TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-07-14, n. 202000447
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Pubblicato il 14/07/2020
N. 00447/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00489/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 489 del 2019, proposto da
S B, rappresentato e difeso dall'avvocato L G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Urbino, Via Donato Bramante, 56;
contro
Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliati presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;
nei confronti
E S e altri, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa adozione di idonea misura cautelare,
del decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio n. 835 del 31.7.2019, pubblicato con decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche n. 1139 del 2.8.2019, avente ad oggetto
a) la graduatoria definitiva per il reclutamento di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado per la Regione Marche, classe di concorso AB25 “lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I” grado (inglese);
b) la graduatoria definitiva per il reclutamento di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado per la Regione Marche, classe di concorso AB24 “lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II” grado (inglese);
nonché di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, tra cui in particolare degli sconosciuti verbali della commissione giudicatrice.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2020 il dott. Tommaso Capitanio e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, e s.m.i.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, in possesso della laurea magistrale in “Didattica delle Lingue straniere” conseguita nell’anno 2013 presso l’Università degli studi di Urbino “Carlo Bo” di Urbino e di numerosi altri titoli professionali di cui si dirà infra , ha preso parte al concorso pubblico per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, bandito con decreto dirigenziale del 1° febbraio 2018 n. 85.
Il bando prevedeva l’aggregazione territoriale delle procedure concorsuali e, per quanto di interesse nel presente giudizio, quella relativa alle classi di concorso per l’insegnamento della lingua inglese nella Regione Marche era attribuita alla competenza dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, anche se a conclusione delle prove veniva redatta una graduatoria distinta per ciascuna delle Regioni incluse nella medesima aggregazione.
Il ricorrente partecipava alla selezione per le classi di concorso AB-24 (Lingue e culture e straniere - Inglese alla scuola secondaria di II grado) e AB-25 (Lingue Inglese alla scuola secondaria di I grado) e sosteneva le previste prove orali.
Per inciso, il prof. B partecipava anche alla selezione relativa ai ruoli per le classi di concorso AD24 e AD25 (insegnamento della lingua tedesca), gestite dall’U.S.R. per la Toscana.
Con decreto direttoriale dell’U.S.R. Lazio n. 835 del 31 luglio 2019, pubblicato con decreto direttoriale dell’U.S.R. per le Marche n. 1139 del 2 agosto 2019, venivano pubblicate le graduatorie definitive delle classi di concorso AB-24 e AB-25, nelle quali il ricorrente si vedeva attribuito un punteggio finale di 36,6 punti, di cui 33 per la prova orale e 3,6 per i titoli. Pertanto egli si classificava in posizione n. 54 nella graduatoria della classe di concorso AB24 e n. 53 nella graduatoria della classe di concorso AB25.
2. Il prof. B, evidenziando di avere diritto per i titoli a 27,70 punti e non a 3,60 punti (il che gli consentirebbe di collocarsi al 41° posto nella graduatoria della classe di concorso AB25 ed al 43° posto nella graduatoria della classe di concorso AB24) e richiamando il proprio curriculum di studi e professionale, articola i seguenti motivi di ricorso:
a) violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, in relazione alla violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 4, del decreto direttoriale n. 995 del 15 dicembre 2017 e dell’allegata T “A”. Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposti, di istruttoria e di motivazione.
Con questo primo gruppo di censure il ricorrente lamenta l’omessa valutazione dei titoli di studio e professionali di cui si dirà nel dettaglio infra ;
b) violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, in relazione alla violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 4, del decreto direttoriale n. 995 del 15 dicembre 2017 e dell’allegata T “A”. Violazione dell’art. 1 della Legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, irrazionalità ed irragionevolezza estrinseche manifeste.
Con questo secondo gruppo di censure il ricorrente lamenta la palese discrasia fra le valutazioni che, con riguardo ai suddetti titoli, hanno reso la commissione esaminatrice costituita presso l’U.S.R. Lazio (che, come detto, non li ha valutati) e la commissione operante presso l’U.S.R. Toscana (che li ha invece valutati, attribuendo al ricorrente un punteggio complessivo di 28 per i titoli);
c) violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, in relazione alla violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 4, del decreto direttoriale n. 995 del 15 dicembre 2017 e dell’allegata T “A”. Violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
Con questo ultimo gruppo di censure il ricorrente lamenta il fatto che l’U.S.R. Lazio non ha motivato né con riguardo all’omessa valutazione dei predetti titoli, ancorchè gli stessi fossero stati autocertificati in sede di domanda, né in merito all’istanza di autotutela che il prof. B aveva notificato una volta conosciute le graduatorie de quibus .