TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-03-09, n. 202300150

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-03-09, n. 202300150
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202300150
Data del deposito : 9 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/03/2023

N. 00150/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00402/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 402 del 2022, proposto da
- Skywind s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati S M M A P, M A P, con domicilio digitale in atti;

contro

- Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Presidenza del consiglio dei ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi in giudizio dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata, in Potenza, al corso

XVIII

Agosto 1860 n. 46;

nei confronti

Regione Basilicata, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del silenzio serbato dall’allora Ministero della transizione ecologica (oggi Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica) sulla istanza presentata il 27 luglio 2020;

- del silenzio serbato dalla Presidenza del consiglio dei ministri, sulla istanza di rimessione, ex art. 5, comma 2, lett. c -bis , della legge 23 Agosto 1988, n. 400, trasmessa dal Ministero della transizione ecologica con nota prot. n. U.0028239 del 22 dicembre 2021;

- del silenzio serbato dal MITE sulla richiesta a procedere alla definizione della domanda del 21 gennaio 2021 e successive istanze trasmesse al MITE e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 7 marzo 2022 e del 19 maggio 2022.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;

Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Skywind s.r.l., con ricorso depositato il 5 agosto 2022, è insorto avverso il silenzio serbato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e dalla Presidenza del consiglio dei ministri sull’istanza di proroga dei termini di validità del giudizio di compatibilità ambientale e dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 25 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa all'impianto eolico denominato "Serra Gagliardi", da realizzarsi in agro del comune di Genzano di Lucania (PZ), presentata dalla società ricorrente a mezzo posta elettronica certificata, in data 24 luglio 2020, deducendone in diritto l’illegittimità da più angolazioni.

2. Le Amministrazioni intimate hanno eccepito la cessazione della materia del contendere, avendo la Presidenza del consiglio dei ministri provveduto in merito con deliberazione del 28 luglio 2022.

3. In data 22 dicembre 2022 si sono costituiti due nuovi procuratori della ricorrente, così integrando il collegio difensivo.

4. Alla camera di consiglio del 25 gennaio 2023 il Relatore ha prospettato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la questione, rilevata d’ufficio, della possibile inammissibilità del ricorso. Indi l’affare è transitato in decisione.

5. Il ricorso è inammissibile, essendo venuta meno la lamentata inerzia delle Amministrazioni intimate, tramite la cennata deliberazione della Presidenza del consiglio dei ministri del 22 luglio 2022, in data anteriore sia alla notificazione (5 agosto 2022), sia al deposito (17 agosto 2022) del ricorso qui in delibazione.

La ricorrente ha sostenuto che tale provvedimento non avrebbe fatto «venir meno l’interesse ad agire della ricorrente, in quanto il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica deve necessariamente provvedere anche sull’Autorizzazione Paesaggistica, ex art. 146, D.lgs. 42/2004, così come richiesto dalla ricorrente con istanza avanzata in data 23.07.2020», ma tale argomento non è conferente.

Invero, al fine della perimetrazione del “ thema decidendum ” occorre rifarsi all’originaria istanza del 23 luglio 2020, testualmente presentata ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante il c.d. “testo unico dell’ambiente”. Ora, tale disposizione concerne, appunto, il solo provvedimento di valutazione di impatto ambientale – VIA, consentendo, per quanto qui rileva, la proroga da parte dell’autorità competente del quinquennio di iniziale efficacia, appunto, su istanza dell’interessato. Ebbene, la deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2022, peraltro proprio superando il dissenso del Ministero della cultura riferito agli aspetti paesaggistici, ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale, con prescrizioni, in merito alla proroga dei termini di validità del provvedimento di VIA dell’impianto della ricorrente.

Consegue a ciò l’insussistenza in fatto del requisito dell’inerzia dell’amministrazione, presupposto indefettibile per l’esperimento dell’azione avverso il silenzio ai sensi degli articoli 31 e 117 cod. proc. amm..

6. Dalle considerazioni che precedono discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

7. Sussistono i presupposti, in ragione delle peculiarità della questione e della definizione in rito del giudizio, per disporre l’integrale compensazione delle spese di rito tra le parti.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi