su istanza di parte (cfr., per tutte, Cons. di St., VI, 8.6.2010, n. 3624).

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.

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