TAR Brescia, sez. II, sentenza 2023-05-05, n. 202300404
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Pubblicato il 05/05/2023
N. 00404/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00836/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 836 del 2021, proposto da
Azienda Agricola Carraro Mauro e Bruno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti P B ed E C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ADER - Agenzia delle Entrate - Riscossione, non costituita in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensiva,
a) della cartella di pagamento n. 022 2021 00120548 68 000 dell’importo di €uro 192.057,37 avente ad oggetto “prelievo latte sulle consegne” per i periodi 2001/2002 e 2008/2009;
b) del presupposto ruolo ordinario n. 2021/004542 reso esecutivo in data 23.06.2021;
c) di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso al procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 aprile 2023 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO
L’azienda agricola Carraro Mauro e Bruno è impresa che produce latte vaccino.
La produzione di latte vaccino è stata assoggettata sino alla campagna lattiera 2014/2015 al regime delle c.d. quote-latte, ovverosia a un sistema di contingentamento della produzione per singolo Stato membro dell’Unione Europea e per singolo produttore. Tale sistema prevede che, in caso di superamento del quantitativo complessivo di produzione assegnato a livello nazionale, i produttori eccedentari, che hanno cioè superato il quantitativo (QRI) a essi assegnato, siano assoggetti al pagamento di una somma di denaro, i.e. prelievo supplementare.
L’azienda agricola Carraro Mauro e Bruno si è trovata in tale situazione, per quanto qui di interesse, nelle annate lattiere 2001/2002 e 2008/2009 ed è stata pertanto assoggettata da AGEA a prelievo supplementare, stante il superamento complessivo della quota nazionale spettante all’Italia in quelle medesime annate. Non avendo adempiuto spontaneamente al pagamento di quanto ad essa imputato a titolo di prelievo supplementare, le è stata infine recapitata da ADER la cartella di pagamento n. 022 2021 00120548 68 000 dell’importo complessivo di €uro 192.057,37.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio l’azienda agricola Carraro Mauro e Bruno ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, la predetta cartella di pagamento, unitamente al ruolo presupposto.
Questo Giudice, ritenuto necessario, ai fini del decidere, acquisire ulteriori elementi istruttori, con ordinanza n. 506/2021, ha onerato AGEA del deposito di una relazione, nella quale indicare gli atti emessi negli anni nei confronti della società ricorrente, anche in funzione interruttiva della prescrizione, aventi a oggetto il prelievo supplementare per cui è causa, e gli eventuali ricorsi promossi dalla ricorrente medesima avverso tali atti con i relativi esiti. Nelle more dell’espletamento dell’incombente istruttorio, la cartella di pagamento impugnata è stata sospesa cautelarmente. Espletato l’incombete istruttorio, in considerazione della complessità delle questioni giuridiche prospettate in ricorso, la sospensione cautelare della cartella di pagamento è stata confermata con ordinanza n. 447/2022 avuto riguardo al periculum in mora.
Alla pubblica udienza del 6 aprile 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Viene in decisione la causa promossa dall’azienda agricola Carraro Mauro e Bruno avverso la cartella di pagamento in epigrafe indicata, concernente il prelievo supplementare per le campagne lattiere 2001/2002 e 2008/2009.
L’impresa ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’atto impugnato per i motivi che di seguito si espongono.
(A) Il debito indicato nella cartella di pagamento non sarebbe certo né nell’an, né nel quantum. Invero, alla luce delle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che hanno riconosciuto la non conformità alla disciplina unionale della disciplina interna delle quote-latte, nonché alla luce degli accertamenti del Giudice penale sulla inattendibilità dei dati relativo al patrimonio bovino nazionale e conseguentemente alla produzione di latte vaccino, AGEA e ADER prima della emissione della cartella di pagamento avrebbero dovuto ricalcolare il dovuto.
Inoltre la ricorrente, prima che il proprio debito fosse esigibile o definitivamente accertato, avrebbe subito la compensazione con gli aiuti PAC ad essa spettanti: di tali compensazioni la cartella di pagamento qui impugnata non terrebbe conto.
(B) La cartella di pagamento impugnata violerebbe sia l’articolo 7 dello Statuto del contribuente, sia l’articolo 3 L. n. 241/1990, non essendo state indicate le ragioni per le quali sono pretese le somme di denaro ivi indicate, comprese quelle a titolo di interessi, il che impedisce al destinatario dell’atto di verificare la correttezza dei conteggi, anche avuto riguardo alle (in tesi) subite compensazioni con gli aiuti PAC.
(C) Il credito preteso da AGEA sarebbe in ogni caso prescritto, essendo passati oltre dieci anni dalle campagne lattiere a cui si riferiscono i prelievi supplementari richiesti con la cartella di pagamento qui impugnata.
Peraltro, al caso di specie troverebbe applicazione il Regolamento CE 2988/95, il quale prevede in via generale la prescrizione quadriennale per tutti gli atti amministrativi degli Stati membri o dell’Unione che perseguono le violazioni del diritto dell’Unione.
(D) Non sarebbe stato rispettato il termine decadenziale per la notifica della cartella di pagamento fissato dall’articolo 25 D.P.R. n. 602/1973, richiamato dall’articolo 18 D.Lgs. n. 46/1999, a sua volta richiamato dall’articolo 8 quinquies, comma 10, L. n. 33/2009, ovverosia il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
AGEA, infatti, ha – in tesi - accertato i prelievi supplementari al termine delle relative campagne lattiere e ha tenuto fermi da allora gli accertamenti, dimostrando di ritenerli definitivi, con il che sarebbe decaduta dal potere di recuperare coattivamente il credito.
(E) La cartella sarebbe nulla per violazione del cd. Codice dell’Amministrazione Digitale, in quanto stata notificata da un indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri, con la conseguenza che non vi sarebbe certezza in ordine alla sua provenienza.
Delle questioni esposte in ricorso – così come sopra sintetizzate – la Sezione si è già occupata funditus , con decisioni alle quali merita darsi seguito.
Muovendo dalle questioni di più semplice soluzione, ovverosia la pretesa decadenza di AGEA dal potere di riscuotere il proprio credito (questione sub D) e la pretesa nullità della cartella di pagamento per violazione della disciplina contenuta nel cd. Codice dell’Amministrazione Digitale (questione sub E), va ribadito che sono entrambe infondate per le ragioni già più volte illustrate.
Nello specifico, va riaffermato che il rinvio all’articolo 25 D.P.R. n. 602/1973, contenuto nel previgente articolo 8-quinquies, comma 10-bis, D.L. n. 5/2009, è alle sole modalità della riscossione, e non implica l’introduzione di decadenze sostanziali, o la rinuncia dello Stato a recuperare il prelievo supplementare dopo due anni dall’accertamento del debito. A ben vedere il credito per prelievo supplementare a carico dei produttori di latte vaccino eccedentari non ha carattere tributario, anche se utilizza gli stessi strumenti di riscossione coattiva delle obbligazioni tributarie, e dunque è sottoposto alla disciplina sostanziale dei crediti ordinari (cfr., ex plurimis, della Sezione, la sentenza n. 50/2023;nello stesso senso, T.A.R. Piemonte, Sez. II, sentenza n. 232/2023).
In ogni caso, la pendenza di ricorsi sul quantum del debito sospende automaticamente il suddetto termine, perché priva l’accertamento amministrativo del carattere di definitività. Di conseguenza, la notifica della cartella di pagamento oltre il secondo anno successivo alla conclusione delle campagne in esame appare irrilevante (in questo senso, ex multis, sentenza n. 1309/2022 della Sezione).
Va al contempo riaffermato che la nullità per violazione del cd. Codice dell’Amministrazione Digitale non si concretizza tutte le volte in cui, come nel caso di specie, la notifica dell’atto abbia raggiunto il suo scopo, consentendo al destinatario di esercitare il proprio diritto di difesa, e comunque non vi siano dubbi in ordine alla provenienza dell’atto notificato (si veda, recentemente, anche Cass. civ., Sez. VI, ordinanza n. 6015/2023 del 28.02.2023, per la quale «la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all’oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art.