TAR Torino, sez. II, sentenza 2015-03-14, n. 201500439
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N. 00439/2015 REG.PROV.COLL.
N. 03212/2000 REG.RIC.
N. 00620/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3212 del 2000, proposto da:
M M, rappresentato e difeso dall'avv. E A, con domicilio eletto presso E A in Torino, c.so Duca degli Abruzzi, 62;
contro
Provincia Torino, rappresentato e difeso dagli avv. S G, D M, con domicilio eletto presso S G in Torino, corso Inghilterra, 7/9;
nei confronti di
Boccalon Marina;
sul ricorso numero di registro generale 620 del 2014, proposto da:
Mario M, rappresentato e difeso dagli avv. Renato Rolla, Cinzia Alesiani, con domicilio eletto presso Cinzia Alesiani in Torino, Via Vittorio Amedeo II, 19;
contro
Provincia di Torino, rappresentato e difeso dagli avv. S G, Francesca Massacesi, con domicilio eletto presso S G in Torino, corso Inghilterra, 7/9;
nei confronti di
Luigi Arace, M B, Paola Paggiola;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 3212 del 2000:
- del decreto n. 173 – 163284/00 emanato dalla Provincia di Torino in data 9 agosto 2000, a firma del Segretario Generale Edoardo Sortino e dal Presidente prof.ssa Mercedes Bresso, pubblicato sull'albo pretorio provinciale in data d'inizio 17 agosto 2000, avente ad oggetto: “Corso concorso per titoli e colloquio riservato al personale interno a n. 3 posti a tempo pieno di Istruttore direttivo socio culturale, cat. D – posizione economica D1 – ex 7^ q.f. – concorso per lo sviluppo n. 13/99;Approvazione del verbale della Commissione esaminatrice;Autorizzazione alla nomina dei candidati vincitori”;
- di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del releativo procedimento (in particolare, del Regolamento, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione del 15 luglio 1998, contenente la disciplina dei "concorsi per lo sviluppo" interamente riservati al personale che abbia acquisito professionalità esclusivamente all’interno, limitatamente all’art. 1;della deliberazione della Giunta provinciale del 22 giugno 1999 con cui è stata approvata l’integrazione del piano “concorsi per lo sviluppo”;della determinazione 13 luglio 1999, adottata dal Segretario generale della Provincia con cui è stato bandito un corso concorso per titoli e colloquio a n. 3 posti a tempo pieno di Istruttore direttivo socio culturale, cat. D – posizione economica D1 – ex 7^ q.f.;e per ogni ulteriore statuizione..
quanto al ricorso n. 620 del 2014:
- del decreto n. 173 – 163284/00 emanato dalla Provincia di Torino in data 9 agosto 2000, a firma del Segretario Generale Edoardo Sortino e dal Presidente prof.ssa Mercedes Bresso, pubblicato sull'albo pretorio provinciale in data d'inizio 17 agosto 2000, avente ad oggetto: “Corso concorso per titoli e colloquio riservato al personale interno a n. 3 posti a tempo pieno di Istruttore direttivo socio culturale, cat. D – posizione economica D1 – ex 7^ q.f. – concorso per lo sviluppo n. 13/99;Approvazione del verbale della Commissione esaminatrice;Autorizzazione alla nomina dei candidati vincitori”;
- di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del releativo procedimento (in particolare, del Regolamento, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione del 15 luglio 1998, contenente la disciplina dei "concorsi per lo sviluppo" interamente riservati al personale che abbia acquisito professionalità esclusivamente all’interno, limitatamente all’art. 1;della deliberazione della Giunta provinciale del 22 giugno 1999 con cui è stata approvata l’integrazione del piano “concorsi per lo sviluppo”;della determinazione 13 luglio 1999, adottata dal Segretario generale della Provincia con cui è stato bandito un corso concorso per titoli e colloquio a n. 3 posti a tempo pieno di Istruttore direttivo socio culturale, cat. D – posizione economica D1 – ex 7^ q.f.;e per ogni ulteriore statuizione..
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia Torino e di Provincia di Torino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2015 la dott.ssa R R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso rubricato al n. 3212/2000 R.G. il sig. M, dipendente della Provincia di Torino, ha impugnato gli atti relativi al concorso interno indetto dalla Provincia per il reclutamento di alcune figure di istruttore direttivo.
2. Con sentenza n. 951/2012 la Sezione dichiarava il ricorso inammissibile per mancata notifica del ricorso ai controinteressati e per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.
3. Su appello del ricorrente il Consiglio di Stato, con sentenza n. 647/2014, ha riformato la pronuncia di primo grado, dando atto dell’ormai intervenuto mutamento di giurisprudenza relativamente alla giurisdizione sui concorsi interni. Per l’effetto ha rimesso gli atti al giudice di primo grado per la decisione sia della eccezione preliminare relativa alla ammissibilità del ricorso, sia per la decisione sul merito.
4. Con atto passato alla notifica l’8/05/2014 il ricorrente ha riassunto il giudizio di primo grado a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, dando atto contestualmente di essere stato posto in quiescenza dal 3 Gennaio 2011: detto atto è stato erroneamente trattato come un nuovo ricorso e gli è stato attribuito il nuovo numero di ruolo. 620/2014 R.G.
5. Alla pubblica udienza dell’11/02/2015 sono stati chiamati e tratttenuti a decisione entrambi i ricorsi.
6. Preliminarmente il Collegio dispone la riunione dei ricorsi indicati in epigrafe, i quali, in realtà costituiscono gli atti di un unico giudizio.
7. Ancora in via preliminare va scrutinata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla Provincia, nella prima fase del giudizio, con riferimento al fatto che l’atto introduttivo del giudizio non è stato a suo tempo notificato a tutti i contro interessati.
7.1. L’eccezione è infondata. Ai fini della ammissibilità in rito di un ricorso giurisdizionale amministrativo è sempre stata sufficiente, anche prima della entrata in vigore del Codice del Processo Amministrativo, la notifica del ricorso ad almeno uno dei contro interessati, spettando al giudice disporre, all’occorrenza l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti lesi dall’eventuale annullamento degli atti impugnati. Il ricorrente ha effettivamente proceduto a notificare il ricorso introduttivo del giudizio alla signora M B, pertanto il ricorso giammai avrebbe potuto essere dichiarato inammissibile.
8. Nella specie non appare tuttavia necessario disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri candidati che parteciparono alla procedura concorsuale di che trattasi. Infatti l’avvenuto collocamento in quiescenza del ricorrente, intervenuto nelle more, comporta il sopravvenuto difetto di interesse all’annullamento degli atti impugnati, dal quale annullamento il sig. M non potrebbe oggi più trarre alcun effetto utile in ragione della avvenuta cessazione del rapporto di servizio: l’esame della legittimità degli atti impugnata, quindi, può e deve essere esaminata dal Collegio ai sensi dell’art. 34 comma 3 c.p.a., sussistendo in capo al ricorrente interesse ai soli fini risarcitori.
9. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente in sostanza censura gli atti che disciplinano la procedura concorsuale di che trattasi, disciplina che, comportando una sola prova consistente in un colloquio di tipo “domestico” e “colloquiale”, renderebbe la procedura eccessivamente semplificata, oltre che inusuale;la mancata verbalizzazione delle domande e delle risposte date dai candidati non consentirebbe, inoltre alcuna verifica dell’operato degli esaminatori nonché il rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità della azione amministrativa.
9.1. Va premesso che conl’art. 6 della L. 127/97 il legislatore ha introdotto la possibilità per gli Enti Locali di organizzare concorsi interni aperti al solo personale dipendente “ in relazione a profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all’interno dell’ente ”. La Provincia di Torino, all’indomani della entrata in vigore della ricordata disposizione, procedeva ad approvare il regolamento oggetto di gravame, destinato a disciplinare specificamente tali concorsi interni, che sono stati articolati in un percorso formativo obbligatorio, finalizzato ad integrare la professionalità acquisita, ed in una prova d’esame consistente in un colloquio a contenuto teorico-pratico volto ad accertare le competenze acquisite durante il corso, l’effettivo possesso della professionalità richiesta per il profilo da ricoprire nonché la conoscenza di elementi di diritto pubblico, di ordinamento statale e di ordinamento degli Enti Locali. La procedura concorsuale oggetto del presente giudizio si inquadra, dunque, nell’ambito della anzidetta tipologia di concorsi, disciplinata a monte dal Regolamento approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 34 del 15/07/1998
9.2. Ciò premesso il Collegio ritiene la censura infondata. La Provincia di Torino, approvando preliminarmente un Regolamento recante una disciplina generale per la organizzazione dei concorsi interni per la selezione di determinati profili caratterizzati da professionalità acquisita all’interno dell’ente, ha assunto un atteggiamento improntato alla imparzialità. La valutazione del candidato tramite colloquio e senza preventiva prova scritta, in particolare, non sminuisce automaticamente la serietà della procedura selettiva e la idoneità della stessa ad individuare i candidati più idonei a ricoprire il profilo: tale modalità appare infatti idonea allo scopo, tenuto conto del fatto che i candidati erano tutti, per definizione, persone già conosciute dal punto di vista professionale, le quali chiedevano di poter continuare ad operare, sia pure ad un livello di responsabilità superiore, nel medesimo ambito lavorativo, risultando quindi appropriato un semplice colloquio finalizzato a verificare l’acquisizione delle ulteriori competenze somministrate ai candidati tramite il corso obbligatorio preliminare. La mancata verbalizzazione delle risposte dei candidati costituisce adempimento che la giurisprudenza ha ormai affermato non essere indispensabile, non essendo specificamente previsto da alcuna norma (TAR Potenza n. 82/2013) ed essendo che nel caso di specie l’operato della Commissione risulta rispettoso del D.p.r. 487/94 nell’obbligo della preventiva elaborazione delle domande, della estrazione a sorte delle stesse , nella preventiva elaborazione dei criteri di valutazione e nell’espletamento delle prove in seduta aperta al pubblico, il tutto come risulta dalla parte finale del verbale della II seduta della Commissione nonché dai vari verbali relativi ai colloqui sostenuti dai candidati.
10. Con il secondo motivo di ricorso il sig. M censura gli atti impugnati per violazione degli artt. 36 e 36 bis del D. L.vo 29/93, nonché dell’art. 1 D.p.r. 487/94, nonché per eccesso di potere sotto vari profili, , sostanzialmente per la ragione che il concorso di che trattasi avrebbe violati i principi di imparzialità e trasparenza e si sarebbe articolato solo in titoli e “colloquio” anziché in titoli ed “esame”: la censura è palesemente infondata.
10.1. Richiamato quanto già sopra rilevato in ordine all’avvenuto rispetto delle regole poste d.p.r. 487/98, che debbono ritenersi di per sé idonee a garantire l’imparzialità e la trasparenza delle procedure concorsuali, va aggiunto che il “colloquio” che i candidati sono stati chiamati a sostenere altro non era se non una prova di esame orale, a mezzo della quale la Commissione ha verificato la acquisizione di competenze da parte dei candidati. Che tale prova sia stata chiamata “colloquio” e che essa possa essere stata celebrata in un ambiente particolarmente disteso e cordiale non implica che non fosse e non sia stato idoneo a valutare le capacità dei candidati.
11. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 6 comma 1 del Regolamento che disciplina il concorso oggetto di causa, nonché eccesso di potere, e ciò per la ragione che la determinazione di indizione del concorso sarebbe stata decisa dal solo Segretario generale e non Dirigente del Settore Personale , d’intesa con il Direttore Generale.
La censura è generica, e sconta la mancata dimostrazione della presenza, nella Provincia di Torino, di un Dirigente Generale in persona diversa dal Segretario Generale, così come la presenza di un Dirigente del Settore Personale in persona, ancorquì, diversa dal Segretario Generale.
Nella specie il concorso è stato indetto con determinazione del Segretario Generale, competente ai sensi dell’art. 36 dello Statuto Provinciale e dell’art. 16 del D. L.vo 29/93, sulla scorta di una precedente deliberazione della Giunta Provinciale. Allo stato non è quindi dimostrata la fondatezza della censura.11.1.
12. Il ricorso deve conclusivamente essere respinto perché infondato.
13. Sussistono giusti motivi per compensare le spese relative alla presente fase di giudizio, nel corso della quale la Provincia non ha svolto efficaci difese nel merito.