TAR Genova, sez. I, sentenza 2018-06-21, n. 201800551

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2018-06-21, n. 201800551
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201800551
Data del deposito : 21 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/06/2018

N. 00551/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00434/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 434 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Condominio di piazza Privata Remondini n.Ri 3, 4, 5, 6 e 7, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati G L, M B, con domicilio eletto presso lo studio G L in Genova, via Roma 5;

contro

Comune di Genova in persona del sindaco in carica rappresentato e difeso dall’avvocato L D P presso il quale domicilia a Genova in via Garibaldi 9;

per l'annullamento

CON IL RICORSO INTRODUTTIVO

della deliberazione 20.4.2017, n. 84/2017 della giunta del comune di Genova

della nota 8.5.2017, n. 153463 del comune di Genova

del progetto di pedonalizzazione del sito redatto il 4.5.2015

CON IL RICORSO NOTIFICATO CONTENENTE MOTIVI AGGIUNTI

del provvedimento 2017, n. 2 del municipio medio-levante di Genova


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in causa del comune di Genova

visto l’atto notificato contenente motivi aggiunti

vista l’ulteriore memoria depositata dall’amministrazione

vista la propria ordinanza 6.9.2017, n. 232

visti gli atti e le memorie depositate;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2018 il dott. P P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il condominio di piazza privata Remondini 3,4,5,6 3 7 si ritenne leso dagli atti indicati per il cui annullamento notificò il ricorso in trattazione affidato a delle censure in fatto e diritto.

Il comune di Genova si costituì in giudizio chiedendo respingersi la domanda.

Con atto depositato il 18.7.2017 il condominio interessato ha impugnato il provvedimento di revoca della concessione di passo carraio, deducendo motivi aggiunti.

Il comune di Genova ha depositato una difesa.

Con ordinanza 6.9.2017, n. 232 il collegio ha accolto la domanda cautelare formulata con il ricorso da ultimo notificato.

Le parti hanno depositato le memorie conclusionali.

Le due impugnazioni sono relative al progetto attuato dal comune di Genova volto a pedonalizzare il tratto della piazza Remondini prospiciente la scuola Boccanegra che è utilizzato come luogo di gioco per i bambini e sosta sulle panchine per l’utenza, ed è attraversato da una striscia di mattonelle destinate al transito delle vetture che accedono e recedono dal condominio interessato. Questo è correttamente definito dal ricorso introduttivo come un supercondominio, posto che esso consta di più palazzine in cui sono ubicate centotrentacinque unità immobiliari, cinquantasette posti auto e sette posti moto, studi commerciali e professionali, negozi e bar;
il compendio ha sin qui fruito di due accesso carrabili, uno essendo quello posto in discussione dagli atti impugnati e l’altro consistente in una via che congiunge le parti interne ai fabbricati con la via Vernazza.

La determinazione della p.a. di modificare l’assetto urbanistico del sito traspare soprattutto dall’atto della giunta con cui il comune ha comparato i diversi interessi e si è orientato a dar corso alla pedonalizzazione dello spiazzo prospiciente la scuola: si tratta del sedime in cui negli anni passati erano stati collocati degli strumenti per il gioco dei bambini e alcune panchine per il riposo dei passanti. L’atto della giunta ha ritenuto in particolare che il menzionato tragitto riservato ai veicoli nel mezzo della piazza inibisse il suo pieno utilizzo a favore dei bambini, individuati come soggetti deboli;
un altro spunto della motivazione addotta riguarda la volontà di far sì che la piazza abbia una fruizione riservata a tutti senza l’incomodo del traffico automobilistico.

L’atto impugnato con i motivi aggiunti ha completato il progetto comunale, revocando la concessione per il transito dei condomini sul tratto della piazza che era utilizzato in precedenza come strada.

Tanto premesso in fatto, è possibile esaminare le censure dedotte.

Con il primo articolato motivo proposto con il ricorso introduttivo si lamentano il difetto dell’istruttoria, il travisamento, la contraddittorietà e l’illogicità, il difetto di proporzionalità e la violazione del principio del minimo aggravio.

Procedendo secondo l’ordine scelto dall’atto di impugnazione si osserva che la prima doglianza riguarda l’assenza della considerazione degli interessi in capo a coloro che hanno sin quei usufruito della concessione, un’ipotesi che integra il denunciato vizio di carenza istruttoria. La chiusura al traffico del passaggio sulla piazza Remondini lascerebbe il supercondominio ricorrente con un solo accesso viario, che sarebbe del tutto insufficiente per coloro che lo utilizzano per abitazione o lavoro, così come per quanti se ne servono per altri scopi.

Il collegio osserva a tale riguardo che la pianificazione comunale e la sua concreta esecuzione comportano un indubbio pregiudizio al soggetto ricorrente, ma che l’amministrazione si è fatta carico di comparare gli interessi di coloro che sono toccati dalla vicenda. La p.a. asserisce di voler privilegiare i bambini e i soggetti comunque deboli, e nota che l’accesso e il recesso al condominio restano assicurati dallo sbocco viario che si apre sulla via Lagustena, rendendo così infondata la censura in rassegna. Va infatti notato che all’amministrazione civica è demandato il compito di tracciare le linee della pianificazione del territorio in sede locale, sì che deve ritenersi rientri tra i poteri dell’ente locale la determinazione circa la chiusura di una piccola piazza al traffico veicolare.

Il ricorrente ribatte che l’accesso sulla citata via Lagustena non è sufficiente per consentire il transito agli abitanti così come a coloro che si recano nel condominio, in quanto il vicolo è per parte occupato da autovetture in sosta;
sul punto gli atti comunali replicano che tali automezzi non hanno titolo alcuno per restare parcheggiati nelle posizioni che sono ad esempio raffigurate nelle istantanee numero due e tre della relazione tecnica dell’ingegner Mandraccia officiata dal ricorrente, e anche tale professionista nulla aggiunge circa il titolo in forza del quale le auto permangono parcheggiate sulla strada che sbocca in via Vernazza.

E’ altresì lamentata l’insufficienza della citata via ad accogliere il traffico in entrata e uscita dalla strada di collegamento che resterà percorribile all’esito del completamento della pedonalizzazione della piazza Remondini, ma le allegazioni della parte non comprovano che, se la situazione restasse quella in essere prima dell’adozione degli atti impugnati, il traffico in entrata e uscita dal condominio eviterebbe le congestioni della via Vernazza

Ne consegue che l’amministrazione si è data carico di comparare congruamente gli interessi in questione, sì che la censura è infondata.

La seconda doglianza deduce il travisamento, la contraddittorietà e l’illogicità delle determinazioni comunali impugnate.

Un primo profilo lamentato riguarda la conformazione assai stretta del segmento viario che conduce dal condominio alla viabilità pubblica: si è già notato in argomento che sono corrette le rilevazioni della polizia municipale nella parte in cui riportano che il varco che immette dalla viabilità privata alla via Vernazza è più ampio di tre metri, e che la strada che porta al sedime del ricorrente è sufficiente al traffico in due direzioni, con che non siano più consentite le soste delle vetture effigiate come sopra ricordato.

Ulteriormente viene denunciato che il divieto di transito veicolare nella piazza Remondini renderà inagibile il sedime anche ai mezzi di soccorso, che troveranno l’ostacolo al loro passaggio urgente nelle catenelle che saranno apposte a tutela della chiusura dello spazio.

Ma in proposito si deve condividere la difesa comunale laddove rileva che i mezzi di soccorso o chi ne ha una documentata necessità sono usualmente consegnatari delle chiavi per abbassare le catene e transitare.

Anche questo profilo non va pertanto condiviso.

Non può essere attribuita migliore considerazione alla doglianza con cui si denuncia la contraddittorietà dell’atto comunale, che rende pedonale il traffico nella piazza Remondini ma ammette la circolazione ai veicoli al servizio dei disabili o ai mezzi a trazione elettrica.

Si tratta in questo caso di autorizzazioni che l’amministrazione dovrà calibrare in sede di rilascio, sì che allo stato la censura non appare sorretta dalla necessaria attualità dell’interesse alla sua deduzione.

La terza questione proposta con il motivo in rassegna riguarda l’omessa considerazione da parte comunale della possibilità di prevedere diverse modalità di accesso alla piazza: il collegio ha già notato che l’amministrazione ha la potestà di pianificare il territorio tenendo conto degli interessi esistenti in zona, e l’attribuzione della priorità ai bambini e a chi intende sostare nella piazza non risulta illogica né vietata dalla legge.

In conclusione sul punto, il motivo è infondato e va disatteso.

Non va condivisa neppure la successiva censura con cui si lamenta che la modificazione in progetto avrebbe dovuto comportate la novazione del piano del traffico: si tratta infatti della revoca di un passo carraio e della conseguente pedonalizzazione di una piazza, sì che sarebbe stato piuttosto onere della parte privata provare che il progetto del comune si pone in violazione rispetto al piano.

In conclusione il ricorso principale è infondato e va respinto.

I motivi aggiunti si conformano integralmente alle censure proposte con l’atto introduttivo della lite, dal che la loro infondatezza.

In conclusione i ricorsi non possono essere accolti: le spese seguono la soccombenza a sono equamente liquidate in dispositivo, tenendo conto del valore dei beni per cui è lite e dell’attività defensionale resasi necessaria.

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