TAR Torino, sez. II, sentenza 2022-12-07, n. 202201090

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2022-12-07, n. 202201090
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202201090
Data del deposito : 7 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/12/2022

N. 01090/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00254/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 254 del 2018, proposto da
Società Autostrada Torino Ivrea Valle D'Aosta – Ativa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M A, A C, P M C A D G e V D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato P M C A D G in Torino, corso Re Umberto, n. 23;



contro

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Torino, via Arsenale, n. 21;



per l'annullamento

del Decreto Interministeriale n. 621 del 29 dicembre 2017, relativo all'adeguamento tariffario per l'anno 2018 di competenza della ricorrente, emesso dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze,

nonché di ogni atto presupposto connesso e consequenziale, ivi compreso ogni atto dell'istruttoria per la determinazione dell'adeguamento tariffario 2018 svolta dalla Direzione Generale di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali, sulla base della Convenzione vigente, in difformità rispetto alle indicazioni della ricorrente ed al dettato normativo e convenzionale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Luca Emanuele Ricci nell'udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato svoltasi da remoto il giorno 14 novembre 2022 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente ATIVA s.p.a. gestisce in concessione la rete autostradale costituita dal tratto Torino - Ivrea - Quincinetto dell'autostrada A5 Torino - Aosta, dalla bretella A4/5 Ivrea - Santhià e dal Sistema Autostradale Tangenziale di Torino (SATT), inclusivo della diramazione per Pinerolo. Il rapporto di concessione è regolato da una Convenzione sottoscritta da ATIVA con ANAS in data 07.11.2007 e scaduta il 31.08.2016. A partire da quella data il gestore opera in regime di prorogatio .

1.1. La Convenzione prevede, in particolare, che la tariffa di pedaggio sia adeguata annualmente sulla base della “formula revisionale della tariffa media ponderata” (ΔT ≤ ΔP – X +βΔQ) di cui all’art. 15, le cui componenti sono determinate secondo il procedimento descritto nell’art. 18. Con nota del 29.09.2017, ATIVA ha chiesto l’aggiornamento della tariffa per l’anno 2018, comunicando all’amministrazione i valori delle componenti ΔP (tasso di inflazione programmata, pari a +1,70%), X (indicatore di produttività, pari a -1,55%), βΔQ (indicatore di qualità, pari a +0,02%), per un incremento complessivo del 3,27%.

1.2. Nel decreto impugnato, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha invece determinato l’adeguamento tariffario in misura pari all’1,72%, “considerato che le componenti relative all’inflazione e alla qualità possono essere determinate in via provvisoria sulla base del Piano economico finanziario previgente, nonché tenuto conto che il valore della X “recupero di produttività” richiesto dalla Concessionaria è assunto pari a zero” .

2. Avverso il provvedimento sono articolati i seguenti motivi:

I. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 della legge 23 dicembre 1992 n. 498; art. 10 della legge 24 dicembre 1993 n. 537; art 21 comma 5 del D.L. 24 dicembre 2003 n. 355, convertito nella legge 27 febbraio 2004 n. 47.; art. 2 commi 82 e 83 del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito nella legge 24 novembre 2006 n. 286; violazione e falsa applicazione delle deliberazioni del Comitato Interministeriale della Programmazione Economica del 24 aprile 1996 (Linee Guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità) e 20 dicembre 1996 (Direttiva per la revisione delle tariffe autostradali); violazione e falsa applicazione delle deliberazioni del medesimo CIPE 15 giugno 2007, nn. 38 e 39, nonché 21 marzo 2013 n. 27; violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 14, 15, 16, 16 bis, 18, 19 della Convenzione Unica sottoscritta il 7 novembre 2007; eccesso di potere

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