TAR Bologna, sez. II, sentenza 2018-10-17, n. 201800767

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2018-10-17, n. 201800767
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201800767
Data del deposito : 17 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/10/2018

N. 00767/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00422/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 422 del 2015, proposto da:
M M, T M, rappresentati e difesi dagli avvocati D L, D M, con domicilio eletto presso lo studio D L in Bologna, via Calzolerie 1;

contro

Comune di Loiano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato R O, domiciliato ex art. 25 cpa presso Bologna Segreteria TAR in Bologna, via D'Azeglio, 54;
Comune di Loiano, in persona del Sindaco pro tempore, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato R O, con domicilio eletto presso il suo studio in Parma, borgo Zaccagni n. 1;

per

l’accertamento della avvenuta decadenza della convenzione di lottizzazione sottoscritta in data 25.7.1985 e della mancata realizzazione dell’intervento edilizio di cui al piano di lottizzazione;
e la condanna del Comune di Loiano alla restituzione dei terreni ceduto dai signori Morigi per la realizzazione delle urbanizzazioni secondarie in adempimento della convenzione di lottizzazione sottoscritta in data 25.7.1985 e, in subordine, per la condanna del Comune al risarcimento del danno nell’ammontare da determinarsi in corso di causa in caso di impossibile restituzione dei terreni.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Loiano e di Comune di Loiano, in persona del Sindaco pro tempore;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2018 la dott.ssa M A R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe è stato chiesto l’accertamento della avvenuta decadenza della convenzione di lottizzazione sottoscritta in data 25.7.1985 e della mancata realizzazione dell’intervento edilizio di cui al piano di lottizzazione.

E’ stata chiesta altresì la condanna del Comune di Loiano alla restituzione dei terreni ceduto dai signori Morigi per la realizzazione delle urbanizzazioni secondarie in adempimento della convenzione di lottizzazione sottoscritta in data 25.7.1985 e, in subordine, la condanna al risarcimento del danno nell’ammontare da determinarsi in corso di causa in caso di impossibile restituzione dei terreni.

Il ricorso è stato supportato dai seguenti motivi di diritto :

1). Estinzione degli obblighi inerenti la convenzione di lottizzazione e restituzione dei terreni, risoluzione per inadempimento contrattuale (art. 1453 cc);
nullità della convenzione in parte qua per assenza di causa (art. 1418, 1325, n. 22, cc);

2). In subordine, arricchimento senza causa (art. 2041cc);

3). Il quantum;
la restituzione dei terreni o il risarcimento del danno.

In data 14.5.2018 gli eredi del sig. M M hanno depositato atto di riassunzione del giudizio.

Sostengono i ricorrenti, anche con il deposito delle ultime memorie, che :

a). già con la sottoscrizione della convenzione di lottizzazione gli stessi cedevano gratuitamente le aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria sia interne che esterne alla zona lottizzata;
la cessione delle aree era necessariamente sottoposta alla condizione della realizzazione dell’intervento edilizio;

b). la lottizzazione non ha avuto alcuna attuazione nei 10 anni dalla sottoscrizione e quindi la convenzione è decaduta;

c). vi sarebbe pertanto onere del Comune di restituzione del bene.

Sostengono ancora che l’avversa difesa fa decorrere la presunta usucapione dal 25.7.1985 (ossia da quando è stata sottoscritta la convenzione con cui sono state trasferite al comune gratuitamente le aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria, sia interne che esterne alla zona lottizzata), a loro avviso, scaduta la convenzione dieci anni dopo (24.7.1995), senza che il piano di lottizzazione abbia avuto esecuzione, deve ritenersi venuto meno il diritto di proprietà del comune sul terreno per la risoluzione/nullità/o estinzione dell’atto di trasferimento per assenza di causa.

I ricorrenti richiamano la sussistenza di una serie di atti interruttivi del termine ventennale (sostengono che a decorre dal 24.7.1995 non è trascorso il termine ventennale per l’usucapione;
in data 26.3.1996 è intervenuta la delibera n. 13 del CC del comune di Loiano).

Il Comune di Loiano ha depositato controricorso e successive memorie difensive.

Ha chiarito quanto segue :

a). non è nullo il contratto di convenzione del 1985 per impossibilità dell’oggetto (artt. 1346 e 1418 cc) né per assenza di causa (ex artt. 1418 e 1325 cc);

b). è intervenuta la usucapione;
i ricorrenti ammettono di <non>
avere mai chiesto per oltre 20 anni la restituzione dei terreni ceduti.

Nel 1992 è intervenuta la realizzazione di opera pubblica.

Successivamente, le parti depositano ultime memorie difensive.

Come noto, affinché possa prodursi usucapione del bene da parte della P.A. devono verificarsi i presupposti ex art.1158 Cod. Civ. (possesso ininterrotto, non violento, non clandestino, da oltre un ventennio). In altre parole, vi deve essere un uso protratto nel tempo del bene da parte della collettività indifferenziata, di talchè il bene stesso viene ad assumere caratteristiche analoghe a quelle di un bene demaniale.

Tra l’altro, la giurisprudenza ha affermato che "la mancanza di concessione edilizia non può costituire impedimento all'acquisto per usucapione, in presenza dei presupposti di cui all'art. 1158 c.c. e, cioè, del possesso ultraventennale della costruzione, con opere, quindi, visibili e permanenti, in presenza, inoltre, di un possesso continuo, non interrotto, non viziato da violenza o clandestinità" (cfr., Cass. 18 febbraio 2013, n. 3979).

Il Collegio condivide le argomentazioni svolte dalla controparte in quanto la stessa ha provato di aver ottenuto il possesso e la formale cessione della proprietà del terreno fin dal 25.7.1985 (firma della convenzione).

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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