TAR Napoli, sez. V, sentenza 2022-11-30, n. 202207488

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2022-11-30, n. 202207488
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202207488
Data del deposito : 30 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/11/2022

N. 07488/2022 REG.PROV.COLL.

N. 05127/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5127 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Firema Trasporti S.p.A. in A.S., Firema Titagarh Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci, 19;

nei confronti

Soc. Tecnosistem Spa, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- di tutti gli atti posti in essere dal Comune di Caserta di cui alla procedura di localizzazione urbanista di impianto ecologico ed imposizione del vincolo preordinato all'esproprio ed in particolare:

1) della nota prot. n. 33801 del 30/03/2017, successivamente comunicata, mediante la quale il Comune di Caserta comunicava “l'avvio del procedimento per l'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio sui beni immobili interessati alla realizzazione di un Impianto per il trattamento biologico del rifiuto organico”;

2) della presupposta delibera di G.C. n. 103 del 15/11/2016, ad oggetto “realizzazione di un impianto per il trattamento biologico del rifiuto organico- rettifica deliberazione di G.C. n°62 del 29/09/2016”, tesa alla individuazione di aree di localizzazione, richiamata nell'atto di avvio del procedimento, di cui si conosce solo il dato testuale e non già le richiamate perizie tecniche e atti presupposti, connessi e conseguenziali, e per cui si già proposto ricorso ex art. 116 d.lgs. n. 104/2010, innanzi al TAR, volto alla piena ed integrale conoscenza degli atti richiamati, con più ampia riserva di proporre motivi aggiunti al presente ricorso per la loro eventuale impugnazione;

3) della successiva delibera di G.C. n. 112 del 30/06/2017, richiamata nella nota Tecnosistem S.p.a., ad oggetto “Realizzazione di un impianto per il trattamento biologico del rifiuto organico. Provvedimenti in ordine all'approvazione dello studio di fattibilità e progetto preliminare”, di cui non si conoscono le precise indicazioni ed i fondamentali atti ivi richiamati e per il qual motivo, anche in tale medesimo caso, pende il medesimo procedimento ex art. 116 d.lgs. n. 104/2010 già sopra richiamato, con riserva di proporre motivi aggiunti anche avverso atti presupposti, connessi e collegati di cui si ignora l'esistenza;

4) dei successivi atti, richiamati nella medesima nota della soc. Tecnosistem S.p.a., afferenti l'aggiudicazione della gara per la “Realizzazione dell'impianto di compostaggio con recupero di biometano da 40.000 t/anno nell'area ASI località Ponteselice Viale Enrico Mattei” di cui si ignora il contenuto: determina a contrarre n. 112 del 02/02/2018 ed atti e provvedimenti correlati;
Determina n. 988 del 05/07/2018 di aggiudicazione gara ed atti e provvedimenti correlati;
Verbale di consegna dei servizi sotto riserva prot. 83066 e provvedimenti correlati;
Autorizzazione attività per l'accesso alle aree di “Titagarh Firema S.p.a.” ed atti e provvedimento correlati;
Nota prot. 061022.61022. Registro Ufficiale U. 0105846 del 16/10/2018 ed atti e provvedimenti correlati, anch'essi oggetti di procedura proposta ex art. 116 d.lgs. n. 104/2010 e con salvezza di proposizione di motivi aggiunti al presente ricorso;

5) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o conseguente di cui si ignora anche l'esistenza o il contenuto;

B) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 15.03.2019, per l’annullamento delle sweguenti note:

1) Determinazione dirigenziale n. 203/2018 del 20.2.2018

2) Determinazione dirigenziale n. 208/2018 del 21.2.2018

3) Determinazione dirigenziale n. 500/2018 del 17.4.2018

4) Determinazione dirigenziale n. 387/2017 del 6.4.2017

5) Determinazione dirigenziale n. 1843/2017 del 28.12.2017

6) Determinazione dirigenziale n. 1851/2017 del 28.12.2017

7) Della Delibera di G.C. 112/2017 del 30/06/2017 di cui si ignorava l’integrale contenuto ed atti connessi e conseguenziali, ivi compresi lo studio di fattibilità –impatto ambientale redatto dalla soc. “ATHENA S.r.l.” e consegnato al Comune di Caserta in data 23/05/2017 ed altri atti, studi e perizie tecniche, richiamati nella indicata delibera di Giunta;

8) di tutti gli atti pregressi, consequenziali e/o connessi ivi comprese le allegate perizie tecniche e studi fattibilità, progettazione ecc., tutti precedentemente non comunicati o solo parzialmente conosciuti;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Caserta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 22 novembre 2022 il dott. R M P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso e successivi motivi aggiunti depositati in data 15.3.2019 le ricorrenti hanno impugnato gli atti posti in essere dal Comune di Caserta, di cui alla procedura di localizzazione urbanistica di impianto ecologico, tutti descritti in epigrafe.

A sostegno del ricorso e dei motivi aggiunti, esse hanno articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) Violazione e falsa applicazione del d.P.R. 327/2001 - Violazione e falsa applicazione della L. 241/90 - Violazione e falsa applicazione del D. Lgs. 267/2000 - Violazione e falsa applicazione degli artt. 1523, 1524 e ss. cod. civ. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Incompetenza. Eccesso di potere. 2) Violazione e falsa applicazione del d.P.R. 327/2001 - Violazione e falsa applicazione della L. 241/90 Violazione e falsa applicazione del D. Lgs. 267/2000 - Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. - Violazione e falsa applicazione del D. Lgs. 152/06 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 186 bis, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 - Violazione e falsa applicazione delle Leggi Regione Campania: n. 16/2004 n. 26/2018, n. L. 19/2009, n. 1/2016, n. 13/2018 – Eccesso di potere.

Hanno chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.

Costituitosi in giudizio, il Comune di Caserta ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti. Nel merito, ne ha chiesto il loro rigetto, con vittoria delle spese di lite.

Nella camera di consiglio del 21.5.2019 è stata rigettata la domanda di tutela cautelare.

All’udienza pubblica del 22.11.2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co.

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