TAR Palermo, sez. I, sentenza 2017-04-20, n. 201701119
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Testo completo
Pubblicato il 20/04/2017
N. 01119/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00691/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 691 del 2009, proposto da:
MM BR, DO LI, GI CO, RI FE, AN IL, LU IA, CI GN, rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni CO, presso il cui studio in Palermo, Villa Heloise, n. 21/23, sono elettivamente domiciliati;
contro
- Corte dei Conti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi, n. 81, è elettivamente domiciliato;
- (ex) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziana Norrito e Gino Madonia, elettivamente domiciliato presso l’ufficio legale dell’istituto in Palermo, via Laurana, n. 59;
per l'annullamento
- dei provvedimenti, non noti, con i quali la Corte dei conti ha disposto le detrazioni per maggiori contributi previdenziali dovuti, ex art. 3 ter della l. n. 438 del 1992 relativamente al periodo 1993 – 1998 e per il riconoscimento dell’insussistenza dell’obbligo dei ricorrenti di pagare tali contributi e la conseguente condanna della Corte dei conti alla restituzione delle somme illegittimamente ritenute, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali fino al soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria dell’Avvocatura dello Stato per la Corte dei Conti;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.);
Vista l’ordinanza presidenziale n. 2393 del 29 dicembre 2016, eseguita il 26 gennaio 2017;
Vista la memoria dell’Avvocatura dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del 9 marzo 2017 il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO
Con ricorso, notificato il 3 aprile 2009 e depositato il giorno 17 successivo, i signori MM BR, DO LI, GI CO, RI FE, AN IL, LU IA, CI GN, magistrati della Corte dei conti in servizio presso le sezioni di controllo, giurisdizionali e la Procura per la Regione siciliana, esponevano che era stata loro applicata l’aliquota contributiva aggiuntiva di cui all’art. 3 ter del d.l. n. 384 del 1992, convertito nella l. n. 438 del 1992, calcolata dal primo gennaio 1993, con una ritenuta sullo stipendio del mese di novembre del 2003.
Alcuni magistrati avevano, però, eccepito l’intervenuta prescrizione dei recuperi relativi al periodo 1993/1998, richiamando l’art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995, cosicchè, relativamente a costoro, la Corte dei Conti aveva disposto la sospensione dei recuperi dal mese di gennaio del 2004.
Aveva, quindi, chiesto un parere in merito all’Avvocatura dello Stato la quale, con nota prot. n. 7072/208 del 7 ottobre 2008, si era espressa nel senso che la prescrizione quinquennale operava relativamente al debito contributivo facente capo alla Corte dei Conti, ma non con riferimento al diritto dell’Amministrazione di operare le ritenute nei confronti dei magistrati, che era soggetto alla prescrizione decennale in quanto riconducibile alla fattispecie dell’indebito oggettivo.
La Corte dei Conti, aderendo a tale parere, aveva applicato la ritenuta mensile per l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva relativa al periodo 1993/1998 sulle retribuzioni dovute per il periodo febbraio – ottobre 2009.
I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento dei provvedimenti, non noti, coi quali erano state disposte le detrazioni in questione e, comunque, il riconoscimento dell’insussistenza dell’obbligo di pagare tali