TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2009-04-22, n. 200900332

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2009-04-22, n. 200900332
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 200900332
Data del deposito : 22 aprile 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00588/2008 REG.RIC.

N. 00332/2009 REG.SEN.

N. 00588/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 588 del 2008, proposto da:
Sgromo S, rappresentato e difeso dall'avv. G C, con domicilio eletto presso G C in Catanzaro, via Milano, 15-i



contro

Comune di Cardinale, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Attina', con domicilio eletto presso Francesca Attina' in Catanzaro, via Indipendenza, 21; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato; Prefettura di Catanzaro, non costituita in giudizio



nei confronti di

Arc Costruzioni Srl, non costituita in giudizio



per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento comunale n. 1384 del 01/04/2008 avente ad oggetto la comunicazione dell'esclusione dfel ricorrente e la revoca dell'aggiudicazione provvisoria della gara relativa ai lavori di consolidamento zona sovrastante centro abitato a rischio movimento franoso del Comune di Cardinale - Riappalto a seguito risoluzione contratto, disposta con determinazione comunale n. 063 del 01/04/2008, del provvedimento comunale di aggiudicazione definitiva n. 86 del 05/05/2008, della nota prefettizia n. 19226/254/Antim/Area I del 27/03/ 2008, della comunicazione del 17/03/2008 prot. 1233 e del Bando di gara.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cardinale;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13/02/2009 il dott. V L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:




FATTO e DIRITTO

1.— Con ricorso regolarmente notificato e depositato il ricorrente premette che lo stesso era risultato aggiudicatario di un appalto di lavori pubblici indetto dal Comune di Cardinale, avente ad oggetto “Lavori di consolidamento zona sovrastante centro abitato a rischio movimento franoso del Comune di Cardinale – Riappalto a seguito di risoluzione contratto”, con importo a base d’asta di euro 701.607, 00.

In data 1 aprile 2008 veniva comunicato al ricorrente, da parte dell’ente comunale, l’esclusione e la revoca dell’aggiudicazione provvisoria della gara, “essendo pervenuta la comunicazione antimafia da parte della Prefettura di Catanzaro che impedisce l’aggiudicazione definitiva” a seguito di richiesta espressa inoltrata dal Comune all’ufficio prefettizio in data 17 marzo 2008.

In pari data, il responsabile dell’area tecnica del Comune di Cardinale, con determina n. 63, disponeva di revocare detta aggiudicazione “vista la nota trasmessa dalla Prefettura di Catanzaro (…) dalla quale risultano motivi ostativi per procedere all’aggiudicazione definitiva”.

Chiarito ciò, si assume, innanzitutto, la illegittimità degli atti impugnati per violazione del d.p.r. 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia) e del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490 (Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia).

Innanzitutto, si rileva come le norme sopra indicate sarebbero state violate in quanto l’amministrazione non avrebbe indicato e dimostrato la sussistenza degli elementi dai quali desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa. In mancanza di tale prova sarebbe illegittima ogni determinazione idonea ad incidere sulla fondamentale libertà economica del ricorrente. Quest’ultimo aggiunge di avere prodotto agli atti il certificato Cia “con dicitura nulla osta antimafia ex art. 10 della legge n. 575 del 1965”.

In secondo luogo, si osserva come l’art. 10 del citato d.p.r. n. 252 del 1998 prescrive che le

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