TAR Bari, sez. II, sentenza 2019-04-18, n. 201900595

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2019-04-18, n. 201900595
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201900595
Data del deposito : 18 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/04/2019

N. 00595/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01459/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1459 del 2012, proposto da:
P R, rappresentato e difeso dagli avvocati G C e C B, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

contro

Azienda sanitaria locale di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato E T, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

nei confronti

M A M, rappresentata e difesa dall'avvocato V A P, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

D L, non costituito;

S A, non costituita;

per l'annullamento

“ - della deliberazione del Direttore Generale della ASL BA n. 231 del 6 febbraio 2012 pubblicata l’8 febbraio 2012;

- dell’elenco degli idonei prot. n. 19166 dell’1 febbraio 2012;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche non conosciuto”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda sanitaria locale Bari e di M A M;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2019 l’Avv. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori avv. G C, avv. E T e avv. V A P;

Rilevato che

- la deliberazione direttoriale n. 231/2012 recava la nomina dei componenti delle Commissioni per l’accertamento delle invalidità civili, ciechi civili e sordomuti, per la durata di tre anni dalla data di insediamento delle Commissioni stesse;

- allo stato il termine triennale è abbondantemente spirato;

Altresì considerato che

- nel caso di specie, non risulta peraltro applicabile l’art. 34, comma 3, del codice del processo amministrativo - che consente al giudice amministrativo di accertare l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori - tenuto conto che né nel ricorso, né in altri atti del giudizio, è stata formalmente formulata una specifica richiesta risarcitoria relativa ai danni eventualmente provocati dai provvedimenti de quibus (sul punto T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 7 aprile 2017, n. 376;
20 settembre 2017, n. 970;
Cons. Stato, sez. IV, 28 marzo 2017, n. 1398;
15 maggio 2018, n. 2870;
Cons. Stato, sez. V, 6 dicembre 2010, n. 8550;
14 dicembre 2011, n. 6541;
5 dicembre 2012, n. 6229;
15 maggio 2013, n. 2626;
23 aprile 2014, n. 2063;
15 marzo 2016, n. 1023;
Cons. Stato, sez. VI, 4 maggio 2018, n. 2651;
11 ottobre 2018, n. 5854;
T.A.R. Piemonte, sez. II, 18 settembre 2018, n. 1034;
T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 5 ottobre 2011, n. 2352 e sez. II, 18 settembre 2013, n. 2176;
T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 22 novembre 2012, n. 2646;
T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 24 settembre 2013, n. 8432 e sez. II, 20 gennaio 2014, n. 688);

- non è perciò sufficiente, come è accaduto nel presente giudizio, la mera dichiarazione resa nella memoria di replica, che manifesta soltanto un interesse generico e non sufficientemente attendibile (sul punto T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 23 settembre 2015, n. 2314):

- ad analoga conclusione, peraltro, si giungerebbe anche se si volesse aderire ad altro orientamento meno restrittivo del primo (Cons. Stato, IV, 28 dicembre 2012, n. 6703) alla stregua del quale, al fine di evitare un possibile inutile esercizio della funzione giurisdizionale, si pone in capo al ricorrente almeno l'onere di allegare compiutamente i presupposti per la successiva proposizione dell'azione risarcitoria, a partire ovviamente dal danno sofferto: onere che, nel caso di specie, non è stato adempiuto;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;

Ritenuto, infine, di compensare integralmente le spese di giudizio in ragione della definizione in rito della controversia;

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