TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-06-13, n. 202301472
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Testo completo
Pubblicato il 13/06/2023
N. 01472/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01637/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la BA
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1637 del 2017, proposto da
G.N.C. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gianfranco Garancini e Giacomo Garancini, con domicilio eletto presso lo studio TO NE a Milano, via Nirone, 2;
contro
Comune di Azzio, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Boscolo, con domicilio eletto presso lo studio NA IN in Milano, corso Buenos Aires, n. 75;
per l'annullamento:
- della ordinanza sindacale n. 5 dell’11 luglio 2017 notificata lo stesso giorno, rettificata in data odierna con l’Atto di rettifica prot. n. 2033/1/1;
- di tutti gli altri atti presupposti e consequenziali, e segnatamente, ove occorrer possa, la relazione di sopralluogo di ARPA BA dell’1 giugno 2017 e l’ordinanza sindacale del Comune di Azzio, n. 4 del 3 luglio 2017;
nonché per la condanna
dell’amministrazione chiamata in giudizio al risarcimento alla ricorrente di ogni danno patito e patiendo conseguente all’illegittimo comportamento dell’Amministrazione chiamata in giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Azzio;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta all’udienza pubblica straordinaria del 10 maggio 2023 celebrata nelle forme di cui all’art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. Marcello Bolognesi ed ivi uditi in collegamento da remoto i difensori delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) La vicenda trae origine da alcuni esposti presentati da alcuni abitanti in aree vicine all’impianto industriale della ricorrente nei quali hanno segnalato immissioni odorigene fastidiose.
2) Il Comune ha effettuato una lunga istruttoria convocando in più occasione anche la ricorrente a partecipare ad appositi tavoli tecnici per risolvere la situazione.
3) Nel corso dell’istruttoria è emerso che la ricorrente non disponeva dei necessari titoli abilitativi per l’emissione in atmosfera ai sensi degli artt. 269, 270, 271 e 279 del D.lgs n. 152/2006 (Tu Ambiente).
4) La ricorrente ha quindi richiesto in data 26.5.2017 il rilascio dell’AUA, anche ai fini delle emissioni in atmosfera.
5) Nel