TAR Roma, sez. III, sentenza 2018-10-29, n. 201810421
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Pubblicato il 29/10/2018
N. 10421/2018 REG.PROV.COLL.
N. 11045/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11045 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da Centro Universitario Sportivo Italiano - CUSI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A P e I R, con domicilio eletto presso lo studio di A P in Roma, via di Villa Sacchetti, 11;
contro
Università degli Studi di Roma "La Sapienza", in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato G B, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Monte Zebio, 28;
Comune di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato N S, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
Regione Lazio, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi di Roma "Foro Italico", non costituiti in giudizio;
nei confronti
Centro Universitario Sportivo di Roma - Associazione Sportiva Dilettantistica - CUS Roma A.S.D., non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
dell’atto n.63690 del 4 agosto 2017 dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, relativo al mancato rinnovo della convenzione col CUS Roma per la gestione degli impianti sportivi,
della nota n.96955 del 7 dicembre 2017, recante la richiesta dell’Ateneo, rammentata la scadenza della convenzione al 31 dicembre 2017, di riconsegna degli impianti per l’inizio del 2018, impugnata con motivi aggiunti,
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e del Comune di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2018 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti l'Avv. Parini, in sostituzione dell'Avv. A. Police, l'Avv. L. Grisostomi Travaglini, in sostituzione dell'Avv. I. Rocco, l'Avv. S. Bernardi, in sostituzione dell'Avv. G. Bernardi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il CUSI impugnava l’atto n.63690 del 4 agosto 2017 dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, relativo al mancato rinnovo della convenzione col CUS Roma per la gestione degli impianti sportivi, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione della Legge n.394 del 1977, dell’art.6, comma 1c della Legge n.341 del 1990, dell’art.1 della Legge n.429 del 1985, dell’art.3, comma 4g del D.Lgs. n.68 del 2012, del D.M. 18 settembre 1977, dell’art.29 dello Statuto universitario, l’incompetenza nonché l’eccesso di potere per difetto di presupposti e di motivazione, contraddittorietà, arbitrarietà, sviamento.
Il Comune di Roma si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame.
Del pari si costituiva in giudizio per il rigetto dell’impugnativa l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, illustrandone con successiva memoria in rito l’inammissibilità e nel merito l’infondatezza.
Con motivi aggiunti il ricorrente impugnava la successiva nota n.96955 del 7 dicembre 2017, con la quale il suindicato Ateneo, rammentata la scadenza della convenzione al 31 dicembre 2017, richiedeva la riconsegna degli impianti per l’inizio del 2018, censurandola per illegittimità dagli atti presupposti, per violazione dell’art.823 c.c., per eccesso di potere.
Con decreto n.7020 del 2017 veniva accolta l’istanza per una misura cautelare provvisoria.
Con memoria l’Università ribatteva nel merito ai motivi aggiunti.
Con ordinanza n.425 del 2018 il Tribunale disponeva incombenti istruttori e accoglieva contestualmente la domanda cautelare presentata dal CUSI.
Seguiva il riscontro dell’Ateneo.
Con successiva ordinanza n.2329 del 2018 il Consiglio di Stato, Sez. VI, accoglieva l’appello cautelare e rigettava quindi la richiesta di sospensiva dell’atto impugnato con motivi aggiunti.
Con ulteriori memorie il CUSI e l’Università ribadivano i rispettivi assunti.
Seguivano le repliche dell’Ateneo.
Nella udienza del 4 luglio 2018, nel corso della quale il legale della parte ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse, la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Alla luce di quanto dichiarato in udienza dal legale della parte ricorrente, il ricorso e i motivi aggiunti vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono nondimeno la soccombenza virtuale del CUSI, trattandosi di attrezzature sportive dell’Ateneo, sul quale ricade dunque la responsabilità della loro gestione.