TAR Roma, sez. 4B, sentenza 2024-11-08, n. 202419774

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4B, sentenza 2024-11-08, n. 202419774
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202419774
Data del deposito : 8 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/11/2024

N. 19774/2024 REG.PROV.COLL.

N. 06557/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6557 del 2024, proposto da Redbox S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG A03786C6F1, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberta D'Apolito, P B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Poste Italiane S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F S, G V, con domicilio eletto presso lo studio F S in Roma, viale Europa n. 175;
Postel S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati B G C, E G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Sifa S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Minervini, Marco Cappai, Emanuela Foschini, con domicilio eletto presso lo studio Vittorio Minervini in Roma, via Emilio de' Cavalieri 7;
Imballaggi Piemontesi S.r.l., non costituito in giudizio;



per l'annullamento

dell’aggiudicazione della Gara_18314 - Procedura aperta ai sensi del D.lgs. n. 36/2023 in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura e consegna di cartonpallet per Postel S.p.A. - Lotto 1 – CIG A03786C6F1 a SIFA e Lotto 2 – CIG A03787A280 a Imballaggi Piemontesi comunicate in data 3 maggio 2024, dei verbali tutti della Commissione giudicatrice, ivi inclusi i verbali relativi al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso;

nonché per l’accertamento:

- del diritto della ricorrente a vedersi aggiudicata la procedura de qua con riferimento al Lotto 2;

- dell’inefficacia degli Accordi quadro/contratti eventualmente stipulati con SIFA S.p.A. e Imballaggi Piemontesi S.p.A. nel corso della definizione del giudizio e per la condanna: -alla reintegrazione in forma specifica da disporsi mediante l’obbligo a carico della Stazione appaltante - unitamente all’affidamento in favore di Redbox S.r.l. del Lotto 2 - di sottoscrizione con quest’ultima del relativo Accordo quadro/ contratto, attesa la disponibilità della ricorrente a subentrarvi ai sensi dell'art. 121, comma 2, c.p.a., espressamente dichiarata con la proposizione del presente atto, nella denegata ipotesi in cui nelle more detto Accordo quadro/contratto sia stato stipulato con le contro interessate;

in subordine per la condanna delle resistenti al risarcimento per equivalente dei danni subiti, nella misura in cui verranno provati in corso di giudizio e, comunque, non inferiore all'utile di impresa, maggiorato dei pregiudizi patrimoniali per danno curricolare, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

per la declaratoria di illegittimità della limitazione dell’accesso agli atti, non essendo stati forniti la documentazione completa del sub procedimento di verifica di anomalia (ad es. corrispondenza diretta tra Poste e Sifa, eventuali determinazioni/relazioni del RUP relative alla verifica) nonché la determina di indizione della gara, la determina di nomina della commissione, comprensiva dei curricula dei commissari e i provvedimenti di aggiudicazione provvisoria e definitiva, documenti tutti richiesti con istanza di accesso in data 6 maggio 2024 e 28 maggio 2024 (docc. 8 e 9) e non forniti da Poste nei riscontri del 22 e 31 maggio 2024 e/o in subordine per l’ordine anche ai sensi dell’art. 63 c.p.a. a Poste di esibire in giudizio tutta la documentazione relativa alla gara, secondo il disposto degli articoli 210 e seguenti c.p.c.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Poste Italiane S.p.a., di Sifa S.p.a. e di Postel S.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2024 la dott.ssa D S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo la società Redbox S.r.l. ha dedotto in fatto che: essa ha partecipato alla procedura aperta in modalità telematica indetta da Poste Italiane S.p.a. per la stipula di un accordo quadro per la fornitura di n. 1.238.500 cartonpallet, suddivisa in due lotti non cumulabili per un valore stimato di euro 10.997.880,00, IVA esclusa, al criterio del prezzo più basso; nel primo lotto la controinteressata Sifa S.p.a. ha presentato l’offerta più bassa, che, in quanto anomala, è stata sottoposta a verifica; nel secondo lotto non è stata aperta l’offerta di Sifa S.p.a. (non essendo possibile il cumulo dei due lotti) e la controinteressata Imballaggi Piemontesi S.r.l. ha presentato l’offerta più bassa che, in quanto anomala, è stata sottoposta a verifica; a seguito del procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte più basse presentate sui due lotti, la stazione appaltante ha ritenuto sufficienti le giustificazioni fornite dalle concorrenti e ha comunicato tramite portale l’intervenuta aggiudicazione del lotto 1 a Sifa S.p.a. e del lotto 2 ad Imballaggi Piemontesi S.r.l.; la società ricorrente ha quindi presentato istanza di accesso agli atti che è stata solo parzialmente evasa dalla stazione appaltante.

Ciò esposto in fatto, la società ricorrente ha premesso di avere interesse al ricorso in quanto nel lotto 1 si è collocata terza in graduatoria dopo Sifa S.p.a. ed Imballaggi Piemontesi S.r.l., mentre nel lotto 2 si è collocata seconda in graduatoria dopo Imballaggi Piemontesi S.r.l.; se Sifa S.p.a. venisse esclusa dal lotto 1, Imballaggi Piemontesi S.p.a. diventerebbe aggiudicataria del lotto 1 e ad essa ricorrente verrebbe aggiudicato il lotto 2, in quanto Imballaggi Piemontesi S.r.l. attualmente prima classificata nel lotto 2 non potrebbe, per previsione del

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