TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2022-10-31, n. 202206714
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Pubblicato il 31/10/2022
N. 06714/2022 REG.PROV.COLL.
N. 04734/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4734 del 2017, proposto da
G S.p.A. Gestione Servizi Nettezza Urbana - Società per Azioni, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati D L e F S, con domicilio digitale come da PEC registri di giustizia;
contro
Asia Napoli Spa, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avv. Federica Sandulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza Consiglio Ministri, in persona del Presidente
pro tempore
, rappresentata e difesa
ex lege
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Napoli, via Armando Diaz, 11;
nei confronti
Fibe S.p.A. in proprio e quale incorporante la società Fibe Campania S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avv. Ennio Magrì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Commissario Straordinario di Governo per l'Emergenza Rifiuti in Campania, non costituito in giudizio;
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per ottenere:
a) il risarcimento dei danni ed il ristoro dei maggiori oneri in favore dell'odierna ricorrente in relazione al contratto stipulato inter partes in data 15 marzo 2002, rep. n. 66214/13851, avente ad oggetto il servizio di raccolta e trasporto presso gli impianti di trattamento e/o smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati prodotti in parte nel Comune di Napoli - lotto 3;
b) la risoluzione del medesimo contratto per causa imputabile all’A.S.I.A., Napoli;
c) il rimborso delle penali illegittimamente trattenute dall’A.S.I.A., Napoli;
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da FIBE S.P.A. il 6 febbraio 2018:
d) la dichiarazione di manleva della FIBE da parte dell'Amministrazione Statale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Fibe S.p.A., in proprio e quale incorporante Fibe Campania S.p.A., della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e di Asia Napoli Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza di smaltimento PNRR del giorno 5 ottobre 2022 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27 novembre 2017, riproponendo il giudizio instaurato presso l’A.G.O., definito con sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1100/17, che ha declinato la giurisdizione ordinaria in favore di quella amministrativa in relazione alle domande presentate in quel processo da G spa (Gestione Servizi Nettezza Urbana - Societa' per Azioni, d’ora in poi G), quest’ultima ha agito in giudizio avanti all’intestato TAR chiedendo, in via principale, che fosse accertata e dichiarata la risoluzione per grave e colpevole inadempimento, ex artt.1453 e 1455 c.c., da parte di A.S.I.A. – Napoli (Azienda Speciale Igiene Ambientale, d’ora in poi ASIA), alle obbligazioni scaturenti dal contratto stipulato in data 15 marzo 2002, avente ad oggetto il servizio di raccolta e trasporto presso gli impianti di trattamento e/o smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati prodotti in parte nel Comune di Napoli - lotto 3, e che fosse riconosciuto il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della risoluzione del contratto per inadempimento con condanna di ASIA al pagamento degli stessi. La ricorrente ha chiesto, altresì, la condanna di ASIA al pagamento in suo favore di Euro 5.012.751,45 (di cui Euro 3.420.741,91 a titolo di spettanze per prestazioni lavorative straordinarie, per nuovo personale assunto, così come per il noleggio di ulteriori automezzi e per il maggior uso degli automezzi adibiti al servizio, ed Euro 1.592.000,54 per maggiore onerosità dell’appalto in termini di spese generali, maggiori oneri, utili non conseguiti ed interessi maturati), in via subordinata anche a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.;ancora, ha chiesto la condanna di ASIA al risarcimento del danno di immagine asseritamente subito dalla ricorrente, per l’importo di Euro 932.308,00. Infine, la società ricorrente ha chiesto che fosse accertata l’illegittima applicazione delle penali da parte di ASIA con conseguente condanna della stessa al pagamento dell’importo complessivo di Euro 163.526,12, anche, in via subordinata, a titolo di arricchimento senza causa ai sensi dell’art. 2041 c.c..
In via gradata, ‹‹nell’ipotesi in cui dovesse ravvisarsi la responsabilità dei soggetti terzi chiamati nel giudizio ordinario FIBE S.p.A., FIBE Campania S.p.A. e Commissario Straordinario di Governo per l’Emergenza Rifiuti in Campania per i fatti di cui si controverte››, la società ricorrente ha chiesto la condanna di questi ultimi al pagamento di tutte le somme indicate in via principale, o di quelle maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia anche in via equitativa, a qualunque titolo di responsabilità, solidale o autonomo.
Si sono costituite in giudizio ASIA, FIBE S.P.A. in proprio e quale incorporante FIBE CAMPANIA S.P.A. (d’ora in poi FIBE), nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri, contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Inoltre, FIBE ha, a sua volta, interposto ricorso incidentale, depositato in data 6 febbraio 2018, per ottenere la condanna del Commissario di Governo pro tempore per l’Emergenza Rifiuti nella Regione Campania, Delegato ex O.P.C.M. 3341 del 27.2.2004 e ss.mm e ii. e/o i soggetti ad esso ex lege subentrati, a garantire e tenere indenne, in via diretta e/o indiretta, FIBE da ogni eventuale conseguenza e/o esborso posto a suo carico.
A seguito di conflitto negativo di giurisdizione sollevato dall’intestato TAR con ordinanza 18 giugno 2018, n. 4018, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 612/21, pubblicata il 15 gennaio 2021, hanno dichiarato:
- la giurisdizione del G.O. sulle domande proposte in via principale dall’odierna ricorrente