TAR Bari, sez. U, sentenza 2023-01-11, n. 202300076

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. U, sentenza 2023-01-11, n. 202300076
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202300076
Data del deposito : 11 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/01/2023

N. 00076/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01043/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezioni Unite)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1043 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. M D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ermelinda Pastore in Bari alla piazza Garibaldi n. 23;

contro

Comune di Bisceglie (BAT), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-di -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

- dell’ordinanza sindacale n.-OMISSIS- del 14 giugno 2018, con il quale il vice-sindaco del Comune di Bisceglie ha modificato l’ordinanza sindacale -OMISSIS- del 17 aprile 2018 recante la “Disciplina per le emissioni sonore nelle aree esterne dei pubblici esercizi e dei piccoli trattenimenti musicali”;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale;

sui motivi aggiunti proposti in data 29 ottobre 2019,

per l'annullamento

- della determina dirigenziale -OMISSIS- del 2 luglio 2019 recante l’autorizzazione all'esecuzione di un pubblico spettacolo con trattenimento musicale nell'immobile comunale “-OMISSIS-” (-OMISSIS-, terrazza 1, Panoramica Paternostro -OMISSIS-) proposto dal rappresentante legale della società -OMISSIS- -OMISSIS-;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bisceglie e di -OMISSIS- -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo;

Relatore all'udienza ex articolo 16 delle norme di attuazione al codice del processo amministrativo del giorno 20 dicembre 2022 il dott. Lorenzo Ieva e alcun difensore comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con il ricorso depositato come previsto in rito, l’istante impugnava l’ordinanza adottata dal Vicesindaco del Comune di Bisceglie in data 14 giugno 2018. Essa modificava il precedente, analogo atto, risalente a circa due mesi prima, parimenti adottato dalla stessa Autorità e recante la “Disciplina per le emissioni sonore nelle aree esterne dei pubblici esercizi e dei piccoli trattenimenti musicali” con peculiare riferimento all’esercizio di taluni locali in zona residenziale durante il periodo estivo.

In particolare, venivano articolate le seguenti censure: A) violazione di legge, inosservanza e mancata applicazione della legge (art. 2 legge della Regione Puglia 12 febbraio 2002 n. 3 “Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico” );
B) violazione di legge (art 21- septies della legge 7 agosto 1990 n. 241), incompetenza assoluta dell'organo emanante l'atto impugnato, eccesso di potere per vizio del procedimento, errore e difetto dei presupposti di cui al

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