TAR Bologna, sez. I, sentenza 2024-01-16, n. 202400043
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Testo completo
Pubblicato il 16/01/2024
N. 00043/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00600/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 600 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A M, J G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Bologna Alma Mater Studiorum, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
Consiglio di Amministrazione dell'Università di Bologna, Collegio di Disciplina – Sezione per i Professori Associati dell'Università di Bologna, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto Rettorale prot. n. -OMISSIS- del 24 luglio 2023, con cui è stata eseguita la sanzione disciplinare della destituzione;
- della deliberazione del Collegio di Disciplina del 31 maggio 2023, con cui è stato espresso parere vincolante sulla sanzione della destituzione proposta dall’attuale Rettore;
- della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2023, con cui è stata inflitta la sanzione della destituzione (senza perdita del diritto a pensione);
- di ogni atto del procedimento disciplinare ed in particolare:
- della nota del Rettore prot. -OMISSIS- del 19 settembre 2014 avente ad oggetto la contestazione degli addebiti;
-della nota del Rettore prot. -OMISSIS-del 20 marzo 2023 con cui è stato riavviato il procedimento disciplinare;
-della nota del Rettore prot. -OMISSIS- del 6 aprile 2023, trasmessa al Collegio di Disciplina con cui è stata modificata la contestazione degli addebiti ed è stata richiesta la destituzione;
-del Regolamento d’Ateneo sul Collegio di Disciplina nella parte in cui – all’art. 10 – è stata disposta la sospensione del procedimento disciplinare dal 10 al 31 agosto;
e per la declaratoria che il procedimento disciplinare si è estinto, sia per il decorso del termine di trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, sia per il decorso del termine di centottanta giorni per la conclusione del procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Bologna Alma Mater Studiorum;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2023 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.9.2023, -OMISSIS- ha impugnato il decreto del Rettore dell’Università di Bologna Alma Mater Studiorum del 24.7.2023 con cui è stata disposta la sanzione disciplinare della destituzione, la deliberazione del Collegio di disciplina del 31.5.2023, con cui è stato espresso parere vincolante sulla sanzione della destituzione, nonché tutti gli ulteriori atti presupposti in epigrafe meglio indicati.
Il ricorrente, professore associato presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie dell’Università, ricordata la sua attività didattica nonché quella assistenziale presso il policlinico convenzionato con il SSN - Dipartimento di Psichiatria, ha esposto, nelle premesse in fatto, quanto segue:
-a seguito di un’attività istruttoria risalente al 13.11.2013, era trasmessa la contestazione degli addebiti di data 19.9.2014 che, richiamando il contenuto della misura cautelare interdittiva del 29.7.2014 assunta dal Tribunale di Bologna, faceva leva su due capi di imputazione: -il primo per avere effettuato atti contrari alla dignità e all’onore del professore universitario, con riferimento all’uso eccessivo di alcool e all’offerta di presunte sostanze stupefacenti, non in ambiente universitario ma nel corso di serate conviviali con colleghi e specializzandi; -il secondo per irregolare condotta e mancanza ai doveri d’ufficio con riferimento allo svolgimento di un contratto di consulenza stipulato con la azienda farmaceutica ABBOTT, che sarebbe stato svolto in violazione dell’autorizzazione rilasciata dall’Ateneo;
-l’iter giudiziario si sviluppava nel seguente modo: -la sentenza del Tribunale di Bologna n.-OMISSIS- condannava l’imputato per un delitto dequalificato rispetto al primo capo d’imputazione e lo dichiarava, con riferimento al secondo capo di imputazione, tenuto a risarcire il danno causato all’Università per la somma di euro 50.000,00; -la sentenza della Corte d’Appello n. -OMISSIS- dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di cui al primo capo d’imputazione in quanto prescritto e confermava la condanna di cui al secondo capo, concedendo il beneficio della non menzione; -la Corte di Cassazione, con sentenza n. -OMISSIS-, annullava senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché anche il reato di cui al secondo capo d’imputazione era estinto per prescrizione e rigettava il ricorso agli effetti civili, con conferma delle statuizioni della sentenza di appello, integrando il fatto un illecito civile, idoneo a procurare un danno ingiusto all’Università, confermato per complessivi euro 50.000,00;
-dopo il giudicato penale, con atto del 6.4.2023 il Rettore indicava nella contestazione di addebiti la violazione dei doveri d’ufficio di estrema gravità, tali da incrinare il vincolo di fiducia posto a fondamento del rapporto di lavoro con l’Ateneo (contestazione differente da quella risalente al 9.12.2013 oppure al 19.9.2014, integrata con atto del 12.11.2019) e modificava la proposta di sanzione “di media gravità della sospensione dal servizio e dalla retribuzione” indicata dal Rettore pro tempore nell’udienza disciplinare del 13.11.2014, proponendo la destituzione (senza perdita del diritto a pensione);
- Il Collegio di disciplina reputava “proporzionata la sanzione della destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni proposta dal Magnifico Rettore” e il Consiglio di Amministrazione, malgrado l’esposto del ricorrente con cui veniva dedotta l’estinzione del procedimento disciplinare per la violazione del termine perentorio di trenta giorni dalla conoscenza dei fatti, disponeva di infliggere la sanzione della destituzione per fatti che il Rettore di allora aveva ritenuto meritevoli di una sanzione di media gravità, non certo della destituzione.
Tanto permesso e richiamata una tabella cronologica di tutti gli atti emanati nel corso del complesso procedimento, il ricorrente ha formulato due ordini di censure, il primo relativo al procedimento disciplinare, il secondo inerente il merito. Quanto al primo profilo, il ricorrente ha dedotto i seguenti vizi: “ Primo Motivo: estinzione del procedimento disciplinare per violazione del termine perentorio di cui all’art. 10, comma 2 della legge 30.12.2010 n. 240. eccesso di potere per violazione dei principi generali in tema di procedimento disciplinare, per illogicità e contraddittorietà; Secondo Motivo invalidità dell’art. 10, comma 3 del regolamento d’ateneo sul collegio di disciplina per violazione dell’art. 10, comma 2 della legge 30.12.2010 n. 240; Terzo Motivo violazione dell’art. 10, comma 5 della legge 30.12.2010 n. 240. invalidità dell’art. 10, comma 4 del regolamento d’ateneo sul collegio di disciplina per violazione della suddetta norma di legge; Quarto Motivo, articolato in tre censure. violazione dell’art. 10 e falsa applicazione dell’art. 5 del regolamento d’ateneo sul collegio di disciplina. eccesso di potere per falso supposto di fatto e per contraddittorietà. violazione del diritto di difesa. violazione dell’indipendenza di giudizio del collegio di Disciplina; Quinto Motivo ulteriore profilo di estinzione del procedimento disciplinare ”; con riferimento al secondo ordine di censure (merito), il ricorrente ha denunciato i seguenti vizi: “ a) quanto alla prima contestazione - Sesto Motivo. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e per falso supposto di diritto, per violazione del diritto di difesa; -quanto alla seconda contestazione - Settimo Motivo: eccesso di potere per falso supposto di fatto e di diritto ”.
Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Bologna - Alma Mater Studiorum, la quale, previa puntale contestazione delle censure avversarie, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Rinunciata la domanda di sospensione cautelare degli atti impugnati, il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 20 dicembre 2023, come da verbale di causa.
Pare opportuno, preliminarmente rispetto all’esame delle plurime censure articolate in ricorso, ricordare brevemente la sequenza degli eventi e dei fatti più rilevanti che hanno caratterizzato la vicenda per cui è causa:
-in data 13.11.2013, il Garante dell’Ateneo riceveva un esposto sottoscritto da 25 studenti della Scuola di Specializzazione in Psichiatria riguardante il ricorrente, esposto che l’Ateneo trasmetteva, in data 18.11.2013, alla Procura della Repubblica unitamente ad una segnalazione, di pari data e sempre riguardante il ricorrente, del Direttore della Scuola di Psichiatria (-OMISSIS-);
-l’Ateneo avviava, pertanto, una istruttoria interna ai fini di “accertare quali comportamenti siano stati tenuti dal professore nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali relative esclusivamente alla didattica” (nota del Rettore di data 9.12.2023);
-dopo aver ricevuto ulteriori segnalazioni da parte del -OMISSIS- e della -OMISSIS- (note di data 18.12.2013), il Rettore inviava al Comando dei Carabinieri di Bologna nota di data 13.2.2014 di riscontro ad una precedente richiesta istruttoria, in cui evidenziava, tra l’altro, che a seguito di una segnalazione era stata avviata una istruttoria nell’ambito delle prerogative istituzionali dell’Ateneo;
-in data 29.7.2014 era notificata all’Ateneo ordinanza del Tribunale di Bologna che disponeva una misura