TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2016-01-19, n. 201600539
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Testo completo
N. 00539/2016 REG.PROV.COLL.
N. 05393/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5393 del 2010, proposto da:
Codacons - Coordinamento delle Associazioni e dei comitati di tutela dell'ambiente e dei consumatori, in persona del legale rappresentante pro tempore, e G S, entrambi rappresentati e difesi dagli avv. C R e G G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. C R, in Roma, viale delle Milizie n. 9;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ministero della Salute, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Università degli Studi di Roma La Sapienza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge presso gli uffici, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
della nota del M.I.U.R. - Dipartimento per l'Università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca - Direzione Generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario - Ufficio II, di cui al prot. n. 1545 del 22 aprile 2010, con la quale è stata rigettata la richiesta presentata dalla dott.ssa G ed avente ad oggetto il pagamento della remunerazione per la frequenza al corso di specializzazione di area sanitaria "Psicologia Clinica" presso l'Università La Sapienza di Roma ed il versamento dei relativi contributi previdenziali;
della nota Ministero della Salute - Dipartimento della qualità - Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie, di cui al prot. n. 18753 del 17.4.2010, avente il medesimo contenuto;
nonché di tutti gli atti presupposti, susseguenti o comunque connessi, e, in particolare del D.M. 1 agosto 2005, avente ad oggetto il “ Riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ”, nella parte in cui non prevede la corresponsione della remunerazione e dei contributi previdenziali anche in favore degli specializzandi in possesso di laurea diversa da quella in medicina e chirurgia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del Ministero della Salute, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2015 la dott.ssa M C Q e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Codacons premette la propria legittimazione ed il proprio interesse all’azione annullatoria avanzata congiuntamente alla dott.ssa G avente ad oggetto la nota del M.I.U.R. - Dipartimento per l'Università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca - Direzione Generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario - Ufficio II, di cui al prot. n. 1545 del 22 aprile 2010, con la quale è stata rigettata la richiesta presentata dalla predetta dottoressa G inerente il pagamento della remunerazione per la frequenza al corso di specializzazione di area sanitaria "Psicologia Clinica" presso l'Università La Sapienza di Roma ed il versamento dei relativi contributi previdenziali nonché la nota Ministero della Salute - Dipartimento della qualità - Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie, di cui al prot. n. 18753 del 17.4.2010, avente il medesimo contenuto e, altresì, il D.M. 1 agosto 2005, avente ad oggetto il “ Riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ”, nella parte in cui non prevede la corresponsione della remunerazione e dei contributi previdenziali anche in favore degli specializzandi in possesso di laurea diversa da quella in medicina e chirurgia.
Il Codacons specifica che, pertanto, intende agire a fianco degli specializzandi che hanno conseguito una laurea diversa da quella in medicina e chirurgia i quali, a decorrere dall'a.a. 2008-2009, frequentano le scuole di specializzazione di area sanitaria, senza venire remunerati, diversamente dai medici specializzandi.
Dopo avere brevemente illustrato la normativa concernente la materia ed antecedente l’adozione del predetto D.M. 1 agosto 2005, avente ad oggetto il “ Riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ”, i ricorrenti si sono, in particolare, soffermati proprio sulla disciplina di cui al predetto D.M., entrato in vigore a decorrere dall'a.a. 2008/2009 a seguito di apposite disposizioni del Ministero dell'Università e della Ricerca, di cui alle note 14 gennaio 2009 e 12 marzo 2009.
Nello specifico i ricorrenti hanno rilevato al riguardo che:
- nel regolare in modo unitario ed identico l'assetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria, il D.M. in questione prevede che, mentre in alcune è consentito l'accesso sia a laureati in medicina sia a laureati non in medicina, in altre, invece, possono accedere solamente i non-medici;
- sotto il profilo degli obblighi e dei doveri, nella specie sotto il profilo del percorso formativo da seguire - che è unico per ciascun corso di specializzazione - e, altresì, sotto il profilo dei diploma di specializzazione al quale si giunge a conclusione del predetto corso di specializzazione, non vi è alcuna differenziazione tra le scuole del primo tipo e quelle del secondo tipo di cui in precedenza, atteso che ivi si parla genericamente di "studente" ovvero di "specializzando" o, ancora, di "specialista in formazione" ed i medici e non medici specializzandi sono tutti colleghi di corso e di formazione;
- in particolare, l'identità degli obblighi e dei doveri che incombono sugli specializzandi medici e non medici deriva da un rinvio che il D.M. di cui trattasi opera alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 368/1999 e, specificatamente, all’articolo 3, comma 3, del