TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-07-10, n. 202300419

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-07-10, n. 202300419
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202300419
Data del deposito : 10 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/07/2023

N. 00419/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00065/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 65 del 2023, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Maria Giammusso e Pamela Montanari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Arquata del Tronto, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Galvani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, piazza della Repubblica, 1/A;
Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Cultura, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, corso Mazzini, 55;
Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avvocato Cecilia Maria Satta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Ascoli Piceno, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico De Angelis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Straordinario del Governo, Ufficio Speciale Ricostruzione;
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;



nei confronti

Legambiente Marche;
Comitato Salviamo il Paesaggio - Difendiamo i Territori;
WWF Marche;



per l'annullamento

- in parte qua, della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 02.12.2022, avente ad oggetto “Approvazione definitiva, ai sensi dell'art. 11 comma 5 del D. Lgs. 189/2016 e s. m. i., dei Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) delle aree "perimetrate" ai sensi dell'O.C.S.R. n. 25/2017 del Comune di Arquata del Tronto a seguito degli eventi sismici del 24/08/2016 e successivi n. 7 perimetrazioni (Arquata capoluogo e frazioni di Pretare, MA, Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo e Capodacqua) - CUP J24J19000050002”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Arquata del Tronto, del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Regione Marche, della Provincia di Ascoli Piceno, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Cultura e de Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2023 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti allegano di essere rispettivamente proprietari di fondi ubicati nel Comune di Arquata del Tronto, frazione MA, catastalmente distinti al -OMISSIS-.

Tali aree sono state incluse nel Piano Urbanistico Attuativo (PUA) della frazione e, in parte (alcuni terreni non precedentemente edificati), sono state soggette a vincolo preordinato all’esproprio per consentire la realizzazione di un nuovo quartiere nella parte nord dell’edificato, destinato ad ospitare parte della popolazione precedentemente insediata nella frazione di Pescara del Tronto che, per la porzione che qui interessa, non verrà ricostruita lasciando spazio alla creazione del cosiddetto “Parco della Memoria”.

Con l’odierna iniziativa giudiziaria i ricorrenti impugnano gli atti in epigrafe nella parte in cui si è giunti all’approvazione del PUA relativo alla Frazione di MA al fine di evitare l’esproprio ma anche per evitare la costruzione di un nuovo quartiere (costituito da 62 nuove unità abitative ripartite tra 14 edifici) a ridosso delle loro abitazioni che prima si affacciavano, quasi interamente, sul territorio montano non edificato e non antropizzato.

Si sono costituiti, per resistere al gravame, il Comune di Arquata del Tronto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Cultura, il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Provincia di Ascoli Piceno, la Regione Marche e l’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

2. Il Collegio ritiene di soprassedere dal trattare le eccezioni in rito poiché il gravame è comunque infondato nel merito.

3. Con il primo motivo (paragrafo I-a del ricorso) viene dedotta violazione dell’art. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione approvate con delibera del Parco Nazionale dei Monti Sibillini n. 59 del 18/11/2002. In particolare viene dedotto che MA ricade nella zona D, sottozona D2, in cui “gli interventi interessano preminentemente la riqualificazione di nuclei ed agglomerati rurali”. Gli interventi di riqualificazione riguardano pertanto solo il miglioramento delle condizioni esistente senza incremento sostanziale dei carichi urbanistici e ambientali.

La doglianza non può trovare condivisione.

Occorre innanzitutto osservare che dal parere espresso dall’Ente Parco (cfr. all. 013: doc. 12 depositato dal Comune in data 3/3/2023 e che non compare tra i provvedimenti impugnati), risulta che non tutta l’area disciplinata dal PUA ricade all’interno della perimetrazione del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, mentre parte di quella ricadente al suo interno è classificata zona C.

Relativamente a quella classificata D2 deve invece osservarsi che la stessa disciplina la riqualificazione di “nuclei e agglomerati” rurali e non la riqualificazione di singoli edifici. Quindi non esclude nuove edificazioni purché sottoposte

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