TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2022-12-16, n. 202216948

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2022-12-16, n. 202216948
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202216948
Data del deposito : 16 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/12/2022

N. 16948/2022 REG.PROV.COLL.

N. 06221/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6221 del 2012, proposto da Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F T, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Messico, 7;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consip Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

per l'annullamento

della Convenzione del 29.12.2011 con cui il Ministero dell'economia e delle finanze ha affidato a Consip S.p.a. la tenuta del Registro dei revisori legali, di cui all'art 21, comma 1, del d.lgs. 39/2012, “pubblicata in segreteria” in data 11 maggio 2012.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Consip Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 12 dicembre 2022 il dott. L I e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili ha impugnato la Convenzione del 29 dicembre 2011 sottoscritta tra il Ministero dell’economia e delle finanze e CONSIP ai sensi dell’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 39/2010.

Afferma che, nel periodo antecedente all’adozione del d.lgs. n. 39/2010, aveva la competenza a tenere il Registro dei revisori contabili e il registro dei tirocinanti (d.lgs. n. 28/2006), competenza che poi le è stata sottratta a seguito del decreto legislativo del 2010.

Nell’odierno giudizio contesta, in particolare, la legittimità della stipula della Convezione del 2011 in quanto rileva che la sua approvazione è avvenuta “prima” dell’adozione da parte del MEF dei regolamenti attuativi previsti dall’art. 21 del d.lgs. n. 39/2010, sicchè, ai sensi dell’art. 43, comma 1, dello stesso d.lgs., fino all’adozione dei regolamenti doveva continuare ad applicarsi il precedente regime che attribuiva, medio tempore, la competenza alla tenuta dei Registri allo stesso Consiglio Nazionale (primo motivo).

Inoltre, deduce la violazione degli artt. 21, comma 7, e 43, comma 10, d.lgs. n. 39/2010, in quanto la Convenzione “comporta una serie di oneri a carico del Ministero resistente” che, laddove non fossero coperti con i contributi versati dagli iscritti, potrebbero essere richiesti da Consip direttamente al Ministero in violazione delle predette disposizioni che prevedono invece la copertura dei costi con i contributi (secondo motivo).

Con il terzo motivo lamenta che l’affidamento in house in favore della Consip della tenuta dei Registri è avvenuto in violazione con “le funzioni di vigilanza” assegnata dall’art. 21 cit. al MEF in quanto il controllo analogo, che presuppone l’in house, si pone in contrasto con il potere di vigilanza che presuppone la terzietà del controllante rispetto al controllato, per cui il controllare e il controllato finirebbero per essere lo stesso soggetto.

Infine, chiede che venga rimessa alla Corte costituzione la questione di legittimità costituzione dell’impianto normativo introdotto dal d.lgs. n. 39/2010 poiché in contrasto con la disciplina recata dall’art. 117, commi 3 e 6, Cost..

Nel corso del giudizio il ricorrente ha manifestato, a seguito dell’ordinanza collegiale della Sezione n. 8982/2022, interesse alla decisione del gravame.

Nel costituirsi in giudizio il MEF ha eccepito l’“inammissibilità” del gravame per carenza di interesse “attuale e concreto”, evidenziando come la Convenzione impugnata, di durata quinquennale, “è scaduta il 31/12/2016 e che con atto del 28/12/2016 ne fu disposta, in via transitoria, una proroga - agli stessi patti e condizioni, ivi comprese quelle economiche, in essa previsti … Successivamente sono state sottoscritte tra MEF e CONSIP altre due convenzioni … per la gestione delle attività afferenti alla tenuta dei registri della revisione legale…” non impugnate;
inoltre, sempre in rito, ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso a seguito dell’“avvenuta scadenza della convenzione impugnata e la non impugnativa delle convenzioni che a questa si sono succedute e degli atti regolamentari [medio tempore adottati]”;
nel merito ha quindi replicato alle censure sollevate.

All’udienza del 12 dicembre 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

In virtù del superiore principio di economia dei mezzi processuali in connessione con quello del rispetto della scarsità della risorsa giustizia e della ragione più liquida, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

È pacifico tra le parti che la Convenzione del 2011 che è stata impugnata aveva durata di cinque anni, con scadenza in data 31 dicembre 2016 e che fu prorogata per un uguale periodo di tempo. Successivamente alla Convezione del 2011 sono state sottoscritte tra MEF e CONSIP altre due distinte Convenzioni, formalmente diverse tra loro sebbene aventi sostanzialmente il medesimo oggetto, che non sono state impugnate.

Poiché la Convenzione del 2011 non è più efficacie ed è stata sostituta da altre due Convenzioni non impugnate, il ricorrente non ha più interesse ad ottenere l’annullamento di un atto la cui auspicata eliminazione dall’ordinamento giuridico non avrebbe per il ricorrente, in relazione alla domanda azionata in giudizio, alcuna utilità. Né, del resto, residua l’interesse risarcitorio all’accertamento, sia pur in via incidentale, dell’illegittimità dell’atto impugnato in quanto il ricorrente non ha indicato, nel corso del giudizio, tale interesse.

In conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

In considerazione della definizione in rito del giudizio e tenuto conto dell’oggetto della controversia, il Collegio reputa di compensare le spese di giudizio.

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