TAR Roma, sez. 1B, ordinanza collegiale 2012-12-14, n. 201210441

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, ordinanza collegiale 2012-12-14, n. 201210441
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201210441
Data del deposito : 14 dicembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07068/2008 REG.RIC.

N. 10441/2012 REG.PROV.COLL.

N. 07068/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7068 del 2008, proposto da:


M G, rappresentato e difeso dagli avv. E R, L B B, con domicilio eletto presso Studio Legale Romanelli - Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare, 14;


contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

T M;

per l'annullamento

-delle note del Ministero della Difesa in data 30 novembre 2007, prot. 98470, comunicate il 21 dicembre 2007, con cui è stato attribuito al T.C. Mandolesi, in sede di avanzamento, un punteggio pari a 26,41/30 ed il 16° posto nella relativa graduatoria, così disponendo la sua non iscrizione nei quadri di avanzamento.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2012 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


-il ricorrente – tenente colonnello dell’E.I. - è stato preso in esame per l’avanzamento a scelta al grado superiore per l’annualità 2007;

-l’interessato non è stato iscritto in quadro in quanto collocato al 16° posto (otto promozioni) della graduatoria, col punto di merito finale di 26,41/30mi;

-egli - ritenendosi leso dal giudizio con riferimento alla posizione in graduatoria conseguita rispetto sia al proprio curriculum che a quello degli altri ufficiali esaminati per il giudizio di avanzamento dell’anno 2007, allegato il proprio interesse al ricorso, strumentale al conseguimento di una collocazione in graduatoria migliore sia in assoluto, rispetto al proprio percorso curriculare ed al punteggio ottenuto, che relativo - impugna, con il ricorso principale, gli atti del procedimento di valutazione per l’avanzamento al grado superiore per l’anno 2007 ritenendoli viziati per violazione di legge ed eccesso di potere in senso assoluto e relativo;

-il ricorso introduttivo è stato notificato soltanto all’ufficiale T M, sesto (su otto promozioni) in graduatoria ed iscritto nel quadro di avanzamento;

-dopo avere avuto visione del verbale redatto dalla commissione e delle allegate schede motivazionali, il ricorrente ha proposto motivi aggiunti, notificati a tre ufficiali iscritti in quadro (Tomassini, Sultani e Falcone, rispettivamente sesto, settimo ed ottavo in graduatoria) deducendo violazione di legge ed eccesso di potere in senso relativo;

VISTI:

la costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

gli atti e le memorie depositati dall’intimata Amministrazione;

RILEVATO:

il ricorso è stato proposto dinanzi al Tar Piemonte;

a seguito di eccezione di incompetenza funzionale sollevata dall’Avvocatura di Stato, il Consiglio di Stato, con sentenza 18/6/2008, n. 3027, in accoglimento dell’eccezione, ha attribuito l’esame della questione al Tar Lazio dinanzi al quale il ricorso è stato riassunto;

con memoria del 15 gennaio 2009, il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso;

con ordinanza n. 4453/2998 è stata respinta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato;

il 19 gennaio 2012, il Ministero della Difesa ha prodotto documenti;

con memoria depositata il 14 settembre 2012, parte ricorrente ha ripreso, per meglio illustrarle, le censure dedotte in ricorso insistendo ancora per l’accoglimento del gravame;

il successivo 26 settembre, l’Amministrazione ha versato in atti relazione di servizio;

in pari data, ha replicato il ricorrente;

CONSIDERATO:

-l’art. 70 del D.Lgs. n. 490 del 1997 ha stabilito che dall’1 gennaio 1998 le disposizioni collocate sotto il Titolo II, capi VI, VII e VIII della legge n. 1137 del 1955 non trovano più applicazione nei riguardi del personale delle FF.AA. e degli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri;

-secondo l’art. 40, comma 4, del predetto decreto legislativo, tutti gli ufficiali iscritti in quadro rivestono “la qualità di litisconsorzi necessari nel giudizio instaurato contro il relativo quadro di avanzamento da altro ufficiale dichiarato idoneo ma non promosso” (TAR Lazio, I^ bis, 23.10.2006 n.10839 e riferimenti giurisprudenziali ivi indicati);

-nel nuovo ordinamento, infatti, l’iscrizione in quadro degli ufficiali è idonea a stravolgere l’ordine del ruolo ribaltandone, sulla base della collocazione conseguita nella graduatoria di merito, la pregressa posizione;

-pertanto, per effetto della promozione, pur mantenendosi intatta l’anzianità assoluta nel nuovo grado viene ad alterarsi la c.d. “anzianità relativa” e dunque l’ordine di precedenza dell’ufficiale fra i pari grado dello stesso ruolo;

pertanto, deve riconoscersi agli ufficiali che per effetto della sentenza potrebbero risultare scavalcati dall’ex parigrado, l’interesse a conservare l’acquisita posizione di ruolo;
e quindi ad opporsi al gravame azionato avverso l’esito dello scrutinio che li ha visti accedere al grado superiore;

in conclusione, deve senz’altro riconoscersi la posizione di contraddittori necessari a tutti gli ufficiali iscritti in quadro in esito al giudizio per l’avanzamento a scelta ai gradi superiori;

VISTA la decisione n.5/1998, assunta dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, 16/6/2008, n. 2982 (sulla qualità di controinteressato nei giudizi di avanzamento a scelta);

CONSIDERATO l’orientamento assunto dalla Sezione in precedenti analoghi, dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi;

Tanto premesso e considerato - preso atto che il ricorso principale è stato notificato soltanto all’ufficiale T M mentre i motivi aggiunti a soli tre ufficiali (Tomassini, Sultani e Falcone) - ritiene il Collegio, in via preliminare ed in sintonia, peraltro, con l’ormai consolidato orientamento del Consiglio di Stato (cfr, ex plurimis, IV^, n. 7609 del 2006;
n. 6637/2006), di dovere disporre l’integrazione del contraddittorio processuale nei confronti di tutti gli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento per l’anno 2007.

All’incombente, il ricorrente dovrà provvedere esclusivamente mediante le formalità prescritte per le notifiche ai militari (in mani proprie o tramite ufficio del Pubblico ministero).

In alternativa, egli viene autorizzato ad avvalersi anche dei pubblici proclami mediante inserzione in Gazzetta Ufficiale di:

- un sunto del ricorso principale e le relative conclusioni;

- gli estremi della presente decisione con l’indicazione nominativa degli ufficiali che devono ritenersi contraddittori necessari.

L’onere dovrà essere assolto nel termine decadenziale di giorni sessanta decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l’ulteriore termine decadenziale di giorni trenta dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito nella Segreteria della Sezione della documentazione attestante il rispetto dell’incombente in questione.

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