TAR Palermo, sez. I, sentenza 2021-04-22, n. 202101303
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 22/04/2021
N. 01303/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00446/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 446 del 2019, proposto da
COSTRUZIONI -OMISSIS- S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A C e F V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. P S, sito in Palermo nella Via Antonio Veneziano n.69;
contro
- INVITALIA - Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo D’Impresa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato N P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, piazza Virgilio n.4;
- COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO - Corte di Giustizia Dell’Unione Europea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
nei confronti
- -OMISSIS- -OMISSIS-S.r.l.,, in proprio e n.q. di mandataria del costituendo RTI controinteressato con -OMISSIS-(mandante) e -OMISSIS-S.r.l. (quale consorziata esecutrice indicata dalla mandante), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ester Daina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Catania 15;
- -OMISSIS-., (n. di mandante) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ester Daina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- -OMISSIS-S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
A) QUANTO AL RICORSO PRINCIPALE
- del provvedimento prot. 115871 del 30.11.2018 comunicato alla ricorrente in data 15.1.2019 con cui Invitalia S.p.A. ritirava il provvedimento di aggiudicazione della procedura per l'affidamento dei lavori di “Realizzazione del sistema fognario per acque nere a servizio della frazione di Triscina e collegamento al depuratore comunale in via errante vecchia nel comune di -OMISSIS- (TP) – Intervento ID 33497” originariamente disposto in favore della Costruzioni -OMISSIS- S.p.A.;
- del provvedimento del 15.1.2019 con cui Invitalia S.p.A. ha aggiudicato la commessa al costituendo RTI controinteressato, comunicato alla ricorrente in pari data;
- ove occorra, dell’art. 20.1, lett. a) del disciplinare, secondo cui il concorrente è tenuto a dichiarare “tutte le notizie inserite nel casellario informatico gestito dall’ANAC astrattamente idonee a porre in dubbio la sua integrità o la sua affidabilità con riferimento sia all’operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti” ove interpretabile nel senso fatto proprio dalla Stazione appaltante;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti;
B) QUANTO AL RICORSO INCIDENTALE PRESENTATO dalla -OMISSIS- -OMISSIS-S.R.L., IL 12/3/2019:
- di tutti gli atti, i provvedimenti ed i verbali inerenti l'operato del Seggio di gara, della Commissione giudicatrice e della Stazione appaltante, ivi compresi i verbali delle sedute pubbliche relative all'ammissione dei concorrenti, le operazioni inerenti alla verifica dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara dalla Costruzioni -OMISSIS- s.p.a. ed i provvedimenti tutti adottati e, tra questi, anche del provvedimento prot. 115871 del 30.11.2018 di ritiro dell'aggiudicazione della gara all'impresa Costruzioni -OMISSIS-, nella misura in cui con gli stessi non si è fatto luogo all'esclusione dalla gara della Costruzioni -OMISSIS- S.p.a. anche in ragione degli ulteriori gravi motivi che saranno esaminati nel presente ricorso incidentale e che attengono alla carenza dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Invitalia - Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo D'Impresa;di -OMISSIS- Costruzioni -OMISSIS- S.r.l. e di -OMISSIS-.;del Commissario Straordinario Unico - Corte di Giustizia Dell’Unione Europea;
Visto il ricorso incidentale proposto da -OMISSIS- Costruzioni -OMISSIS- S.r.l;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica in videoconferenza del giorno 28 gennaio 2021 il dott. Sebastiano Zafarana;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.1. Con ricorso notificato il 14/02/2019 e depositato il 25/02/2019 la ricorrente, Costruzioni -OMISSIS- Spa, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento prot. 115871 del 30.11.2018 comunicato alla ricorrente in data 15.1.2019 con cui Invitalia S.p.A. ritirava il provvedimento di aggiudicazione della procedura per l'affidamento dei lavori di “Realizzazione del sistema fognario per acque nere a servizio della frazione di -OMISSIS-– Intervento ID 33497” originariamente adottato in suo favore;nonché il provvedimento del 15.1.2019 con cui Invitalia S.p.A. ha aggiudicato la commessa al costituendo RTI controinteressato con -OMISSIS- Costruzioni -OMISSIS- S.r.l. (mandataria), -OMISSIS-(mandante) e -OMISSIS- Costruzioni S.r.l. (quale consorziata esecutrice indicata dalla mandante).
1.2. La società ricorrente premette di aver partecipato alla procedura di gara in oggetto per un importo a base di gara di € 18.124.460,26 da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
All’esito delle operazioni di gara, la commessa veniva definitivamente aggiudicata alla Costruzioni -OMISSIS- Spa n.q., avendo questa presentato la migliore offerta concorrenziale.
Riferisce la ricorrente che del tutto inaspettatamente, in luogo della convocazione per la stipula del contratto, in data 15.1.2019 la deducente riceveva comunicazione del provvedimento prot. 115871 del 30.11.2018 con cui Invitalia aveva disposto “ l’esclusione dell’operatore economico Costruzioni -OMISSIS- S.p.A. ed il ritiro del provvedimento di aggiudicazione del 30 novembre 2018, prot n. 115871, adottato in favore del medesimo operatore, atteso quanto previsto dall’ art. 80 c.5 lett. f bis del Codice dei Contratti e, con riferimento al subappaltatore, dal combinato disposto di cui agli artt. 80 e 105 co. 4 lett. d) del Codice dei Contratti”.
In particolare, la misura espulsiva veniva motivata in ragione della omessa dichiarazione delle seguenti tre circostanze:
1) dall’esame del casellario informatico dell’ANAC risultava quanto segue: “La stazione appaltante -OMISSIS-, con modello di segnalazione allegato B) al Comunicato del Presidente dell’Autorità del 18.12.2013, acquisito al prot. ANAC al n. 141257 del 28.9.2016, ha comunicato che con Determinazione n. 1123 del 26.7.2016, ha risolto il contratto d’appalto n. 1556 di Rep. del 15.6.2007, per l’affidamento dei lavori inerenti a «APQ Tutela delle acque e gestione risorse idriche-Adeguamento alle norme comunitarie per fognature, collettamento e depurazione-Primo stralcio-», nei confronti dell’impresa “Costruzioni -OMISSIS- S.p.A.” C.F. 00103480299, per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo. La presente annotazione è iscritta nel Casellario Informatico, ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. p), del d.p.r. 207/2010, (ora art. 213, comma 10, del d.lgs. 50/2016), e non comporta l’automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche. La società Costruzioni -OMISSIS- S.p.A. con nota prot. ANAC n. 30204 del 27.02.2017, ha comunicato che il provvedimento di risoluzione disposto dal -OMISSIS- ha formato oggetto di contestazione giudiziale con atto di citazione dinanzi al Tribunale Ordinario di -OMISSIS-” ;
2) il Certificato del Casellario giudiziale richiesto per -OMISSIS- -OMISSIS- Amministratore delegato e Legale rappresentante dell’Impresa Costruzioni -OMISSIS- S.p.A. – presenta il seguente provvedimento “1° reato) Violazione al T.U. sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro Art. 8 comma 1 D.P.R. 27/04/1955 n. 547 (commesso il 13/9/2005 in Corsano). Circostanza: Art. 389 lett. c D.P.R. 27/04/1955 n. 547. Dispositivo: attenuanti generiche Art. 62 BIS C.P. ammenda 600,00 EURO”;
3) relativamente al subappaltatore -OMISSIS-., il Certificato del Casellario giudiziale richiesto per -OMISSIS-, socio di maggioranza della società, riporta i seguenti provvedimenti:
“1) 27/04/2010 Sentenza della Corte di Appello di -OMISSIS- irrevocabile il 16/11/2010 In parziale riforma della sentenza emessa in data 25/03/2009 dal Tribunale in composizione monocratica di -OMISSIS-La Corte di Cassazione di Roma rigetta il ricorso in data 16/11/2010.
1° reato) Lesioni personali colpose gravissime Art. 590 comma 2 C.P. (-OMISSIS-) Circostanze: Art. 590 comma 3 C.P., Art. 4 lett. a D.P.R. 27/04/1955 n. 547, Art. 4 lett. b D.P.R. 27/04/1955 n. 547, Art. 4 lett. c D.P.R. 27/04/1955 n. 547. Dispositivo: Circostanze attenuanti e aggravanti equivalenti Art. 69 comma 3 C.P., attenuanti generiche Art. 62 bis C.P. Reclusione mesi 1. Provvedimento successivo emesso durante l'esecuzione del provvedimento 27/09/2011 con Ordinanza del Tribunale in composizione monocratica di -OMISSIS-applicato l'indulto ai sensi della L. 31/07/2006 N.241. Pena Principale condonata: l'intera pena della reclusione. Dati relativi all'avvenuta esecuzione della pena: Eseguita la pena detentiva il 12/01/2011. 2) 07/04/2015 Sentenza della Corte di Appello di -OMISSIS- irrevocabile il 22/06/2016 Conferma della sentenza emessa in data 18/04/2013 dal Tribunale in composizione monocratica di -OMISSIS-La Corte di Cassazione di Roma rigetta il ricorso in data 22/06/2016 1° reato) Omicidio colposo Art. 589 C.P. (commesso il 17/5/2007 in -OMISSIS-) Circostanza: Art. 113 C.P. Dispositivo: Attenuanti generiche Art. 62 BIS C.P. Reclusione anni 1