TAR Salerno, sez. I, sentenza 2013-04-24, n. 201300989
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N. 00989/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00866/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 866 del 2004, proposto da:
L A, rappresentato e difeso dall’Avv. L V, con domicilio eletto, in Salerno, alla via Dogana Vecchia, 40;
contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliato per legge in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele, 58;
per l’annullamento
a) del decreto adottato dal Soprintendente per i Beni Architettonici ed il Paesaggio di Salerno, in data 28.01.2003, notificato solo il 20.01.2004, recante l’annullamento del nulla osta reso, ex art. 151, d. l.vo 490/99, di cui alla determina sindacale n. 3008/2003;
b) del regolamento approvato con il d. P. R. 441/2000, in parte qua, segnatamente dell’art. 14 comma 3, nel testo corretto con l’avviso di rettifica del 5.08.2002, laddove ha attribuito ai Soprintendenti (locali) le competenze in materia di annullamento di nulla osta, ex art. 151 d. l.vo 490/99;
c) ove occorra, della nota soprintendentizia, prot. n. 26774, del 19.08.2003, recante richiesta, in via istruttoria, di ulteriore allegazione documentale;
d) d’ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 4 aprile 2013, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, proprietario di una porzione di una villetta trifamiliare, ricompresa nell’ambito della lottizzazione denominata Parco Venere, realizzata in Ascea Marina, all’inizio degli anni sessanta, per la quale l’originario progetto aveva previsto una copertura piana, contornata all’ultimo livello da una grande balconata, per la quale era stato quindi redatto un progetto di variante, con la realizzazione di un tetto di copertura, a quattro falde inclinate (relativamente al quale il sindaco di Ascea aveva rilasciato il titolo abilitativo necessario, previo rilascio di nulla osta paesistico, ai sensi dell’allora vigente art. 7 l. 1497/1939);rappresentava che, una volta realizzato l’edificio nella sua attuale conformazione, erano state realizzati, nella parte di sua proprietà, due abbaini non previsti in progetto;che era stata quindi presentata domanda di condono, ex l. 47/85, per il mutamento di destinazione d’uso del sottotetto (per mq. 40) in superficie abitabile, collegato al sottostante appartamento;che relativamente a tale domanda di condono, dopo ben 18 anni dalla sua presentazione, il sindaco di Ascea, sulla base del parere favorevole reso dalla CECI, aveva rilasciato il nulla osta paesistico, che era stato tuttavia, dopo una richiesta d’integrazione documentale, annullato dalla Soprintendenza, avverso il cui provvedimento lo stesso ricorrente articolava le seguenti censure:
1) Incompetenza –Violazione di legge (art. 82, co 9, d. P. R. 616/77, ora art. 151 d. l.vo 490/99) – Eccesso di potere (carenza del presupposto e sviamento);Violazione del giusto procedimento: era dedotta l’incompetenza del Soprintendente ad esercitare la potestà d’annullamento de qua, di spettanza del Ministro;
2) Violazione di legge (artt. 11 d l.vo 368/98;14 d. P. R. 441/2000;151 d. l.vo 490/99);Eccesso di potere (straripamento, abnormità);Eccesso di delega – Incompetenza: era ribadita sostanzialmente la censura precedente, sub specie dell’illegittimità del regolamento del 2000, cui non poteva essere riconosciuta portata delegificante;
3) Violazione di legge (artt. 11 d l.vo 368/98;14 d. P. R. 441/2000;151 d. l.vo 490/99);Eccesso di potere (straripamento, abnormità);Eccesso di delega – Incompetenza: non era stata seguita neppure la procedura di legge, prevista per la legittima adozione del suddetto regolamento;
4) Violazione di legge (art. 151 d. l.vo 490/99);Eccesso di potere (difetto di motivazione erroneità dei presupposti, illogicità, sviamento);Violazione del giusto procedimento – Incompetenza: era dedotto il superamento del termine perentorio, di giorni sessanta, per disporre l’annullamento del nulla osta, posto che, alla richiesta d’integrazione documentale della Soprintendenza, non poteva riconoscersi effetto interruttivo del decorso dello stesso termine;
5) Violazione di legge (art. 151 d. l.vo 490/99);Eccesso di potere (sviamento, violazione del giusto procedimento, contraddittorietà): era ulteriormente dedotto il superamento del termine perentorio di cui sopra, entro il quale il provvedimento avrebbe dovuto essere non solo adottato, ma anche comunicato dalla Soprintendenza;
6) Eccesso di potere (perplessità, illogicità, carenza del presupposto e d’istruttoria, sviamento);Violazione di legge (art. 1 l. 431/85, in rel. artt. 145 e ss. d. l.vo 490/99): era stigmatizzata la natura stereotipata delle motivazioni, a base del provvedimento gravato, rese senza considerare l’effettiva natura dei luoghi interessati nonché l’assenso espresso, ben 21 anni prima, circa la modifica della falda del tetto;
7) Violazione di legge (art. 151 d. l.vo 490/99);Eccesso di potere (sviamento, abnormità, carenza del presupposto, difetto di motivazione): la Soprintendenza non avrebbe affatto dimostrato la manifesta irrazionalità del nulla osta sindacale, che soltanto poteva legittimarne l’annullamento;
8) Eccesso di potere (contraddittorietà, perplessità, disparità di trattamento, manifesta ingiustizia, sviamento);Violazione di legge (art. 151 d. l.vo 490/99): era posta in risalto la qualificazione, come “punti di belvedere”, di siti invece, ormai, fortemente degradati;
9) Violazione e falsa interpretazione di legge (artt. 138 e ss. d. l.vo 490/99);Eccesso di potere (erroneità della motivazione e dei presupposti, travisamento, perplessità e sviamento): era contestata la pertinenza del riferimento alle necessità del parere del Consiglio Nazionale per i Beni Culturali;
10) Eccesso di potere (carenza d’istruttoria, difetto dei presupposti, travisamento, abnormità, perplessità e sviamento);Violazione di legge (art. 151 d. l.vo 490/99);Incompetenza: erano sostanzialmente ribadite le doglianze precedenti, in punto di inidoneità della motivazione addotta dalla Soprintendenza, nel licenziare il decreto impugnato.
Si costituiva in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, depositando documentazione pertinente al ricorso.
Seguiva la produzione d perizia tecnica di parte, per il ricorrente.
Con ordinanza, resa all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 29.04.2004, la Seconda Sezione di questo Tribunale accoglieva la domanda cautelare, presentata dal ricorrente.
Nell’imminenza della discussione del ricorso, l’Avvocatura Erariale depositava infine memoria difensiva, in cui analiticamente confutava le argomentazioni a fondamento del ricorso.
All’udienza pubblica del 4.04.2013, lo stesso passava in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Carattere decisivo, con assorbimento d’ogni altra censura, riveste la considerazione del vizio di eccesso di potere, per difetto dei presupposti e d’adeguata motivazione del provvedimento gravato, la cui enunciazione il ricorrente ha affidato anzitutto alla doglianza rubricata sub 6) dell’atto introduttivo del giudizio, ma che ha poi sviluppato, per ulteriori profili, anche in quelle sub 7), 8) e 10) dello stesso.
S’osserva, anzitutto, che l’autorizzazione sindacale, oggetto d’annullamento da parte dell’organo tutorio statale, ha richiamato, a suo fondamento, l’avviso enunciato dalla Commissione Edilizia Tutela Beni Ambientali, del seguente testuale tenore: “Si esprime parere favorevole in quanto il fabbricato, anche se presenta una mansarda al secondo piano, ben s’inserisce nel contesto di fabbricati del condominio “Parco Venere”. Il manufatto risulta ben mascherato da essenze arboree ad alto fusto che lo schermano alla vista della torre di Velia”.
Quanto al provvedimento impugnato, lo stesso, dopo aver richiamato il vincolo, ex D. M. 10/10/67, gravante sulla zona, ha motivato l’annullamento del nulla osta ambientale, in base alle seguenti osservazioni: “Considerato che il provvedimento autorizza il condono relativo alla realizzazione di un ulteriore piano abitativo mediante una forte articolazione compositiva del livello della copertura. Infatti l’intervento abusivo consiste in un’ampia modifica di pendenza della falda per ricavare un maggior volume interno, nella realizzazione di una balconata continua su tutti i fronti del fabbricato. Tale assetto compositivo, ripetuto per gli altri tre lati della copertura, diventa forte elemento di disturbo nel contesto.