TAR Catania, sez. I, sentenza 2012-06-21, n. 201201564
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N. 01564/2012 REG.PROV.COLL.
N. 03485/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3485 del 2011, proposto da:
Carrozzeria Epocar di A P, rappresentato e difeso dall'avv. A C, con domicilio eletto presso Tar Catania Segreteria in Catania, via Milano 42a;
contro
Comune di Augusta;
per l'ottemperanza
per l'esecuzione del decreto ingiuntivo n.67/10 reso nel giuidizio civile n.252/10 del Tribunale di Siracusa sez. distaccata di Augusta notificato in data 26/5/2010 e munito di formula esecutiva i data 20.10.2010
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2012 il dott. Biagio Campanella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ordinanza n. 980, depositata il 12.4.2012, è stata chiesto alla parte ricorrente di depositare, entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza medesima, apposita documentazione, rilasciata dal Comune di Siracusa, attestante che avverso il decreto ingiuntivo, di cui si chiede l’esecuzione, non è stata presentata opposizione, per cui il decreto medesimo è divenuto “esecutivo” .
Al predetto adempimento non è stato ottemperato.
DIRITTO
La mancata dimostrazione del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, di cui si chiede l’esecuzione, comporta il rigetto del ricorso.
Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione in giudizio del Comune di Augusta.