TAR Bari, sez. I, sentenza 2018-03-17, n. 201800369

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2018-03-17, n. 201800369
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201800369
Data del deposito : 17 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/03/2018

N. 00369/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00908/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 908 del 2013, proposto da:
F C, rappresentato e difeso dall'avvocato G B, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Marchese di Montrone, 106;

contro

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l'annullamento

del provvedimento n.188263/T -7-2 del 24 maggio 2013 del resistente Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri notificato al ricorrente il 25 maggio 2013 con cui è stato disposto "il trasferimento del Luogotenente C F dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Bari (NAS) all' 11° Battaglione Carabinieri Puglia";

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o comunque consequenziale ancorché non conosciuto ma comunque lesivo della sfera giuridica del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nell'udienza smaltimento del giorno 21 febbraio 2018 per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato in data 9 luglio 2013 il ricorrente ha impugnato il provvedimento n.188263/T -7-2 del 24 maggio 2013 del resistente Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con cui è stato disposto il suo trasferimento dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Bari (NAS) all' 11° Battaglione Carabinieri Puglia, chiedendone l’annullamento;

Con ordinanza n. 458/2013 è stata accolta l’istanza di misure cautelari con la seguente motivazione: “Rilevato che in forza dell’art. 16 legge n. 121/1981 “Ai fini della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla Polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze: a) l’Arma dei Carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;
…”;
che, pertanto, per l’Arma dei Carabinieri operano le disposizioni di cui alla legge n. 121/1981;

Ritenuto che, conseguentemente, anche il d.p.r. n. 335/1982 appare applicabile all’Arma dei Carabinieri (Arma entro cui è arruolato l’odierno ricorrente C F), essendo stato detto decreto adottato in esecuzione della delega legislativa contenuta nell’art. 36 legge n. 121/1981 (“Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla determinazione dell’ordinamento del personale dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, …”);

Ritenuto che in particolare sia operativa nei confronti del C la previsione normativa di cui all’art. 53 d.p.r. n. 335/1982 in forza del quale “Il personale di cui al presente decreto legislativo, candidato alle elezioni politiche ed amministrative, non può prestare servizio per tre anni nell’ambito della circoscrizione nella quale si è presentato come candidato.”(cfr. comma 1 di formulazione identica all’art. 81, comma 2 legge n. 121/1981, disposizione quest’ultima espressamente menzionata nel gravato provvedimento del 24.5.2013) e “Il personale non può prestare servizio nella circoscrizione ove è stato eletto per tutta la durata del mandato amministrativo o politico, e, comunque, per un periodo non inferiore a tre anni, e deve essere trasferito nella sede più vicina, compatibilmente con la qualifica rivestita.” (cfr. comma 2);

Ritenuto, altresì, che i due commi dell’art. 53 d.p.r. cit. facciano riferimento a distinte fattispecie: la prima (comma 1) relativa alla ipotesi del dipendente candidato non eletto (ricorrente nel caso di specie);
la seconda (comma 2) relativa alla evenienza del dipendente candidato eletto;

Considerato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, in forza del combinato disposto delle disposizioni contenute nell’art. 53 d.p.r. in commento e dell’art. 81, comma 2 legge n. 121/1981 appare sufficiente per il dipendente non eletto la non adibizione a servizio nella circoscrizione nella quale si è presentato come candidato, non essendo necessario il trasferimento (trasferimento imposto, viceversa, in caso di vittoria elettorale, comunque salvaguardando la qualifica rivestita);

Rilevato che il censurato trasferimento del C presso l’11° Battaglione Carabinieri Puglia di Bari non esclude a priori l’eventualità dell’impiego dello stesso ricorrente in attività di servizio da svolgersi nel Comune di Valenzano, posto che detto Battaglione ha competenza estesa anche al territorio di Valenzano;

Considerato che il futuro esercizio dell’attività conformativa da parte dell’Amministrazione resistente debba salvaguardare la qualifica rivestita dal C;

Ritenuta la sussistenza del presupposto cautelare del periculum in mora, in considerazione dello stravolgimento del profilo professionale e delle condizioni di salute del ricorrente;
( ….) accoglie l’istanza cautelare ai fini del riesame nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, sospende i provvedimenti gravati.”

Parte ricorrente, in vista dell’udienza di merito del 21 febbraio 2018 ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, rimarcando che sono mutate nelle more del giudizio le circostanze e condizioni che lo avevano indotto all’impugnativa.

Detta dichiarazione, sebbene non notificata né accettata da controparte, vale, comunque, a ritenere che la parte non ha più interesse alla decisione, sicché, non sussistendo motivi ostativi alla definizione in rito della controversia, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

In considerazione del complessivo andamento processuale della presente controversia, nonché della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite.

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