TAR Catania, sez. III, sentenza 2024-04-10, n. 202401356

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2024-04-10, n. 202401356
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202401356
Data del deposito : 10 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/04/2024

N. 01356/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00825/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 825 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati A C, A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione Siciliana Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Regione Siciliana Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Comune di Lipari, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

- della nota prot. n. -OMISSIS- a firma congiunta del Soprintendente protempore per i Beni culturali e ambientali di Messina e del Dirigente Responsabile protempore U.O. 2 della medesima Soprintendenza e notificata in pari data al domicilio digitale eletto presso l'indirizzo p.e.c. del tecnico di fiducia, -OMISSIS- con la quale è stato pronunciato il rigetto della richiesta di parere di compatibilità paesaggistica richiesto dal ricorrente in riferimento all'istanza di condono edilizio presentata al Comune di Lipari in data -OMISSIS-), per la (apodittica) ragione secondo cui l'opera contestata ricadrebbe “in area sottoposta a notevole vincolo paesaggistico, in ottemperanza alla Circolare n. 02/2022”; - della successiva nota prot. n.-OMISSIS-del Comune di Lipari, notificata a mezzo raccomandata a.r. -OMISSIS--OMISSIS- con la quale è stato pronunciato il rigetto dell'istanza di condono edilizio sopra richiamata “alla luce del parere contrario della Sprintendenza BB.CC.AA. di Messina prot. n. -OMISSIS-ai sensi dell'art. 32, comma 43, della l. 326/03 e ss.mm.ii.”;

- di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale, anche allo stato non conosciuto, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso in prosieguo di giudizio ex art. 43 Cod. proc. amm., nonché di richiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi dal ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, della Regione Siciliana Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana e della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2024 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con l’odierno ricorso parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria adottato dalla Soprintendenza di Messina cui ha fatto seguito il rigetto dell’istanza di condono presentata nel -OMISSIS-ai sensi della l. n. 326/2003 da parte del Comune resistente, tenuto conto del prefato parere endoprocedimentale di segno negativo.

Più precisamente, gli odierni ricorrenti sono comproprietari di un immobile sito nel Comune di Lipari, Isola di Vulcano, identificato al N.C.E.U. al Foglio n. -OMISSIS-” del P.R.G, costituito da un corpo di fabbrica ad uso residenziale, regolarmente assentito, all’interno del quale è stato realizzato un piano interrato ad uso deposito, per il quale è stato chiesto l’anzidetto condono con istanza del -OMISSIS-

Nel 2016, gli istanti presentavano domanda alla Soprintendenza di Messina ai fini dell’ottenimento del nulla osta paesaggistico, cui l’Amministrazione rispondeva il -OMISSIS-con il provvedimento di diniego impugnato, atteso che le opere realizzate ricadrebbero “ in area sottoposta a notevole vincolo paesaggistico, in ottemperanza alla Circolare n. 02/2022 ”, quest’ultima emanata al fine di conformare la successiva applicazione della sentenza con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 25- bis della l.r. n. 16/2016 (sent. n. 252/2022).

In successione, il Comune di Lipari adottava il provvedimento n.-OMISSIS- denegando l’anelato condono edilizio in considerazione della determinazione sfavorevole della Soprintendenza.

Il ricorso risulta essere affidato alle seguenti doglianze:

I) Eccesso di potere per difetto di motivazione, posto che il provvedimento non preciserebbe le ragioni per cui l’opera di cui i ricorrenti anelano il condono non rientrerebbe tra quelle ammesse dal d.l. n. 326/2003 (c.d. terzo condono edilizio), non essendo possibile ab externo la ricostruzione dell’ iter logico-giuridico seguito dall’Amministrazione resistente nell’esercizio della valutazione tecnica posta a fondamento del parere finale adottato.

Peraltro, la medesima p.a. non avrebbe tenuto in debita considerazione: 1) il notevole lasso di tempo (ultraventennale) per la definizione delle pratiche di condono; 2) la sovrapposizioni di plurimi regimi normativi in materia, da cui sarebbero derivate notevoli incertezze e difficoltà applicative; 3) l’affidamento della parte privata sull’orientamento contenuto nel parere del C.g.a. del -OMISSIS-; 4) il rischio di trattamento dissimile di situazioni identiche per il sol fatto di essere state trattate in momenti temporali diversi, e ciò anche in relazione alla solerzia, o meno, dell’Amministrazione competente nell’evasione delle pratiche di cui trattasi.

II) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, tenuto conto che l’opera in questione rientrerebbe, comunque, tra quelle assentibili ai sensi della l. n. 326/2003.

In tal senso, l’attività della Soprintendenza sarebbe viziata perché non avrebbe tenuto in debita considerazione la circostanza che il vincolo paesaggistico sarebbe stato apposto successivamente alla realizzazione dell’intervento da condonare, senza considerare che esso sarebbe pure conforme dal punto di vista edilizio-urbanistico, visto che l’immobile ricade in zona-OMISSIS- del PRG.

In sostanza, trattandosi di volumi interrati che non determinano, in alcun modo, aumento di superficie utile, né variazioni tipologiche, l’istanza dei ricorrenti avrebbe dovuto essere accolta, in quanto assistita da tutti i presupposti di legge.

III) Violazione dell’art. 10- bis della l.n. 241/90 per omessa notifica del preavviso di rigetto.

2. Si è costituita in giudizio la sola Amministrazione regionale che, con memoria del 21 febbraio 2024, ha chiesto il rigetto del ricorso, tenuto conto che l’attività posta in essere dalla p.a. è di tipo vincolato e non avrebbe potuto avere contenuto diverso (cfr. art. 21- octies , co. 2, l.n. 241/90).

3. Con memoria di replica del 6 marzo 2023 parte ricorrente ha risposto alle eccezioni di merito sollevate dall’Amministrazione regionale resistente, insistendo per l’accoglimento delle proprie ragioni.

4. All’udienza pubblica del 27 marzo 2024 il ricorso è passato in decisione.

Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.

5.1. In primo luogo, va rilevato come con la circolare dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente n. 2 del 30 dicembre 2022, richiamata nel parere negativo della Soprintendenza impugnato, è stato precisato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 252/2022, ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021 e in via consequenziale degli articoli 1, secondo comma, e 2 della stessa legge. Ciò comporta, con riferimento al c.d. terzo condono, l’inammissibilità delle domande di sanatoria per abusi commessi in zona soggetta a vincolo di inedificabilità relativa.

La decisione della Corte Costituzionale è conforme, peraltro, all’orientamento già espresso sul punto dalla Corte di Cassazione, ritenendosi sanabili, nelle aree sottoposte a vincolo, solo gli interventi edilizi di

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi