TAR Venezia, sez. I, sentenza 2022-10-27, n. 202201617

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2022-10-27, n. 202201617
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202201617
Data del deposito : 27 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/10/2022

N. 01617/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00335/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 335 del 2011, proposto da
C B, D B, A S, M M, A G, F C, L B, G C, Francesco Mule', M F, A P, C T, P L, A Q, E M, E T, M R, E P, F P, A C, U F, M F, G T, L M, C R, N T, D Z, A A, P P B, R Z, N P, Francesco Duo', B M, G T B, E B, G Z, A D L, rappresentati e difesi dagli avvocati R C, G D G e Roberto D'Archi, con domicilio eletto presso G D G, in Venezia-Mestre, viale Garibaldi, n. 1/I;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria in Venezia, San Marco, 63;
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Regione Carabinieri Veneto, non costituiti in giudizio;

per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti a percepire l’indennità per svolgimento servizi esterni di cui al d.P.R. n. 254 del 1999, con aumento previsto dal d.P.R. n. 164 del 2002;

nonché

per il risarcimento del danno comprensivo di interessi e rivalutazione patito per la mancata fruizione della stessa indennità, con condanna quindi al pagamento degli arretrati.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza telematica del giorno 4 ottobre 2022 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 21.2.2011, i ricorrenti indicati in epigrafe adivano il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto al fine di ottenere le pronunce meglio indicate in oggetto.

Esponevano in fatto di essere tutti appartenenti all'Arma dei Carabinieri ed effettivi al Quartier Generale Italiano di Verona.

Agivano dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe per l'accertamento del diritto alla corresponsione dell'indennità per servizi esterni di cui al d.P.R. n. 254/1999 e al d.P.R. n. 164/2002, nonché per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno per la mancata fruizione della suddetta indennità, con condanna dell'Amministrazione al pagamento degli arretrati. Ognuno di essi ricopriva (o aveva ricoperto) mansioni di carabiniere addetto alla vigilanza presso la Caserma “Li Gobbi”, ove si trova il Comando N.A.T.O. di Verona, ovvero presso altre strutture presenti nella provincia del medesimo capoluogo.

A sostegno delle predette domande, i ricorrenti avevano allegato le seguenti circostanze:

- tutti i ricorrenti prestavano (o avevano prestato) servizio secondo turni prestabiliti in base ad ordini formali di servizio;

- avevano prestato servizio al di fuori della sede abituale, con turni superiori alle sei ore, nelle indicate località: sito protetto in Erbezzo, sito protetto S. Anna d'Alfaedo, sito protetto Affi e sito protetto di Lughezzano, località tutte ubicate nella provincia Verona.

In considerazione di ciò, con raccomandata del 12.2.2008, i ricorrenti chiedevano al proprio Comando il riconoscimento dell'indennità per servizi esterni.

In data 13.3.2008, il Comando rispondeva, negando l'attribuzione dell'indennità in argomento sull'assunto per cui "l'attività istituzionale del suddetto Comando è precipuamente quello di vigilanza alle strutture NATO;
alla luce di quanto comunicato, si desume che le attività di vigilanza sono svolte presso strutture di terzi, che, tuttavia, costituiscono la sede abituale di servizio del personale interessato. Lo svolgimento in via ordinaria dell'attività d'istituto presso altre amministrazioni non costituisce presupposto per la corresponsione dell'emolumento." (cfr. all. 3 produzione documentale dei ricorrenti).

Sulla scorta di tali premesse, i ricorrenti reclamavano la spettanza dell'indennità innanzi al T.A.R. in epigrafe, precisando, in diritto, il quadro normativo di riferimento, costituito dal d.P.R. n. 147/1990, che concerne i criteri per la determinazione dell'indennità in questione;
il d.P.R. n. 395/1995;
il d.P.R. n. 254/1999;
il d.P.R. n. 164/2002.

Si soffermavano poi sulla definizione di servizio esterno, specificando che era in tesi da considerarsi tale il servizio svolto all'esterno della struttura di appartenenza, in base a formali ordini di servizio e con turni organizzati coincidenti con l'orario obbligatorio giornaliero.

In data 27.7.2011, si costituiva in giudizio l'autorità ministeriale, resistendo alle doglianze avverse. Segnatamente, nel controricorso depositato in atti, l'Amministrazione resistente chiedeva il rigetto del ricorso in quanto, nel caso di specie, si sarebbe trattato di "servizio svolto all'interno di strutture isolate dagli agenti atmosferici e non all'esterno che comportano maggiori disagi".

Con memoria del 22.4.2022, gli odierni ricorrenti dichiaravano persistere l'interesse alla decisione del merito del ricorso, precisando, tuttavia, che le indennità - oggetto della domanda - erano state medio tempore incluse nella retribuzione erogata ai Carabinieri ricorrenti, seppure in epoca successiva al ricorso medesimo.

Nonostante tale circostanza, dichiaravano permanere l'interesse a conseguire gli arretrati dell’indennità per i quali sarebbe maturato il relativo diritto alla corresponsione del dovuto.

All’udienza telematica del 4.10.2022 la causa era definitivamente trattenuta in decisione.

Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, non può essere accolto.

In via preliminare, occorre ricapitolare sinteticamente la normativa in materia di attribuzione di indennità per lo svolgimento di servizi esterni.

L'indennità in questione è stata introdotta dall'art. 12 del d.P.R. 5 giugno 1990 n. 147, il quale la attribuiva al "personale impiegato in servizi esterni, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio".

Quanto ai presupposti per il suo riconoscimento, era necessario che il servizio venisse svolto all'esterno dei comandi o presso enti e strutture di terzi, che fosse articolato stabilmente in turni sulla base di ordini formali di servizio e che avesse una durata non inferiore alle tre ore (cfr. art. 42 d.P.R. n. 195/1995).

A sua volta, l'art. 50 del d.P.R. n. 254/1999 precisava, al suo secondo comma, che l'indennità in parola spettava al "personale che esercita precipuamente attività di tutela, scorta, traduzioni, vigilanza, lotta alla criminalità, nonché tutela delle normative in materia di lavoro, sanità, radiodiffusione ed editoria, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all’esterno dei comandi o presso enti e strutture di terzi".

La circolare del Comando Generale dei Carabinieri prot. n. 84/84-1-1991 del 27 gennaio 2003 (cfr. all. E, pag. 11, produzione documentale del Ministero, depositata in data 27.07.2011), dal canto suo, precisava che:

- l’indennità ex art. 42, comma 1, citata spetta in funzione non dell’appartenenza ad un reparto, ma della tipologia dei servizi svolti e delle loro modalità di esecuzione, la sua ratio rinvenendosi "nella necessità di contemperare il particolare disagio derivante dallo svolgimento di attività lavorativa in ambiente esterno. In tale ottica, i servizi devono essere istituzionalmente svolti al di fuori della sede del proprio Comando, Ente, o Reparto, esclusivamente in ambiente esterno, con ciò individuando quale unico parametro di riferimento la condizione di operare al di fuori di immobili";

- l’art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 254 citato estendeva il beneficio in questione al personale che svolgesse precipuamente taluni servizi (tra cui la vigilanza), impiegato in turni, sulla base di ordini formali di servizio, svolti all’esterno dei comandi o presso enti o strutture di terzi, dovendosi intendere per servizio “presso enti o strutture di terzi” quello eseguito al di fuori dei locali adibiti a sede abituale della propria attività lavorativa;

- per la corresponsione dell’indennità i servizi dovevano essere organizzati in turni, ossia caratterizzati dalla regolarità della turnazione che, pur prescindendo dalla copertura delle ventiquattro ore, doveva comunque avere carattere di stabilità e periodicità;
dovevano essere svolti sulla base di ordine formale di servizio e dovevano essere durata non inferiore a tre ore continuative.

Anche la giurisprudenza si era espressa in molteplici occasioni sulla problematica in questione.

Si era, in particolare, affermato che "lo scopo dell’indennità è in linea di principio favorire il personale che operi in situazioni di particolare disagio, esposto agli agenti atmosferici o impegnato in un luogo di lavoro di 'particolare diversità' rispetto all’ufficio, però con un limite, nel senso che non è sufficiente per darvi diritto il mero fatto di svolgere il servizio fuori dai locali dell’ufficio stesso: così per tutte C.d.S, sez. IV, 1 ottobre 2018 n. 5630 e 10 novembre 2003 n. 7204" (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 3273/2020).

O ancora "l'indennità di servizio esterno è dovuta al personale militare che si trova ad operare in situazioni di particolare disagio, consistenti nell'esposizione ad agenti atmosferici o nella particolare diversità del luogo di lavoro, mentre non può essere corrisposta sulla base del semplice svolgimento del servizio al di fuori del proprio ufficio." (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 27.04.2020, n. 2703).

Orbene, su tali premesse normative e giurisprudenziali, non si ravvisano ragioni per discostarsi dall'orientamento consolidato suesposto, in quanto, nel caso di specie, mancherebbe il requisito del servizio "svolto all'esterno del Comando", posto che - come si evince dalle dichiarazioni prospettate dall'Autorità ministeriale - il personale impiegato presso il Nucleo Vigilanza del Reparto Carabinieri ha come sede abituale di volta in volta una delle quattro località indicate in fatto.

In tal senso, nello stesso provvedimento di diniego della titolarità all'indennità di servizio esterno (di cui all'all. F, produzione documentale del Ministero) si specifica che l'attività istituzionale del suddetto Comando è quello di vigilanza sulle strutture N.A.T.O.

Tali attività vengono esercitate presso strutture di terzi che, tuttavia, costituiscono la sede abituale di servizio del personale interessato.

Inoltre, viene altresì precisato che il servizio è svolto all'interno di strutture isolate dagli agenti atmosferici e non all'esterno.

Risulta chiaro, allora, che l'indennità in commento non potrebbe configurarsi per il solo fatto che l'attività lavorativa si svolga concretamente al di fuori dei locali dell'ufficio di appartenenza, determinandosi, altrimenti, un evidente snaturamento della finalità originaria riconosciuta alla più volte menzionata indennità.

Sulla base delle suesposte argomentazioni, la domanda dei ricorrenti non può essere accolta e pertanto, il ricorso deve essere respinto.

Parimenti, non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno avanzata dai medesimi ricorrenti, non essendoci stata nel presente provvedimento il riconoscimento in loro favore di alcuna spettanza.

In proposito, a nulla vale rilevare come medio tempore l’indennità in questione sia stata inclusa nella retribuzione erogata ai Carabinieri ricorrenti;
invero, il fatto che l’Amministrazione, per pattuizione negoziale di utilità ulteriori, abbia ritenuto di poter riconoscere sua sponte detta indennità non implica che essa fosse dovuta - come non risultava dovuta - in linea di stretto diritto.

Nulla, pertanto, può essere legittimamente richiesto a tale titolo da parte dei ricorrenti.

Da ultimo, la peculiarità lavoristica della materia oggetto di controversia ed il particolare andamento procedimentale della vicenda giustificano pienamente l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

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