TAR Ancona, sez. I, sentenza 2017-02-10, n. 201700115
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Pubblicato il 10/02/2017
N. 00115/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00521/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 521 del 2016, proposto da:
Solidale Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato P D I, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria del T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
Comune di Fano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato F R, con domicilio eletto presso lo studio Salvatore Menditto in Ancona, corso Stamira, 10;
nei confronti di
Cooperativa Sociale Cooss Marche Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati A S, S A, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Giuseppe Tansella in Ancona, corso Garibaldi, 16;
per l'annullamento
- della determinazione Dirigenziale n.1335 del 26.7.2016 divenuta esecutiva in data 27.7.2016 di aggiudicazione definitiva dell'affidamento del servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale (S.A.D.) in favore di soggetti in disagio sociale in relazione al periodo compreso tra il 1.7.2016 ed il 31.12.2016, C.I.G. n.6530563711- numero gara 6284236;
e, in subordine
-per l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di dichiarare l’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria e per il risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Fano e di Cooperativa Sociale Cooss Marche Onlus;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2016 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente partecipava alla gara per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare socio/assistenziale in favore di soggetti in disagio sociale, per il periodo dall’1.2016 al 31.12.2016, con gara indetta dal Comune di Fano, con il Codice Identificazione Gara (GIG) 6530563711/numero gara 6284236.
Essa si classificava al secondo posto con 91,10 punti, contro i 100 dell’aggiudicataria Cooperativa Sociale Coos Marche della graduatoria finale con 83,57 punti complessivi.
Attraverso l’odierno ricorso, la ricorrente chiede l’esclusione dell’aggiudicataria dalla graduatoria per avere presentato un’offerta anomala e comunque inattendibile e in via subordinata, la dichiarazione di anomalia dell’offerta medesima o il risarcimento del danno per equivalente monetario.
Si sono costituiti il Comune di Fano e la Coss Marche per contestare, nel merito, le deduzioni di parte ricorrente chiedendone il rigetto. La controinteressata ha altresì eccepito la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, dato che l’affidamento, al momento della decisione, si sarebbe concluso. Con ordinanza cautelare n. 312 del 19.9.2016 il Tribunale, ritenendo che le censure dedotte nel ricorso meritassero approfondimento in sede di merito, sospendeva l’aggiudicazione al solo fine di evitare, nelle more, la stipula del contratto.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 18.11.2016.
1 Devono essere trattate le eccezioni preliminari. Con riguardo al contestato interesse al ricorso, la ricorrente, seconda classificata chiede l’esclusione dell’aggiudicataria, dichiarando che, pur essendo stato assegnato l’appalto in prorogatio alla controinteressata ed essendo lo stesso prossimo alla scadenza al momento della decisione, l’interesse alla stessa permane ai fini risarcitori, per cui il ricorso deve essere deciso nel merito.
1.1 Riguardo l’inammissibilità dell’azione di accertamento di anomalia dell’offerta, in realtà tale richiesta si collega alle domande proposte in via principale dalla ricorrente, quindi annullamento dell’aggiudicazione o, come confermato a verbale della pubblica udienza del 18.1.2016, condanna al risarcimento del danno, per cui va trattata unitamente a tali domande.
2 Passando al merito, con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’articolo 87 comma 1 del d.lgs163 del 2006 e la manifesta erroneità e irragionevolezza del subprocedimento di verifica dell’anomalia, oltre alla violazione della par condicio dei concorrenti ed eccesso di potere sotto diversi profili.
2.1 La ricorrente nota come l’offerta della controinteressata aggiudicataria sia stata sottoposta a verifica di anomalia solo in seguito alla notifica di un primo ricorso a questo Tribunale, notificato alle parti, ma non depositato. A seguito della notifica la stazione appaltante, con determina dirigenziale n. 1000 del 15.6.2016 procedeva alla sospensione, in autotutela, dell’aggiudicazione definitiva già disposta in data 6.6.2016, procedendo alla verifica di anomalia. Il giudizio di congruità dell’offerta portava all’impugnata aggiudicazione definitiva in data 26.7.2016
2.2 Le censure si soffermano sulla anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria. Come già accennato, l’offerta è stata sottoposta a verifica di anomalia su impulso della ricorrente. Non essendovi dubbi che l’offerta dovesse essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 86 c.2 del d.lgs 163 del 2006, devono quindi essere analizzate le censure della ricorrente contro il giudizio positivo al termine della verifica. Si sostiene che l’offerta vincitrice presenterebbe rilevanti profili di inattendibilità, in quanto i servizi aggiuntivi e il progetto tecnico previsti nell’offerta tecnica non troverebbero riscontro nell’offerta economica. In sede di verifica dell’anomalia sono state richieste all’aggiudicataria le giustificazioni dei prezzi e quant’altro ritenuto utile per verificare la congruità dell’offerta progettuale, nonché le giustificazioni relative alle opere aggiuntive migliorative proposte. In particolare, l’aggiudicataria avrebbe indicato come costo dei servizi aggiuntivi e degli altri miglioramenti progettuali un totale di 4.075,89, rientranti nell’utile d’impresa pari a € 9.611,48 secondo quanto risultante dell’offerta economica. Peraltro, con riferimento alle figure professionali aggiuntive indicate nell’offerta progettuale, la ricorrente sostiene si tratti di soggetti da tempo in carico retributivo alla medesima che non hanno impatto economico sul servizio oggetto di gara. Dopo un ulteriore approfondimento istruttorio, relativo al costo orario del responsabile tecnico del servizio/coordinatore (livello C3) l’offerta è stata dichiarata congrua.