TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-05-30, n. 202300476
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Pubblicato il 30/05/2023
N. 00476/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00088/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 88 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
V F, R O, F V, L F M, M F e D C, rappresentati e difesi dall'avvocato O M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati P F e G D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consiglio Regionale della Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
A T, rappresentato e difeso dagli avvocati A T, J L P e A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo :
della nota del Dirigente del Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali del Consiglio Regionale della Calabria del 9.2.2023 con cui di comunica ai Componenti Ufficio di Presidenza, ai Presidenti Gruppi Consiliari, ai Presidenti delle Commissioni Consiliari ed ai diversi Settori del Consiglio regionale che la Corte d'Appello di Catanzaro con sentenza n. 144/2023 depositata il 9.2.2023 “ ha provveduto alla correzione del risultato delle elezioni regionali proclamando T Antonello eletto alla carica di consigliere regionale in sostituzione del consigliere V F ”;2) della nota del Dirigente Settore risorse umane del Consiglio regionale del 10.2.2023 con cui si comunica che il dipendente R O ha cessato l'incarico dal giorno 9.2.2023;3) del provvedimento del Dirigente del Settore Risorse Umane del Consiglio regionale del 10.2.2023 di cessazione degli incarichi di collaboratori esterni di F V, L F M, M F, D C;3) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali;
quanto al ricorso per motivi aggiunti :
a) della nota del 16.2.2023 della Dirigente del Settore Segreteria Assemblea e Affari generali del Consiglio regionale della Calabria, Maria Stefania Lauria con cui si comunica che “ a partire dal 13 febbraio 2023 – data di notifica della sentenza n. 144/2023 della prima Sezione Civile della Corte d'Appello, avvenuta ai sensi dell'art. 22, comma 13, del D.lgs. n. 150/2011 – l'avv. A T ha assunto la carica di Consigliere regionale ”;b) di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale;
Visti il ricorso introduttivo, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di A T e della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 il dott. A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone la ricorrente F V di essere stata eletta alla carica di Consigliere regionale in esito alle elezioni del 26 ottobre 2021 e che A T, primo dei non eletti nella stessa lista e circoscrizione della F, aveva proposto ricorso al Tribunale di Catanzaro per far dichiarare la sua ineleggibilità ai sensi della legge n. 154/1981, art. 2, comma 1, n. 5.
Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 17 marzo 2022, accoglieva il ricorso dell’odierno controinteressato, dichiarando l’ineleggibilità della F alla carica di consigliere regionale e surrogandola con il T. La pronunzia del giudice di prime cure veniva poi confermata dalla Corte d’Appello di Catanzaro con sentenza n. 144 del 9 febbraio 2023, e successivamente fatta oggetto di ricorso per Cassazione notificato in data 11 febbraio 2023.
2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato e depositato il 13 febbraio 2023, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento della nota del Dirigente del Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali del Consiglio Regionale della Calabria in data 9 febbraio 2023 con cui è stato comunicato a vari destinatari l’esito del giudizio concernente l’accertamento della sussistenza di una causa di ineleggibilità del consigliere regionale F V. Con lo stesso mezzo di tutela sono state impugnate le note del Dirigente del Settore risorse umane del Consiglio Regionale del 10 febbraio 2023, con le quali è stata comunicata la cessazione dall’incarico ai collaboratori del consigliere dichiarato decaduto (uno dipendente del Consiglio Regionale, gli altri esterni alla P.A.).