TAR Bologna, sez. II, ordinanza cautelare 2011-04-08, n. 201100306
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N. 00306/2011 REG.PROV.CAU.
N. 00199/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 199 del 2011, proposto da:
L G, rappresentato e difeso dall'avv. D A, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto della Questura di Modena notificato in data 25.11.2010 che ha archiviato l'istanza del ricorrente di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nonchè di ogni altro atto connesso presupposto e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 il dott. Umberto Giovannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto, a un primo esame della causa, che il ricorso non contenga elementi tali da ritenerne ragionevolmente prevedibile l’accoglimento, tenuto conto, tra l’altro, che dalla documentazione presentata dall’Amministrazione a riscontro dell’ordinanza istruttoria n.244/2011, risulta che il ricorrente è stato ritualmente convocato presso gli uffici della Questura