TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2018-05-09, n. 201800411

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2018-05-09, n. 201800411
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201800411
Data del deposito : 9 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/05/2018

N. 00411/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00801/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 801 del 2017, proposto da:
Teulada Charter S.n.c., L S, R S, A S, S D G, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati M L, F L, con domicilio eletto presso lo studio M L in Cagliari, via Alagon 1;

contro

Ministero della Difesa, Comando Militare Autonomo della Sardegna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Cagliari, via Dante 23/25;

per l'annullamento

previa sospensiva:

- della nota del Comando Militare Autonomo della Sardegna prot. M_D E26345 REG 2017 0012471 del 4/7/2017, con la quale è stata rigettata la richiesta tendente ad ottenere l'indennizzo, ai sensi dell'art. 332 del d.lgs. 15/03/2010 n. 66 Codice dell'Ordinamento Militare – Indennizzi agli operatori economici per sgombero di specchi d'acqua marini per esercitazioni militari e della relativa nota di comunicazione a mezzo pec prot. MD_E26345;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, comprese, per quanto possa occorrere, le note del Comando Militare Autonomo della Sardegna prot. n. 0007917 del 2/5/2017, recante preavviso di rigetto, e prot. n. 0002979 del 10/2/2017, con la quale è stata richiesta la produzione di documentazione integrativa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Militare Autonomo della Sardegna;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2018 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente esercita presso la spiaggia di Portu Tramatzu in Teulada e presso il porto turistico di Teulada attività di locazione di natanti e imbarcazioni da diporto.

Luigi, Alessandro e R S e S D G sono soci lavoratori della medesima società.

L'area marina di Teulada è interessata dalle esercitazioni militari che si svolgono nel poligono di Capo Teulada e nelle aree, terrestri e marine, circostanti nonché dalle correlate attività di bonifica.

Vengono quindi imposte restrizioni a tutte le attività marittime e subacquee quali, ad esempio, il divieto di navigazione, di transito, di sosta, di balneazione, di approdo e di pesca.

Con le ordinanze n. 157/2014 della Capitaneria di Porto di Cagliari e n. 47/2014 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco venivano interdette la navigazione, il transito, la sosta, l'approdo e la pesca nella zona di mare compresa tra punta della Torre e Punta di Cala Piombo.

Con l'ordinanza n. 35 del 2/7/2015, l'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco, in rettifica dell'ordinanza n. 47/2014, disponeva in relazione al periodo estivo che con decorrenza immediata è consentito il solo transito alla navigazione.

Con ordinanza n. 48/2015, l'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco disponeva nuovamente, a far data dal 6/10/2015, l'interdizione assoluta alla navigazione, alla sosta, ecc. nel tratto di mare compreso tra punta della Torre e Punta di Cala Piombo.

In data 18/02/2016, i ricorrenti formulavano al Comando Militare Autonomo della Sardegna la richiesta di indennizzo per l'anno 2015 per lo sgombero di specchi di acqua utilizzati per le esercitazioni militari, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 325 e 332 del d.lgs. n. 66/2010.

In particolare, la società evidenziava nella domanda:

• di essere proprietaria di n. 22 natanti da diporto (gommoni) e di n. 2 imbarcazioni da diporto (catamarano a vela e monoscafo a vela), registrati e destinati ad uso locazione, acquistati con ingenti investimenti, anche facendo ricorso al credito (come comprovato dalla documentazione finanziaria allegata alla domanda);

• che a causa delle diverse interdizioni (alla navigazione, al transito, alla sosta, alla balneazione, ecc.) imposte per lo svolgimento delle esercitazioni militari, essa aveva dovuto limitare la propria attività nell'anno 2015 a sole 128 giornate lavorative, a fronte delle 270 giornate che sarebbero state disponibili in assenza di restrizioni;

• che, dunque, in difetto delle suddette interdizioni, il proprio volume d'affari avrebbe potuto accrescersi di non meno di euro 20.000 (da euro 130.661,00 a euro 150.539,00), come da apposito calcolo prudenziale operato dal tecnico incaricato, Dr Mauro Serpi, mediante l'utilizzo del software “Studi di Settore” in relazione ai redditi dell'anno 2014;

• che l'incremento del volume d'affari della società avrebbe ovviamente comportato l'incremento dell'impegno/impiego lavorativo, e quindi, dei redditi, dei soci lavoratori;

• che, anche a non tener conto del mese di agosto, nel quale l'incasso medio è esponenzialmente superiore, i ricavi giornalieri medi della sola attività di locazione dei gommoni e delle barche era quantificabile, come emergente dal registro dei corrispettivi, in euro 243,95 (euro 443,18 al giorno, tenendo conto nella media anche del mese di agosto).

Pertanto, i ricorrenti chiedevano la liquidazione dell'indennizzo ex artt. 325 e 332 del d.lgs. n. 66/2010 nella misura complessiva di euro 20.000,00 in favore della società o di euro 5.000,00 ciascuno in favore di ciascuno dei 4 soci lavoratori o, comunque, nella diversa misura che fosse risultata dovuta all'esito dell'istruttoria.

Stante il protratto silenzio delle amministrazioni, all'approssimarsi della scadenza del termine decadenziale annuale, i ricorrenti proponevano domanda per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sulle sopra citate istanze.

Il ricorso veniva definito con la sentenza n. 475/2017, recante la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.

Con nota prot. n. 2979 del 10/2/2017 il Comando Militare Autonomo della Sardegna richiedeva alla Teulada Charter la produzione di documentazione integrativa.

Tale richiesta veniva riscontrata con nota del 20/2/2017.

La società rilevava di non poter produrre specifica documentazione relativa all'attività di diving che, sebbene genericamente indicata nel corpo dell'istanza, non veniva in tale periodo svolta professionalmente dalla stessa.

Con nota prot. n. 0007917 del 2/5/2017, il Comando Militare Autonomo della Sardegna comunicava il preavviso di rigetto della domanda perché nel corso della procedura la Teulada Charter aveva evidenziato di non svolgere attività di noleggio e di diving, ma solo di locazione.

Con comunicazione pec del 5/5/2017, la Teulada Charter faceva pervenire le proprie osservazioni ex art. 10 bis della legge n. 241/1990.

Il Comando Militare adottava la nota prot. M_D E26345 REG 2017 0012471 del 4/7/2017, con la quale l'istanza di indennizzo veniva rigettata.

Avverso gli atti indicati in epigrafe sono insorti i ricorrenti deducendo le seguenti censure:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 325 e 332 del d.lgs. n. 66/2010, eccesso di potere per errore sul fatto e sui presupposti, per difetto di istruttoria e di motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 bis della legge n. 241/1990, eccesso di potere per ingiustizia, illogicità e irragionevolezza manifeste nonché per contraddittorietà con precedenti atti.

Concludevano per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Si costituiva l’amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla udienza pubblica del 24 gennaio 2018 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Un sintesi delle censure che i ricorrenti muovono agli atti impugnati è utile per un corretto inquadramento della controversia sottoposta al Collegio.

Affermano i ricorrenti che le esercitazioni militari e le connesse attività di bonifica limitano sensibilmente il numero di giorni utili all'attività di locazione turistica delle imbarcazioni.

Ciò si verifica anche durante il periodo più proficuo cioè quello coincidente con la stagione balneare, che in Sardegna usualmente viene individuata dall'omonima ordinanza regionale nel periodo compreso tra il 1 maggio e il 30 ottobre.

Le ordinanze dell'Autorità Marittima adottate in ragione delle esercitazioni militari impediscono il transito nella baia di Porto Zafferano, a Capo Teulada, Cala Aligusta, Cala Piombo e, nell'area di interdizione, impongono una navigazione lontano (anche oltre un miglio) dalla costa.

Ciò pregiudica gravemente l'attività di locazione (atecnicamente anche definita nell'istanza come “noleggio”) della Teulada Charter, peraltro destinata a turisti non necessariamente esperti nella navigazione (la conduzione dei gommoni locati non presuppone nemmeno il possesso della patente nautica).

Le piccole imbarcazioni destinate alla locazione turistica turistico sono, infatti, per lo più sprovviste di dotazioni di sicurezza che consentano la navigazione in “alto mare” o anche solo di strumentazione che consenta di determinare la distanza dalla costa al fine di rispettare le ordinanze citate.

L'esistenza delle ordinanze di interdizione nel tratto di mare compreso tra punta della Torre e Punta di Cala Piombo impedisce tale tipo di navigazione, così pregiudicando il giro d'affari della società.

I ricorrenti hanno affermato come l'attività di locazione di natanti sia pesantemente incisa dalle restrizioni, assolute o parziali, imposte dalle esercitazioni per oltre cento giornate all'anno.

Inoltre, essi hanno prodotto anche un calcolo effettuato da un esperto attraverso un apposito software che, tenuto conto della redditività media di una giornata di lavoro, ha prudenzialmente quantificato l'indennizzo nella complessiva somma di euro 20.000,00.

Ove anche il criterio di quantificazione e/o la misura dell'indennizzo ipotizzati dai ricorrenti dovesse ritenersi non condivisibile, l'amministrazione non avrebbe potuto in alcun modo limitarsi a rigettare la domanda ma avrebbe dovuto provvedere ad indicare un diverso criterio di calcolo e/o una diversa misura dell'indennizzo.

I provvedimenti impugnati hanno denegato l'indennizzo perché la fattispecie della locazione di unità da diporto è per sua natura incompatibile con il diritto al ristoro inerendo un bene ceduto previo consenso e a fronte di corrispettivo, il quale transita nella disponibilità del conduttore, anche stante l'assenza di personale dipendente/socio imbarcato a bordo del natante.

L'assunto è secondo i ricorrenti infondato e non trova alcun appiglio nella lettera e nella ratio della norma. L'art. 332 D. Lgs. n. 66/2010 non opera alcun distinguo tra le diverse attività esercitate.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto per pacifica giurisprudenza di questo T.a.r..

Nella sentenza n. 8/2012 questa Sezione ha affermato:

“Il Collegio ritiene che:

*le norme (sia quelle originarie, così come quelle successive del codice militare del 2010) ai fini della concessione degli indennizzi per “sgombero di specchi acquei” non prevedono mai limitazioni (soggettive), in particolare riservate solamente ai “pescatori”;

-solo i “Protocolli di intesa” fra autorità militare e autorità regionale disciplinano in modo <limitativo>
la spettanza alle imprese che operano nel (solo) settore della “pesca”;

* lo “sgombero” incide oggettivamente sull’attività lavorativa privata danneggiata (di ogni operatore economico, a prescindere dallo specifico “settore”) limitando l’ambito di esercizio;

*l’interdizione alla navigazione, derivante dall’ordine di sgombero nello specchio acqueo marino, incide in modo analogo sulle attività concretamente esercitate in quell’ambito marino (pesca o noleggio) dalle varie imprese;
trattandosi indubbiamente di provvedimento oggettivamente limitativo dell’esplicazione della loro attività;

* i settori da considerare rilevanti ai fini del riconoscimento della legittimazione a chiedere ed ottenere l’indennizzo sono quelli (nei vari settori) connessi con l’attività di navigazione, che è stata compromessa e/o limitata;

* l’ordinamento (amministrativo sottostante, rispetto alla norma primaria) deve essere in grado di garantire (eventualmente, ma non necessariamente, tramite i Protocolli e/o intese fra le diverse attività competenti) la parità di trattamento fra i diversi operatori;
ciò in quanto dalle disposizioni legislative citate non affiora un regime di favor “normativo” per il solo settore della “pesca” (tanto meno escludente per altri settori);

* in mancanza di protocolli attuativi, la posizione soggettiva deve comunque essere garantita, con l’esercizio ordinario di esplicazione di attività amministrativa “puntuale”, senza che sia necessario il previo intervento di una regolamentazione pattizia “a monte” di natura regolamentare;
la norma di rango primario deve essere garantita a prescindere dall’intervento mediato di accordi fra autorità militare e regionale.

In sintesi va rilevato che il legislatore non ha compiuto, ai fini del riconoscimento della prestazione indennitaria, una specifica “selezione” fra le diverse attività meritevoli (fra le varie categorie di operatori economici), ma ha imposto una regola generale sul “dovere di indennizzo” a seguito dell’imposto <sgombero>
in favore di tutti i soggetti cha traggono in concreto una lesione (contrazione/riduzione dell’attività esercitata a causa del disposto <sgombero dello specchio acqueo>).

In definitiva dalla normativa nazionale non si può enucleare un principio in base al quale solo determinate categorie di operatori economici (“pescatori”) potrebbero godere dei benefici in questione”.

Sul punto non è necessario indugiare.

In ordine alla spettanza dell’indennizzo non vi è da soffermarsi ulteriormente.

Vale la pena ancora di precisare quanto segue.

Il Collegio non può che condividere le argomentazioni che lucidamente la difesa dei ricorrenti espone nella memoria depositata il 21 dicembre 2017.

Alle pagine 1 e 2 della memoria si afferma, in sintesi, che è pacifico (è lo è anche per il Collegio), che l'indennizzabilità per lo sgombero di specchi acquei trovi il proprio fondamento nelle previsioni dell'art. 332 d.lgs. n. 66/2010, rubricato “limitazioni per il tempo necessario allo svolgimento di esercitazioni militari”.

E le ordinanze contestate sono state espressamente e testualmente adottate ai sensi di tale disposizione, per la semplice e intuitiva ragione che le attività di ripristino ambientale e di bonifica sono attuate in ragione delle esercitazioni militari.

Il Collegio non può che condividere quel che viene affermato nella memoria e cioè che non sarebbe comprensibile perché il pregiudizio determinato dall'imposto sgombero dovrebbe essere indennizzabile solo in relazione ai periodi in cui materialmente “si spara” e non anche a quelli in cui gli ordigni sparati vengono raccolti e le aree bonificate.

In ordine al quantum dell’indennizzo vale, anche in questo caso, quanto sostenuto dai ricorrenti e cioè che l’amministrazione non poteva adottare un diniego ma semmai proporre un diverso calcolo dell’indennizzo pacificamente spettante.

Il ricorso deve in definitiva essere accolto siccome fondato e l’amministrazione dovrà rideterminarsi sulla questione.

Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

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