TAR Roma, sez. I, sentenza 2016-03-11, n. 201603105
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Testo completo
N. 03105/2016 REG.PROV.COLL.
N. 11055/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11055 del 2009, proposto da:
Nuova Domus Soc. Coop. p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. S R e L M, con domicilio eletto presso il prof. avv. Paolo Dell'Anno in Roma, Via Umberto Saba, 54;
contro
- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, Commissario Delegato ex D.P.C.M. 06.04.2009, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
- Comune di L'Aquila, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Domenico De Nardis, con domicilio eletto presso l’avv. prof. Giancarlo Caporali in Roma, Via Valadier 48;
nei confronti di
- C.M.E. Consorzio Imprenditori Edili Scarl;
- Edilizia Montelaghi Valter Srl;
per la declaratoria di illegittimità e l'annullamento
a) del provvedimento di localizzazione di cui al Decreto del Commissario Delegato n. 29 del 13.10.2009, emesso dal Commissario Delegato dr. Guido Bertolaso, mai notificato, volto a localizzare ed occupare l’area edificabile di proprietà della ricorrente, sita in L’Aquila, località Roio Poggio, fg. n. 15, particella n. 3, non notificato;
b) del provvedimento di localizzazione di cui al Decreto del Commissario Delegato n. 30 del 14.10.2009, emesso dal Commissario Delegato dr. Guido Bertolaso, mai notificato, volto a localizzare ed occupare l’area edificabile di proprietà della ricorrente, sita in L’Aquila, località Roio Poggio, fg. n. 15, particella n. 3, non notificato;
c) del verbale di accertamento dello stato di consistenza e di immissione in possesso, Prot. n. E/4187 del 16.10.2009, volto ad occupare materialmente l’area edificabile di proprietà della ricorrente, sita in località Roio Poggio, fg. n. 15, particella n. 3, non notificato;
d) di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso, conseguente e collegato, anche allo stato ignoto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, Commissario Delegato ex D.P.C.M. 06.04.2009 e Comune di L'Aquila, con la relativa documentazione;
Visto il decreto cautelare presidenziale di questa Sezione n. 6138/09 del 23.12.2009;
Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 180/2010 del 14.1.2010;
Vista l’ordinanza collegiale istruttoria di questa Sezione n. 9969/2015 del 21.7.2015;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 24 febbraio 2016 il dott. I C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso a questo Tribunale, ritualmente notificato e depositato, la Nuova Domus scarl chiedeva l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti in epigrafe, mediante i quali il Commissario Delegato ai sensi dell’art. 5, comma 4, l. n. 225/1992 per gli eventi sismici in Abruzzo del 6 aprile 2009, avvalendosi dei poteri di cui all’art. 7, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, al fine di consentire la realizzazione, in termini di somma urgenza, di moduli abitativi provvisori e delle connesse opere di urbanizzazione destinate all’alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione era stata distrutta o dichiarata inagibile, aveva localizzato le aree destinate a tale scopo, tra cui ricadevano quelle di proprietà della ricorrente come evidenziate in epigrafe.
Premettendo di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione e/o notificazione in merito e che sui terreni in questione erano iniziati lavori per la realizzazione di un complesso edilizio su tre corpi di fabbrica destinati ad appartamenti e villini, la ricorrente lamentava, in sintesi, quanto segue.
“ 1. Violazione e/o errata interpretazione ed applicazione delle norme di cui agli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90 e s.m.i. Eccesso di potere nelle sue forme sintomatiche, carenza di istruttoria e contraddittorietà” .
Non erano stati rispettati gli obblighi di comunicazione, di cui agli artt. 7 e 8 l. n. 241/90, non sussistendo contrarie ragioni di urgenza, dato che il procedimento era stato avviato a quasi sette mesi dal sisma, il verbale di immissione in possesso si sarebbe formalizzato il successivo 15 ottobre 2009 e i lavori risultavano iniziati il 23 novembre 2009, con requisizione dei terreni quindi procrastinata per più di trenta giorni.
“ 2. Illegittimità per violazione del principio del contraddittorio, del diritto di difesa e di partecipazione al procedimento amministrativo dipendenti da connessa e preliminare